Giurisdizione sanzioni Consob, la Consulta fa luce sulla translatio iudicii

Redazione 25/09/12
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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162 del 27.6.2012 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 27), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme, varate nel 2009 e nel 2010 dal governo su delega del Parlamento, che avevano affidato alla cognizione del Tar del Lazio le controversie relative alle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob.

In particolare, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010  n. 104 (Codice del Processo amministrativo, attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69) “nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito ed alla competenza funzionale del Tar Lazio – sede di Roma – le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e dall’art. 4, comma 1, numero 19, dell’Allegato n. 4 del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010”.

Con la dichiarazione di incostituzionalità dell’ultimo articolo citato (art. 4), la competenza in tale materia ritorna alla Corte d’appello in base all’art. 187 septies, comma 4, d.l.gs. 24.2.1998 n. 58, che riprende pienamente vigore nella sua formulazione originaria, a mente della quale avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni inflitte dalla Consob può proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione “ricorso in opposizione alla corte d’appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell’opponente”. Qualora, invece, l’opponente non abbia la sede legale o la residenza nello Stato, sarà competente la corte d’appello del luogo in cui è stata commessa la violazione, ed in caso di inapplicabilità dei predetti criteri sarà chiamata a decidere della questione la corte d’appello di Roma.

Il recentissimo intervento della Consulta riporta quindi all’attenzione degli operatori del diritto quel problema immediatamente pratico degli effetti della dichiarata illegittimità costituzionale di una norma devolutiva della giurisdizione.

Nel nostro ordinamento, infatti, fino al 2007 non era possibile effettuare la c.d. translatio iudicii della giurisdizione, introdotta in via pretoria solamente dalla sentenza n. 77 del 2007 della Corte costituzionale e successivamente recepita dall’art. 59 della  Legge 18 giugno 2009 n. 69 e poi dall’art. 11 codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010).

Al fine di comprendere come si sia intervenuti per colmare il suddetto vuoto normativo è quindi necessario partire da un’analisi sistematica delle norme di riferimento, per poi muoversi sulla ricostruzione giurisprudenziale offerta dalle Magistrature Superiori e da ultimo recepita in via legislativa.

Partendo dal combinato disposto dell’art. 36 comma 1 della Costituzione e dell’art. 30 comma 3 L. 11.3.1953 n. 87, si può affermare con certezza che la dichiarazione di incostituzionalità di una norma ne determina la sua inapplicabilità ex tunc a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nel caso di specie intervenuta in data 27 giugno, con la sola eccezione dei rapporti definiti (si ricordino i limiti del giudicato, della prescrizione e della decadenza), che pure, a sua volta, soccombe innanzi la principio del favor rei in materia penale. A prescindere dalle predette eccezioni, che doverosamente andavano ricordate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia della Corte Costituzionale (27 giugno 2012 n. 162), è precluso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, continuare a pronunciarsi in materia di sanzioni inflitte dalla Consob, in quanto privato della relativa giurisdizione, contestualmente riaffidata, come detto, alla Corte d’appello territorialmente competente per effetto dell’abrogazione dall’art. 4, comma 1, numero 19, dell’Allegato n. 4 del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010.

Per consolidata giurisprudenza (1) deve ritenersi che il ritorno della giurisdizione alla Corte d’appello dovrà mantenere salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ritualmente introdotta davanti al giudice ratione temporis legittimato a riceverla. L’intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale, infatti, non potrà far venir meno il diritto della parte a vedersi assicurata la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (effettività della tutela – art. 24, comma 1, Cost.), tutela ribadita con il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. e ricordata dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza del 2007 (n.77). In tale pronuncia, infatti, la Consulta aveva chiarito che la conservazione degli effetti della domanda nel processo proseguito innanzi al giudice cui viene devoluta la giurisdizione, riposa su un principio che, sebbene non espresso in tema di giurisdizione (a differenza della translatio iudicii in tema di incompetenza – art. 50 c.p.c.), è da ritenersi pacifico e sotteso all’intero sistema dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali e tra i giudici speciali anche in tema di giurisdizione.

