Medici, stop sgambetti in sala operatoria: è abuso d’ufficio

Redazione 25/10/12
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Con la salute non si scherza. Basta liti in sala operatoria, invidie e personalismi lungo le corsie degli ospedali. I primari che mettono ai margini i colleghi nel corso di un’operazione, rischiano l’abuso d’ufficio.

Questa, almeno, è la conclusione a cui è arrivata la Cassazione, che ha emanato la sentenza 41215 in respinta del ricorso presentato dal medico imputato, dopo che il giudizio in appello gli era stato sfavorevole.

A fianco del chirurgo si era affiancata anche l’azienda ospedaliera, responsabile civile, nel presentare ricorso in terzo grado. un appoggio che non è servito a convincere la  Suprema corte della buona fede del camice bianco finito alla sbarra.

Dunque, al bando i comportamenti finalizzati a un mobbing effettivo o intenzionale da parte dei primari sui loro colleghi. Le antipatie o gli sgarbi consumati col bisturi in mano restano confinati al piccolo schermo, tra i drammi del sempreverde E.R. o i più giovani dottori di Grey’s Anatomy.

“Il primario di un ospedale è tenuto quale pubblico dipendente a prestare la sua opera in conformità delle leggi ed in modo da considerare sempre l’interesse della pubblica amministrazione, in particolare ispirandosi nei rapporti con i colleghi al principio di una assidua e solerte collaborazione“. Queste le parole, dure, della Cassazione con le quali è stato rigettato il ricorso.

Insomma, fare squadra, anche quando sci si trova in sala operatoria, è una prerogativa cui non si può venire meno, soprattutto quando si tratta della salute dei pazienti.

Le ambizioni di carriera dei medici andranno tenute a bada finché il malcapitato si trova sotto i ferri. Ciascun dottore dovrà comportarsi secondo precisi standard professionali, senza tentare sgambetti ai colleghi presenti.

La violazione, proprio come il medico oggetto della sentenza, rischia di far girare almeno quanto un’anestesia a chi nutre rancori verso altri dottori. In questi casi, infatti ricorda la Corte “sussiste il reato di abuso di ufficio con violazione di legge, secondo la nuova formulazione dell’articolo 323 Cp, allorché il medesimo ponga in essere comportamenti di vessazione ed emarginazione dei medici del reparto che non assecondano le proprie scelte”.

Il reato si configura senza tenere conto della finalità con cui la condotta lesiva dell’altrui professionalità viene messa in pratica. A tal proposito, la Cassazione chiarisce che nei comportamenti “finalizzati a una gestione ‘baronale’ della clinica urologica” fino al danno di immagine e di carriera per due “qualificatissimi professionisti”, come nel caso esaminato, oppure, che si tratti del tentativo di deviare i colleghi verso una clinica privata, sussistono comunque gli estremi per il capo d’imputazione.

Leggi la sentenza 41215 della Cassazione

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