Cartelle pazze, annullamento automatico dopo 220 giorni

Redazione 26/09/12
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Raggiunto l’accordo tra Governo, maggioranza ed opposizione sul disegno di legge n. 1551 rubricato “Disposizioni per l’annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte” (vedi sotto). L’intesa ha avuto luogo alla Commissione Finanze del Senato il 25 settembre, con la previsione dell’annullamento delle cosiddette “cartelle pazze” (vale a dire gli avvisi di pagamento per sanzioni o tributi prescritti anche da lungo tempo ed inviate ai contribuenti da parte di Enti riscossori quali, ad esempio, Equitalia) nel caso di mancata risposta da parte dell’ente creditore per un periodo superiore ai 220 giorni.

Il ddl in questione, presentato in Senato dall’Italia dei Valori tre anni fa e rimasto a lungo latente sotto le ceneri, è composto di un unico articolo nel quale si prevede, a vantaggio del cittadino-debitore, la possibilità di presentare una dichiarazione per confutare l’esattezza della cartella esattoriale entro 90 giorni dalla data di notifica. Il concessionario ha, dal momento della ricezione della suddetta dichiarazione, 10 giorni di tempo per esaminare l’avviso di pagamento unitamente all’Ente creditore, il quale a sua volta è obbligato a fornire una risposta nell’arco di due mesi. Il disegno di legge dispone l’“annullamento di diritto” delle cartelle incriminate “in caso di mancato invio e trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla dichiarazione iniziale”.

È previsto, però, anche un “giro di vite” per evitare che i contribuenti siano tentati di utilizzare la nuova normativa per eludere i debiti pagamenti, con la responsabilità penale in aggiunta ad una multa che, qualora fosse accertato tale intendimento fraudolento, va dal “cento al duecento per cento dell’ammontare delle somme dovute”.

Il disegno di legge nella sua ultima formulazione stabilisce l’applicabilità delle nuove norme anche a tutti casi di dichiarazioni di contestazione delle “cartelle pazze” presentati prima dell’entrata in vigore della legge, che dunque sarà retroattiva.

È ancora aperta la discussione sul tema delle cosiddette “ganasce fiscali”. Il testo attuale prevede l’abolizione di quanto stabilito dal precedente Governo, e cioè dell’applicabilità, per i debiti inferiori a 2.000 euro, solo dopo l’invio di due avvisi da parte dell’amministrazione, di cui il secondo a distanza di sei mesi dal primo. Ma in Commissione Finanze di palazzo Madama vi è anche uno schieramento più o meno trasversale che vorrebbe proporre una mediazione, con l’abbassamento della soglia a 1.000 euro e il dimezzamento a tre mesi del periodo di tempo intercorrente tra le due comunicazioni.

Di seguito, il testo del ddl

TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1551

La Commissione

DISPOSIZIONI PER LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI AUTOTUTELA DEL DEBITORE OVVERO PER INVALIDITÀ DEL TITOLO ESECUTIVO

Articolo 1

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati “concessionari per la riscossione”, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente alla consegna del ruolo al concessionario della riscossione;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

3. Entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, il concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

4. In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 3 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.

5. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 2, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento percento dell’ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

6. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l’automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

7. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L’ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 3, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.

8. Per effetto di quanto stabilito dal presente articolo è soppresso l’articolo 7, comma 2, lettera gg-quinquies, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

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