Il presidente Napolitano non poteva essere intercettato

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Sono state depositate le motivazioni della sentenza n. 1/2013 nella quale la Corte Costituzionale ha risolto, a favore del Capo dello Stato, il conflitto di attribuzioni sollevato contro la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo in merito alle intercettazioni telefoniche che avevano coinvolto il Presidente Napolitano nell’ambito della c.d. trattativa Stato-Mafia. Nonostante il Procuratore di Palermo avesse dichiarato la non utilizzabilità delle stesse, la massima carica dello Stato aveva comunque intrapreso la via del conflitto di attribuzioni, ritenendo esservi un divieto assoluto di intercettare, anche indirettamente, il Presidente della Repubblica. Nella sua funzione di rappresentante dell’unità nazionale, come recita l’art. 87 della Costituzione, il Capo dello Stato, precisa la Corte, non si limita soltanto a rappresentare l’unità territoriale, ma garantisce l’armonico funzionamento dei poteri che compongono l’assetto costituzionale della Repubblica. La discrezione, e quindi la riservatezza delle comunicazioni del Capo dello Stato sono pertanto coessenziali a questa sua funzione di equilibrio. Ne consegue, allora, secondo il giudice delle leggi, che non esiste alcuna possibilità volta a rimuovere la preclusione all’utilizzazione, nei confronti del Presidente, di mezzi di ricerca della prova invasivi, a differenza di quanto concerne i parlamentari e i membri del Governo per i quali è possibile procedere a misure di controllo, se la Camera di appartenenza lo autorizza. Questo non significa, per Palazzo della Consulta, l’ammissione di un’irresponsabilità assoluta del Presidente il quale, come già indicato in una precedenza sentenza, la n. 154/2004, al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni è assoggettato alla medesima responsabilità penale che grava su tutti i cittadini, ma che le private conversazioni del Presidente e tutte le comunicazioni, comportando un intreccio continuo tra aspetti personali e funzionali, non consentono a priori l’uso di uno strumento invasivo di ricerca come quello delle intercettazioni telefoniche. E comunque, il tema della responsabilità penale del Presidente non era in discussione né per la Corte e neppure per la Procura di Palermo.

Infine, conclude l’organo di giustizia costituzionale, se il motivo del divieto d’intercettazioni si fonda sulla protezione delle attività informali di equilibrio e di raccordo tra i poteri dello Stato, il livello di tutela non può abbassarsi per effetto della circostanza che l’intercettazione riguardava un’utenza telefonica diversa da quella del Capo dello Stato. In conclusione, quindi, dalla necessità di proteggere la libertà e la segretezza delle comunicazioni del Presidente della Repubblica, funzionali al mantenimento dell’equilibrio costituzionale, ne esce un divieto assoluto d’intercettabilità il quale non comporta, differentemente da quanto ha sostenuto l’ex Pm Antonio Ingroia, alcun ampliamento delle prerogative del Capo dello Stato, giacché trattasi di una garanzia direttamente desumibile dalla posizione che il Presidente ricopre all’interno dell’ordinamento costituzionale.

Daniele Trabucco

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