Legge Stabilità 2013: ancora aumenti del contributo unificato per il processo amministrativo

Redazione 04/01/13
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Il Ddl stabilità 2013, in vigore dal 1° gennaio 2013, prevede numerose novità in materia di giustizia amministrativa, consistenti soprattutto in aumenti a tappeto per primo e secondo grado del processo amministrativo.

Rimasto a € 300,00 il contributo unificato per i ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi (articolo 116 del codice del processo amministrativo, d.lgs. 104/2010) per ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione (articolo 117 del codice del processo amministrativo, d.lgs. 104/2010) e per i giudizi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato

Passa invece da € 1.500 a € 1.800 il contributo unificato per tutti i giudizi in cui si applica il rito abbreviato con termini ridotti a metà (materie previste dal libro IV, titolo V, del codice del processo amministrativo e altre disposizioni speciali).

Capitolo appalti.

Le variazioni più consistenti vengono apportate in materie di appalti.

Il contributo unificato fissato a € 4.000 dall’art. 37, comma 6 lettera s), del d.l. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. 111/2011, “per i ricorsi di cui all’art. 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000”, viene adesso così scaglionato:

  • € 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore a euro 200 mila;
  • € 4.000 per le cause di importo compreso tra 200 mila e 1.000.000 euro;
  • € 6.000 per quelle di valore superiore a 1.000.000 euro.

Così il testo della Legge Stabilità 2013 (art. 1 comma 25):

All’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera s):

1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800»;

2) il capoverso d) e’ sostituito dal seguente:

«d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e’ di euro 2.000 quando il valore della controversia e’ pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e’ di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro e’ pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il contributo dovuto e’ di euro 6.000;».

Mentre per tutti i processi amministrativi in materie diverse da quelle sopra elencate si passa da 600 a 650 euroal capoverso e), primo periodo, le parole “euro 600″ sono sostituite con “euro 650″. Dunque aumento da € 600,00 a € 650,00 anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed in tutti i casi non previsti da specifiche disposizioni.

Guai poi ad appellare.

Infatti, gli importi del contributo unificato per i ricorsi amministrativi vengono aumentati della metà per l’impugnazione, art. 1 comma 27Il contributo di cui all’articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 1 lettera a), è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.”

Ma non solo.

Con l’aggiunta del comma 1-quater all’art. 13 del T.U. sulle spese di giustizia è stata prevista una vera e propria sanzione nel caso di impugazioni amministrative dichiarate infondate, inammissibili o improcedibili. (art. 1, comma 17) “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

Chiaro, e facilmente prevedibile, il riprovevole effetto dei nuovi aumenti: l’antieconomicità del processo amministrativo, soprattutto riguardo gli appalti.

Se consideriamo ad esempio la fascia di mezzo, 200.000-1.000.000, il ricorso in primo grado con il successivo appello costerebbe all’impresa ricorrente ben circa 10.000 euro, addirittura 15.000 euro per la fascia successiva, senza contare la parcella dell’avvocato.

Il rischio è che l’impresa esclusa da una gara d’appalto o non vincitrice, rinunci a difendere i propri diritti a fronte di una spesa molta esosa, e ciò a discapito del diritto alla tutela giurisdizionale.

Redazione

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