Sicurezza nelle piccole-medie imprese: posticipi e proroghe

Redazione 22/01/13
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Nonostante la posticipazione al 31 dicembre scorso dell’entrata in vigore delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi per i lavoratori nelle piccole-medie imprese (ai sensi dell’art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo  81/2008), ad oggi la convalida della normativa si rivela una certezza imminente.  Il Decreto emanato dal ministero del Lavoro, difatti, otterrà piena validità a partire dal 5 febbraio 2013.

L’ingresso normativo della direttiva, in realtà, trova applicazioni differenti a seconda delle dimensioni  delle stesse imprese. Mentre per le realtà in cui operano dagli 11 ai 50 dipendenti l’attuazione regolamentativa rimane possibile dal termine previsto (5 febbraio), per quelle che rivelano estensioni più ridotte (fino ad un massimo di 10 dipendenti), invece, è stata concessa un’ulteriore proroga (legge di stabilità n. 228/2012), la quale dispone l’obbligo di valutare i rischi tramite le procedure standardizzate entro il 5 maggio prossimo.

L’enunciazione della norma, però lascia aperti riscontri equivoci in quanto, pur disponendo il rinvio delle autocertificazioni dei datori di lavoro circa l’avvenuta valutazione dei rischi al terzo mese successivo all’ entrata in vigore del Dm istitutivo (appunto al 5 maggio), sembra estendere il rimando al 30 giugno. La previsione di un ulteriore posticipo pare riferirsi, in realtà, ad un eventuale rinvio dell’entrata in vigore dei modelli standard il quale, tuttavia, auspicabilmente non dovrebbe riscontrarsi.

Al di là di ipotetici slittamenti burocratici, i datori di lavoro vengono fin da ora invitati a predisporre le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi in quanto le stesse verranno a costituire l’unico strumento legalmente accettabile per stimare l’effettiva sicurezza aziendale (art. 6 del Dlgs 81/2008). Seguendo le istruzioni interministeriali, infatti, le imprese hanno modo di adeguarsi meccanicamente ai vincoli previsti dal Testo unico sulla sicurezza.

Nel documento un primo spazio compilativo viene riservato alla descrizione dei cicli produttivi e della struttura aziendale dedicata alla sicurezza. La successiva fase di stesura prevede l’identificazione dei rischi correnti in azienda, nonché i provvedimenti da accogliere per limitare il pericolo di infortuni.

Il datore di lavoro è chiamato ad elencare i pericoli specifici a cui sono potenzialmente esposti i lavoratori comprovando la potenziale valutazione effettuata, ad esempio con riferimento a: rischio per le lavoratrici in gravidanza e allattamento (ai sensi dell’ art. 11 del D.Lgs. 151/2001); rischi dovuti a luoghi di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento (ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.); rischi dovuti ad impianti ed apparecchiature elettriche (ai sensi del Titolo III Capo III del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.); e così via. Nel documento di sintesi vanno poi indicati gli elementi di criticità apparsi, insieme ai criteri di perfezionamento avviati.

Si ricorda come l’omissione o l’eventuale trascuratezza nella compilazione del modulo interministeriale potrà implicare sanzioni penalmente rilevanti sia per il datore che per l’impresa stessa, nel suo complesso.

 

 

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