Elezioni politiche 2013, diritto di voto ai detenuti. La circolare 06/2013

Redazione 04/02/13
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In vista delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio prossimi il Dipartimento per Affari Interni e Territoriali, con circolare numero 6 del 9 gennaio 2013, conferma l’iter valido per concedere il voto ai detenuti aventi diritto. Il voto verrà riconosciuto nel luogo di detenzione, ove sarà collocato un seggio elettorale speciale.

La normativa, difatti, autorizza limitate categorie di elettori ad esercitare il diritto di voto non presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste si trovano iscritti, bensì presso un distinto ufficio sezionale nell’ambito dello stesso Comune di iscrizione elettorale o di altro Comune, previa esibizione dei rispettivi documento di riconoscimento e tessera elettorale permanente. Le suddette categorie comprendono a pieno titolo anche i detenuti aventi diritto al voto i quali, ai sensi degli art. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136, dispongono della facoltà di tenere in esercizio tale diritto nel sito di reclusione o custodia preventiva ubicato nel dominio territoriale interessato alla consultazione, a condizione di effettivo mantenimento dei diritti civili e politici.

Il Codice Penale italiano all’articolo 28 precisa, infatti, che il condannato può essere privato del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni restante diritto politico. L’interdizione può avere durata provvisoria qualora la pena comminata abbia una durata non inferiore ad un anno né superiore a cinque; viceversa si avvalora una durata perpetua qualora essa consegua alla pena dell’ergastolo ed alla pena detentiva non inferiore ai cinque anni.

Ai fini dell’ammissione al voto nel luogo di detenzione, l’interessato, tramite l’Ufficio Matricola del carcere, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, e quindi non oltre giovedì 21 febbraio 2013, è tenuto a far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione che attesti la volontà di manifestare il voto nella località di stazionamento. La dichiarazione va munita dell’attestazione del direttore del carcere, asserente la detenzione dell’elettore.

Il sindaco del Comune d’iscrizione elettorale del detenuto è chiamato, dopo aver comprovato la regolarità della dichiarazione ricevuta, ad accludere il nome del richiedente nell’apposito elenco da rimettere al presidente del seggio elettorale dove il detenuto è registrato, affinché sia validata la relativa annotazione nella lista dell’ufficio sezionale.

L’avvenuta inclusione nel sovracitato elenco, che va celermente attestata al recluso interessato, costituisce il beneplacito per poter votare nel luogo di detenzione e va esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale, e successivamente allegata agli atti dell’ufficio di sezione.

In caso di elettori detenuti presso un istituto situato in diverso Comune, il sindaco del Comune d’iscrizione elettorale è tenuto, altresì, ad inviare al sindaco della distaccata sede comunale il nominativo degli elettori coinvolti con la relativa segnalazione dell’istituto penitenziario.

Il sindaco del Comune in cui ha sede il luogo di detenzione, invece, concorre nella composizione dell’elenco dei detenuti, differenziato per maschi e femmine, nei confronti dei quali sia stato identificato il diritto di voto nel predefinito luogo reclusorio.

La lista così redatta deve essere trasmessa al presidente della sezione elettorale alla quale è aggiudicata la medesima località detentiva, il giorno antecedente a quello della votazione. Solo compiuti tali steps, lo stesso presidente potrà recapitare l’elenco al presidente del già menzionato seggio speciale.

Le espressioni di voto dei detenuti vengono, pertanto, raccolte da un seggio speciale. La costituzione di tale seggio speciale, ai sensi dell’art. 9 della legge 23 aprile 1976 n.136, composto da un presidente e due scrutatori, deve avvenire il giorno che precorre il suffragio, parallelamente all’insediamento dell’ufficio elettorale sezionale nella cui circoscrizione è annoverato l’istituto di reclusione o custodia preventiva.

Le responsabilità del seggio speciale – alle cui manovre possono assistere, se investiti presso la sezione elettorale, i rappresentanti delle liste che ne abbiano avanzato richiesta – sono circoscritte alla raccolta del voto, salvaguardandone libertà e segretezza, unitamente alla rimessa presso l’ufficio elettorale di sezione predefinito delle schede votate. Una volta ubicate presso l’ufficio sezionale indicato, le schede verranno spogliate insieme alle altre della medesima sezione.

Il Ministero dell’Interno, quest’anno, ha sollecitato i prefetti non soltanto al fine di mobilitare proficuamente le amministrazioni comunali ed i direttori degli istituti di pena rispetto agli adempimenti di competenza, ma anche e soprattutto affinché venga promossa un’incessante attività di sensibilizzazione informativa sull’argomento, in linea con la risoluzione dell’11 dicembre 2012 delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Camera la quale ribadisce l’impegno del Governo nel concretizzare nazionalmente il diritto di voto per tutti i carcerati che ancora godono dei rispettivi diritti politici.

L’invito rivolto alla popolazione detenuta ad esercitare il proprio diritto di voto, fino ad oggi, purtroppo ha influito scarsamente nella risoluzione delle problematiche penitenziarie. Una rinnovata promulgazione al riguardo, tuttavia, può rappresentare un’importante fonte di cambiamento dalla quale possono derivare riflessi positivi non soltanto a livello delle singole coscienze rinchiuse, ma anche e soprattutto a livello comunitario, essendo la popolazione detenuta italiana composta da circa 30 mila persone abili al voto.

Vai al testo della circolare 06/2013 sul voto ai detenuti

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