Affiggere l’elenco dei condomini morosi è diffamazione

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Una recentissima sentenza della Cassazione (n.4364, pubblicata il 29 gennaio scorso) ha affermato il principio che “integra il reato di diffamazione il comunicato, redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in luogo accessibile –non già ai soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti- ma ad un numero indeterminato di altri soggetti”.

E così l’amministratore è stato condannato penalmente per aver esposto, sulla porta dell’ascensore del condominio da lui amministrato, l’elenco dei condomini morosi nel pagamento delle quote relative ai canoni dell’acqua.

L’intento era, nelle intenzioni dell’amministratore, duplice… da un lato “sollecitare” i condomini a far fronte alla situazione debitoria che avrebbe portato senza ulteriore avviso al distacco dell’erogazione idrica per morosità, dall’altro “premiare” i condomini “virtuosi” che non avevano alcuna intenzione di sopperire alle altrui inadempienze e meno che mai essere comunque privati di un servizio di prima necessità nonostante la loro regolarità nei pagamenti.

E cosa c’è di meglio di una “gogna” condominiale offerta al pubblico ludibrio, capace di ingenerare sdegno ma soprattutto vergogna in misura necessaria da allargare gli stitici cordoni della borsa e per giunta senza spese legali da anticipare?

Niente raccomandate da spedire o ritirare per compiuta giacenza, mai più ore perse per le ricerche anagrafiche sui nuovi indirizzi e assemblee andate deserte per il mancato raggiungimento delle maggioranze…

Se questo era l’intento del solerte amministratore, l’effetto è andato ben oltre quello sperato perché se è vero che lo sdegno è stato in gran misura alimentato in condomini e non, altrettanto però è accaduto con le spese legali che sono andate di pari passo con lo sdegno e a totale carico dell’amministratore “diffamatore”.

Ineccepibile l’interpretazione della norma da parte delle Cassazione ma… scagli la prima pietra chi non ha mai pensato di fare altrettanto nei nostri condomini, magari, se del caso, evitando la porta dell’ascensore e tutti gli altri luoghi aperti al pubblico…

Maria Giuliana Murianni

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