Niente bollo per conti correnti con giacenza media sotto i 5.000 euro

Redazione 27/12/12
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Fine anno è il tempo, tra le altre cose, in cui accanto agli interessi maturati su conti correnti e libretti di risparmio si applicano anche le tradizionali imposte di bollo relative a questi stessi strumenti finanziari. Quest’anno, tuttavia, il bollo risparmierà almeno i piccolissimi risparmiatori ed i meno abbienti (in base alle rilevazioni ISEE).

Lo prevede la circolare n. 48/E dell’Agenzia delle Entrate, emanata il 21 dicembre 2012, che chiarisce le modalità di applicazione dell’imposta così come ridisegnata dal decreto “Salva Italia” di fine 2011. L’imposta di bollo che si applica sui conti correnti, normalmente, è pari a 34,20 euro l’anno quando il cliente è una persona fisica e a 100 euro negli altri casi. L’esenzione da tale prelievo opera nei casi in cui gli estratti conto e i libretti di risparmio intestati ai cittadini hanno un valore medio di giacenza complessivo non superiore a 5.000 euro. Al tempo stesso, sono altresì esclusi i titolari del conto corrente base, il servizio senza spese riservato ai consumatori con indice Isee (l’indicatore per rilevare la situazione economica familiare) inferiore a 7.500 euro.

La circolare 48/E disciplina anche il caso di più rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intestati allo stesso soggetto: in questa evenienza, l’imposta andrà applicata con riferimento a ciascun rapporto. Il documento dell’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che l’imposta di bollo deve essere pagata in relazione ai giorni effettivamente rendicontati e pertanto si ridurrà con il diminuire dei giorni fino al minimo di 1 euro.

Per quanto riguarda le comunicazioni ai clienti dei loro rapporti finanziari, rientrano nel campo di applicazione dell’imposta le comunicazioni relative a valori mobiliari, a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, a strumenti di finanza c.d. derivata, a polizze assicurative e a buoni fruttiferi postali con valore superiore a 5.000 euro. Al tempo stesso sono interessati, per espressa previsione normativa, anche i depositi titoli sia bancari che postali, anche se rappresentati da certificati. Per queste tipologie di comunicazioni, l’imposta viene applicata, in relazione all’ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente presso il singolo Ente gestore, in modo proporzionale nella misura dello 0,1% annuo nel 2012 e dello 0,15% a partire dal 2013, con un importo minimo di 34,20 euro ed uno massimo (ma il tetto è previsto soltanto per l’anno 2012) di 1.200 euro.

Rientrano nel campo dell’imposta le comunicazioni periodiche inviate alla clientela, anche nel caso in cui l’Ente gestore non sia tenuto alla redazione e all’invio delle stesse. Sono escluse, invece, le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi sanitari e dai fondi pensione.

 

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