Quote rosa nelle società pubbliche: il comunicato di Palazzo Chigi

Redazione 26/10/12
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, il regolamento sulle “quote rosa” nei consigli di amministrazione e di controllo delle società pubbliche costituite in Italia (leggi il testo del provvedimento).

La legge 12o del 2011 ha stabilito che nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in mercati regolamentati almeno un terzo dei membri debba appartenere “al genere meno rappresentato” e che per il primo mandato di applicazione della legge la quota deve essere pari almeno a un quinto. Come noto, sulle società quotate è già stato adottato dalla Consob l’apposito regolamento (Cfr. delibera Consob n. 18098/2012).

L’articolo 3 della legge estende, inoltre, la disciplina sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo anche alle società pubbliche costituite in Italia, non quotate in mercati regolamentati, e rinvia ad un successivo regolamento la definizione dei relativi termini e modalità di applicazione.

L’approvazione del regolamento di attuazione dell’articolo 3 della legge da parte del Consiglio dei ministri consente di disciplinare in maniera uniforme, per tutte le società interessate, la vigilanza sull’applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Le nuove regole consentono alle singole società a controllo pubblico di modificare i propri statuti per assicurare l’equilibrio tra i generi. L’equilibrio si considera raggiunto quando il genere meno rappresentato all’interno dell’organo amministrativo o di controllo ottiene almeno un terzo dei componenti eletti.

In ragione del criterio di omogeneità con le società quotate, si stabilisce che l’obbligo di presenza di almeno un terzo del genere meno rappresentato divenga efficace dal primo rinnovo degli organi sociali successivo all’entrata in vigore del regolamento e per tre mandati consecutivi.

Per assicurare la gradualità dell’applicazione del principio, si stabilisce che per il primo mandato al genere meno rappresentato va riservata una quota apri ad almeno un quinto degli amministratori e sindaci eletti.

Il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione del regolamento è affidata alla Presidenza del Consiglio – Ministro delegato per le pari opportunità. A tal fine le società sono tenute a comunicare la composizione degli organi sociali e le eventuali variazioni in corso di mandato. Inoltre, per garantire un controllo “diffuso”, a chiunque vi abbia interesse è data la possibilità di segnalare situazioni non conformi alle nuove norme. Qualora, a seguito di diffida formale, la società non ripristini tempestivamente l’equilibrio tra i generi, la sanzione è la decadenza dell’organo sociale interessato.

Redazione

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