Patto di Stabilità: la deadline per gli enti locali è il 30 gennaio

Redazione 29/01/13
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Gli enti locali entro mercoledì 30 gennaio devono inviare al Mef il monitoraggio del Patto di Stabilità interno riguardante il secondo semestre 2012. La scadenza, infatti, è stata decretata dall’art. 31, comma 19, della legge 183/2011 entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, l’adempimento, ad ogni modo, non è sottoposto a pena, anche se è necessario che l’inserimento dei dati nell’applicativo web della Ragioneria generale dello Stato sia puntuale per generare la certificazione finale validamente.

Questa dovrà essere trasmessa entro il 31 marzo (attraverso raccomandata a/r) altrimenti verranno applicate le stesse sanzioni previste per la mancata osservanza del Patto di Stabilità. Lo stesso Mef, per quanto riguarda le entrate, ha chiarito che l’importo riguardante il gettito Imu valutato dal dipartimento delle finanze e verificato convenzionalmente deve essere ritenuto valido anche ai fini del raggiungimento dell’obiettivo. Ciascun comune, però, potrà considerare ovviamente anche ulteriori accertamenti successivi al proprio sforzo fiscale autonomo.

Fra gli accertamenti inerenti al titolo I, sono inseriti quelli concernenti il fondo sperimentale di riequilibrio, per il quale è necessario analizzare il dato più recente sulle spettanze trasmesso dal ministero dell’interno, al netto delle riduzioni previste dell‘art. 16 del dl 95/2012 (casella E10). L’importo di queste ultime è quello stabilito dal dm del 25 ottobre 2012; in base a quanto contemplato dall’art. 8, comma 3, del dl 174/2012, infatti, queste somme non sono state tagliate a patto che i comuni soggetti le rivolgessero all’estinzione integrale o parziale del proprio debito entro il 31 dicembre 2012.

Queste, però, non  riscontrano ai fini del Patto, per cui rispetto a questo determinano un accertamento inferiore, cioè un peggioramento del saldo. I Comuni, entro il 31 marzo, dovranno comunicare al Viminale gli importi che non sono rivolti a diminuire il passivo, che verranno tagliati nel 2013, con simultanea simmetria modifica migliorativa dell’obiettivo di Patto riguardante l’anno corrente. Sarà un decreto dello stesso ministero dell’interno a decidere le modalità di questa comunicazione e dovrà essere emanato entro il 31 gennaio.

Sul fronte delle spese, è necessario indicare separatamente i pagamenti in conto residui operati sul titolo II a valere sugli spazi finanziari ottenuti mediante il Patto orizzontale nazionale di cui all’art. 4 – ter del dl 16/2012. La cifra di questi pagamenti, successivamente, dovrà essere approvata da sindaco, responsabile dei servizi finanziari e revisori entro il 31 marzo. Stesso iter non è previsto per i pagamenti in conto capitale disposti a valere sulle quote erogate via Patto regionale/i, eccezion fatta per le diverse modalità previste da ciascuna regione.

E’ necessario accertare che l’importo dei pagamenti in conto residui disposti nello scorso esercizio sia almeno uguale a quello dei bonus ottenuti mediante il Patto verticale incentivato, visto che anche quest’ultimo era rivolto solamente a sbloccare i residui passivi. A riguardo delle esclusioni, va ricordato che gli enti che vogliono detrarre spese sostenute successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza o per la messa in atto delle iniziative riguardanti i “grandi eventi”, sono obbligati a presentare alla presidenza del consiglio l’elenco delle spese escluse, divise nella parte corrente e nella parte in conto capitale. Anche per questo adempimento, il termine è il 31 gennaio.

E’ ancora in attesa di essere emanato, infine, il dm riguardante le premialità erogate con le sanzioni applicate nel 2011. Questo provvedimento, infatti, nonostante sia stato emesso oltre un  mese fa dalla conferenza stato, città e autonomie locali, è ancora in uno stato di stasi senza una spiegazione plausibile.

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