Redditest e redditometro: i nuovi dispositivi che rischiano di turbare il sonno di numerosi italiani

Irene Grossi 21/11/12
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L’art. 22, comma 1, del D.L. n. 78/2010 ha modificato l’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, disponendo che l’Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta. Il contribuente sarà dunque a rischio di determinazione sintetica del reddito complessivo se l’effettivo, risultante dai dati di spesa reperiti, eccederà di almeno un quinto quelle dichiarato.

Ma quali sono nel dettaglio i dati oggetto del controllo? Tutti, anche quelli non esistenti.

In una recente conferenza, indotta con l’obbiettivo di spiegare il nuovo redditometro, il Direttore delle Entrate, Attilio Befera, ha infatti affermato che sono state individuate 100 voci di spesa che colgono i diversi aspetti della vita quotidiana, compresi gli incrementi patrimoniali al netto dei disinvestimenti.

Befera ha poi elencato le sette macrocategorie in cui sono state raggruppate le spese al fine di elaborare il nuovo Redditest, strumento di compliance disponibile dal 20 novembre, che qualsiasi contribuente può scaricare dal sito dell’Agenzia onde verificare la coerenza delle proprie uscite col reddito dichiarato.

Le categorie sono: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazione e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, investimenti mobiliari e immobiliari netti, altre spese significative.

Le informazioni mancanti, relative alle spese meno rilevanti, saranno calcolate dal sistema automaticamente sulla base dei dati ISTAT relativi alle diverse aree geografiche ed ai componenti del nucleo familiare.

In un momento storico simile ci si interroga sull’effettiva utilità di tale strumento; sebbene, infatti, tale “sistema” sia previsto dall’art. 22 del D.L. 78/2010, è facile dedurre come un comportamento eccessivamente indagatorio da parte dell’Amministrazione rischi di sfociare in una sorta di “terrorismo contributivo”.

L’attenzione è soprattutto rivolta a quelle voci mancanti stabilite su basi ISTAT che sicuramente non possono riguardare tutti i casi dei singoli contribuenti. A tal proposito si ricorda che l’onere della prova contraria grava esclusivamente sul contribuente, che quindi, inverosimilmente, rischia di ritrovarsi, in caso di accertamento, a giustificare il proprio reddito per spese mai sostenute.

Una nota positiva. La Corte Tributaria Provinciale di Vicenza con la Sentenza n. 115/9/12 del 16 ottobre 2012, ha affermato che ad un reddito accertato tramite coefficienti sintetico-induttivi può essere legittimamente opposta una capacità finanziaria derivante da redditi esenti e disinvestimenti che hanno portato una disponibilità liquida. Ha poi aggiunto che risulta illegittima la pretesa dell’Ufficio di ricevere l’ulteriore prova di come la somma disinvestita sia stata utilizzata. E’ sufficiente dunque provare un reddito capiente e non anche il come le spese sostenute grazie ad esso siano state eseguite.

Il nuovo redditometro sarà applicato a partire dal 2009 e prenderà in considerazione oltre 100 voci di spesa raggruppate in 9 macrocategorie: beni durevoli, trasporti, abitazione, alimenti e abbigliamento, combustibili ed energia, mobili ed elettrodomestici per la casa, sanità ed istruzione, tempo libero e cultura, altri beni e servizi.

Si differenzierà rispetto al precedente per la suddivisione in aree geografiche e per la scomparsa dei coefficienti di moltiplicazione variabili in base alle voci di spesa (8.000 euro spesi per una automobile o per un viaggio peseranno uguale).

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Irene Grossi

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