La sentenza n. 77/2007 del Giudice delle Leggi, quindi, affermando espressamente l’operatività della translatio anche in tema di giurisdizione ha confermato quell’apertura già tracciata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 4109/2007, sebbene il percorso logico seguito dai due Giudici sia risultato interamente difforme.

Sulla scia del principio condiviso dalle citate Magistrature superiori, anche il Consiglio di Stato – sez. VI 13/03/2008 n. 1059 – si è successivamente espresso in senso favorevole alla translatio, rilevando la necessità di precisare le modalità di quest’ultima nelle more di un’introduzione legislativa specifica (all’epoca ancora non intervenuta). Il giudice amministrativo che riconosceva il proprio difetto di giurisdizione, pertanto, oltre a dichiarare a quale giurisdizione fosse devoluta la controversia, doveva statuire anche sulla conservazione degli effetti della domanda “e fissare un termine per la riassunzione entro cui tale salvezza opera”.

I giudici di Palazzo Spada, in attesa del suddetto intervento legislativo che era stato sollecitato anche dalla Corte Costituzionale, avevano quindi indicato le linee guida per dare attuazione al principio enunciato nelle sopra indicate sentenze, ritenendo che, a tal fine, fosse necessario rimettere le parti davanti al Giudice ordinario, precisando l’intervenuta salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda e ritenendo che a tale precisazione del giudice a quo non avrebbe ostato la circostanza che sarebbe stato poi il Giudice ad quem a dover fare applicazione del suddetto principio. Infine, onde, evitare che l’azione restasse sospesa sine die, il Giudice doveva fissare un termine entro il quale la salvezza operava, il che confermava, indirettamente, che la sentenza che declinava la giurisdizione doveva contenere la dichiarazione della salvezza degli effetti, anche al fine di delimitarne la durata.

Ai fini dell’individuazione di tale termine, poi, il Consiglio di Stato riteneva che potesse essere applicato analogicamente l’art. 50 c.p.c. (2), anche perché, con l’affermazione del principio della translatio tra diverse giurisdizioni, il difetto di giurisdizione diventava per molti aspetti analogo al difetto di competenza del giudice adito. L’articolo 50 c.p.c. prevede, infatti, che sia lo stesso giudice che si dichiara incompetente a fissare il termine per la riassunzione davanti al giudice ritenuto competente e che, in mancanza di tale indicazione, il termine per la riassunzione è di tre mesi dalla comunicazione della sentenza.

L’introduzione in via pretoria del suddetto principio di salvezza e delle modalità operative per assicurarne l’efficacia, sono stati poi recepiti a livello normativo, dapprima con l’art. 59 L. 69/2009 ed in seguito con l’art. 11 del d.lgs. 104/2010 (Codice processo amministrativo).

Il comma 2 dell’art. 59 prevede che qualora entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione la domanda venga riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione “e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.”.

Successivamente, in attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, il d.lgs. 104/2010 ha previsto, all’art. 11, che quando la giurisdizione e’ declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale (o viceversa), ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, “sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e’ riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.

Alla luce della ricostruzione giurisprudenziale e normativa sopra svolta può affermarsi che, per i casi pendenti innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio in materia di sanzioni inflitte dalla Consob –  alla data della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza 162/2007, la translatio iudicii alla Corte d’appello dovrà avvenire con riassunzione entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia del Tar che declina la giurisdizione.

Avv. Raffaele Parrella Vitale


(1) Da ultimo vedi: T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 09/03/2012, n. 81; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 15/02/2012, n. 1500; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14/12/2011, n. 9732.

(2) Consiglio di Stato, sez. VI, 15/11/2011, n. 6041 “Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale e prima dell’intervento legislativo (con la l. n. 69 del 2009 e con il c.p.a.), la giurisprudenza  (tra le altre: T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04/11/2008, n. 9569) ha ammesso la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, nel rispetto dei termini di cui all’art. 50 c.p.c. (nel testo originario, termine di sei mesi dalla conoscenza del provvedimento, nel testo attuale, introdotto dalla l. n. 69 del 2009, tre mesi)”.


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