I reati ambientali e la responsabilità amministrativa degli enti: un’occasione perduta?

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Il recente caso ILVA e alcune delle condotte illecite contestate dal Pubblico Ministero ai vertici del CdA e di alcuni dirigenti dell’azienda di Taranto permettono di fare alcune riflessioni ad un anno di distanza dall’applicazione della responsabilità amministrativa dell’ente nel caso di commissioni di reati ambientali. L’obiettivo della seguente analisi è di illustrare, anzitutto, le principali tematiche giuridiche che una società si trova a dover affrontare nel caso in cui venga chiamata a rispondere dei reati ambientali in tema di trattamento di rifiuti; in secondo luogo, si proverà a descrivere quali siano le conseguenze pratiche della disciplina dettata dal nuovo art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001. L’attenzione sarà rivolta, in particolare, all’attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d. lvo 152/2006).

Introduzione

Il 16 agosto 2011 sono entrati in vigore i nuovi reati ambientali introdotti dal d.lgs. 121/2011, pubblicato nella G.U. del 1 agosto 2011, n. 177.

Il decreto è attuazione di due direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio in tema di tutela ambientale, la Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente e la Direttiva 2009/123/CE del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, ed è attuativo della legge-delega 96/2010 (Legge comunitaria 2009). Con il d.lgs. 121/2011 il legislatore, oltre ad introdurre due nuovi reati nel codice penale, ha previsto nuove sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di reati ambientali a carico delle persone giuridiche, nonché nuove responsabilità, appunto, in materia di trattamento di rifiuti.

Tralasciando gli argomenti teorici rivolti alle concrete scelte operate dal legislatore nel recepimento della disciplina comunitaria, occorre considerare, in primis, come gran parte delle condotte contemplate dalla direttiva 2009/99/CE vengano sanzionate come violazioni formali, ossia come reati di pericolo astratto, punite in via contravvenzionale. Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni contenute nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), la cui più rilevante novità è l’aver inserito alcuni reati ambientali fra i reati presupposto della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 231/2001.

Qui la versione integrale dell’articolo

Matteo de Paolis

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