Esuberi statali, arriva la prima sentenza di reintegro nella PA

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Proprio quando il ministro Patroni Griffi ha annunciato le cifre esatte sia sui precari, che per quanto riguarda gli esuberi nella pubblica amministrazione, ecco spuntare la prima sentenza di reintegro.

A pronunciarla, il Tribunale di Padova nei confronti di un funzionario contabile ritenuto in eccedenza nei ranghi del personale del Comune di San Martino di Lupari.

Il soggetto interessato si era visto, suo malgrado, coinvolto nel procedimento di allontanamento in seguito alle recenti riforme del governo in termini di riorganizzazione delle piante organiche degli uffici pubblici.

Al dipendente, già capo area di categoria D3 dal 2009, era stata in prima battuta assegnata altro ruolo, con l’accorpamento delle sue precedenti mansioni nella figura del segretario comunale.

Il lavoratore era stato così dirottato verso il settore Commercio Attività produttive, finché, lo scorso primo febbraio, era stato oggetto del contestato processo di esubero, passo poi confermato dalla stessa giunta comunale nel mese di giugno, dove era stato formalizzato il surplus nell’organico dell’ente.

Così, il lavoratore era stato incluso nelle liste di mobilità dell’organismo pubblico, a partire dallo scorso 24 settembre. Peccato, però, che l’ente abbia seguito la procedura erronea per lo spostamento del dipendente.

Secondo quanto recita la sentenza, infatti, il comma 4 dell’art. 33 del d.lgs. 165/01 stabilisce che “delle situazioni di soprannumero e delle eccedenze di personale deve essere data informazione preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale”.

Una prassi non seguita alla lettera dagli uffici dell’ente, che nella sua missiva di conferma “non indica nemmeno quali siano le posizioni lavorative coinvolte nella valutazione di eccedenza”.

E non solo: l’ufficio competente si sarebbe macchiato di una ulteriore lacuna, con tanto di difetto di allegazione dei criteri adottati per individuare la posizione lavorativa da sopprimere.

Come se non bastasse, nella sua motivazione l’ente non ha inserito “alcun criterio di comparazione tra le posizioni lavorative dei dipendenti della categoria D, sia della stessa area che di altre aree. Non viene indicato alcun criterio generale di individuazione della posizione da sopprimere”.

Ecco, conclude la Corte come la prassi utilizzata si configuri in qualità di “individuazione del ricorrente come dipendente da collocare in disponibilità con carattere mirato, tutto il contrario della oggettività che deve presiedere alla procedura”.

Vai al testo integrale della sentenza di reintegro

Francesco Maltoni

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