Modello 730/2013: ecco tutte le novità

Redazione 14/12/12
Scarica PDF Stampa
L’Agenzia delle Entrate oggi, tramite il proprio sito, ha pubblicato la bozza del modello 730/2013. Le principali novità ad esso connesse sono riguardanti l’introduzione e la natura sostitutiva dell’Imu, ma non è tutto, infatti vista l’importanza degli immobili entrano in gioco anche le modifiche alle popolari detrazioni del 36% e del 55%. L’annullamento del regime favorevole per la determinazione del reddito dei fabbricati locati di interesse storico o artistico e le operazioni da porre in atto per valutare quello degli stessi fabbricati “liberi”.

L’Imu, che dal 2012 sostituisce l’Ici, spesso va a rimpiazzare anche l’Irpef e le relative addizionali dovute su terreni e fabbricati. Nella fattispecie, nell’ ambito dei terreni, qualora non affittati, l’imposta municipale soppianta l’Irpef e le addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario rimane legato alle ordinarie imposte sui redditi (per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l’Imu sia l’Irpef).

Per quanto concerne i fabbricati, la nuova tassa sostituisce l’Irpef purché gli stessi non siano locati, inoltre, solo Imu anche per quelli che sono stati concessi in comodato gratuito. Naturalmente l’Irpef con tutte le relative addizionali continuano a sussistere nelle ipotesi di terreni e fabbricati affittati. L’ Irpef va corrisposta, se dovuta, anche per gli immobili che godono dell’esenzione dall’ Imu, anche se “liberi”, infatti per indicare questa tipologia esistono le caselle 9 e 12 del modello e sono collocate nel quadro A (terreni) e nel quadro B (fabbricati).

La casa, in materia di detrazioni di imposta, rimane regina indiscussa, al punto che le popolari detrazioni del 36% e del 55%, prima sottoposte al rinnovo legislativo annuale, hanno ottenuto la stabilizzazione nel Tuir e, nel 2013, si apprestano alla ricongiunzione in una sola modalità di sconto. Quest’anno parlare di detrazione al 36% è sbagliato, almeno parzialmente, in quanto le spese riguardanti le ristrutturazioni edilizie effettuate dal 26 giugno scorso al 30 giugno 2013 rientrano nella detrazione al 50%, invece il tetto di spesa per il quale si può usare l’agevolazione passa da 48 a 96 mila euro.

C’è di più, il bonus è ampliata agli interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a causa di calamità. A partire da quest’anno, lo sconto si divide in 10 quote annuali per tutti i cittadini, indistintamente dall’ età. Fino all’ anno scorso i contribuenti con età inferiore a 75 e 80 anni potevano scegliere una detrazione ripartita in modo abbreviato, 5 o 3 rate.

Il 30 giugno rappresenta il termine ultimo anche per quel che concerne la detrazione Irpef/Ires del 55% relativa ai lavori volti al risparmio energetico degli edifici. Il primo luglio, infatti, il bonus energia si unirà con quello ristrutturazioni(la nuova agevolazione a tempo indeterminato, già determinata nell’articolo 16-bis del Tuir nella misura del 36% su spese non superiori a 48mila euro, si chiamerà “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”).

Infine va ricordato che, con l’ultimo treno utile, sono rientrati nel 55% anche i costi sostenuti per la sostituzione di boiler tradizionali con scalda acqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

I contributi sanitari obbligatori versati al Servizio sanitario nazionale con il premio assicurativo di responsabilità civile per i veicoli potranno essere portati in deduzione soltanto per la parte eccedente i 40 euro.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento