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    Amministrativo 21 settembre 2012, 11:24

    Riordino province, il parere del prof. Piero Alberto Capotosti

    Il procedimento di revisione delle circoscrizioni provinciali appare suscettibile di sollevare gravi dubbi di costituzionalità sotto diversi profili


    Il presidente emerito della Corte costituzionale Piero Alberto Capotosti vede ”gravi dubbi di costituzionalità” nella legge del Governo per il riordino delle Province.

    Sostiene il prof. Capotosti – in un parere richiestogli dalla Fondazione Carisp Fermo e fatto proprio dal Presidente della Provincia e dai Sindaci della Provincia di Fermo – che l’art. 17 del D. L. 95/2012, come modificato dalla Legge di conversione 135/2012, introduce un procedimento di revisione delle circoscrizioni provinciali che appare a prima vista suscettibile di sollevare gravi dubbi di costituzionalità sotto diversi profili.

    In primo luogo, sotto il profilo formale, per quanto attiene alla fonte scelta dal Governo, in quanto, secondo la più recente giurisprudenza costituzionale, lo strumento del decreto legge non può venire utilizzato nei casi di evidente mancanza dei presupposti della necessità ed urgenza del provvedere, e neppure può venire utilizzato per far confluire in un unico atto una serie eterogenea di provvedimenti non collegati realmente fra loro sotto il profilo della materia trattata.

    In secondo luogo, sotto il profilo sostanziale delle relative disposizioni del decreto, perché non sembra sussistere alcuna plausibile giustificazione per la palese difformità fra il procedimento di riordino previsto dal decreto legge e la ben diversa procedura di modifica dei territori delle Province stabilita in Costituzione.

    In questo senso può essere opportuno ricordare ancora una volta come ben più aderente al dettato costituzionale è il procedimento previsto dal Testo Unico degli Enti Locali.

    In allegato il testo integrale del parere.


    Pubblicato da il 21 settembre 2012 alle 11:09 in Amministrativo
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    3 Commenti per Riordino province, il parere del prof. Piero Alberto Capotosti

    1. Vincenzo Piccialli

      Giustissimo. L’iter procedurale previsto dal provvedimento sulla spending review sul riordino delle Province delinea un percorso il cui contenuto è già precostituito dal Governo e non è affatto rimesso alla libera ed autonoma “iniziativa” dei Comuni come, del resto, viene stabilito in maniera inequivocabile dall’art. 133, comma 1, della Costituzione.
      E poi il legislatore costituente, sempre nell’art.133, primo comma, non ha previsto giammai una procedura per la soppressione di una singola Provincia, bensì quella inerente al mutamento delle circoscrizioni provinciali esistenti e alla istituzione di nuove Provincie; impedendo perciò al legislatore ordinario di sopprimere una Provincia, anche solo con l’escamotage dell’accorpamento, così come la legge n.135/2012 prevede.
      L’unica strada che il Parlamento avrebbe per sopprimere una o più Province, o al limite tutte e 107 le Province italiane, è quella di una riforma costituzionale!

    2. Brusco Guglielmo

      Giusto Professore, inoltre molte regioni hanno leggi che già prevedono, in base all’art. 133 Cost. e al TUEL, come eventualmente variare le circoscrizioni provnciali. Essendo leggi mai dichiarate incostituzionali e non potendo lo stato (come dice bene lei al p.8) interferire sulle autonomie locali al di fuori delle materie di esclusiva competenza, basterebbe che le Regioni non seguissero il percorso incostituzionale proposto dal governo e rispondessero che le regioni hanno normativa valida che non può essere contraddetta, salvo che lo stato non impugni le leggi regionali in materia di circoscrizioni provinciali e che queste poi siano dichiarate incostituzonali.
      Brusco Guglielmo – Vice Presidente – Provincia di Rovigo

    3. Vincenzo Piccialli

      La legge di riordino delle Province italiane inoltre disattende il principio di sussidiarietà, elemento cardine dell’Unione Europea “… in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini …” (preambolo del Trattato di Maastricht siglato il 7 febbraio 1992) e direttamente incorporato nella Costituzione della Repubblica Italiana a partire dal 2001, oltre a violare la Costituzione in tema di ” mutamento delle circoscrizioni provinciali e istituzione di nuove Province” (art. 133, comma 1). Difatti il Testo fondamentale della Carta costituzionale, conformemente alla sua ispirazione non solo di riconoscimento ma soprattutto di promozione delle autonomie locali territoriali (art. 5 della Costituzione), impone che ogni ipotesi di modifica dei Territori si avvii dalla base, “su iniziativa dei Comuni”, come recita l’art. 133, comma 1 della Costituzione, e non dallo Stato.
      La legge di riordino delle Province reca un’articolata procedura che, sebbene voglia coinvolgere Regioni ed Enti locali nell’applicazione dei parametri indicati dall’Esecutivo, svia dal procedimento indicato all’art. 133, comma 1 della Costituzione.
      Infatti, l’iter procedurale previsto dal provvedimento sulla spending review delinea un percorso il cui contenuto è già precostituito dal Governo e non è affatto rimesso alla libera ed autonoma iniziativa dei Comuni come, del resto, contempla l’art. 133, comma 1, della Costituzione.
      Il legislatore costituente non ha quindi previsto giammai una procedura per la soppressione di una singola Provincia ma ha inteso l’istituzione di una nuova Provincia e di modifica territoriale di una Provincia esistente.
      Ciò impedisce al legislatore ordinario di sopprimere una Provincia, anche solo con l’escamotage dell’accorpamento. L’unica strada che il Parlamento (e non il Governo, così come ha fatto con decretazione d’urgenza) avrebbe per sopprimere una o più Province, o al limite tutte e 110, è quella di una riforma costituzionale!
      Una legge costituzionale, comunque, richiede una “procedura rinforzata” ed in ogni caso, in assenza dei 2/3 dei voti in seconda lettura, sarebbe necessario un referendum confermativo.
      Inoltre, si fissano in modo del tutto arbitrario dal Governo Monti due criteri alla cui stregua dovranno effettuarsi gli accorpamenti provinciali: la dimensione territoriale (2.500 Kmq) e la popolazione residente (350.000 abitanti).
      Tali criteri devono essere coerenti con l’obiettivo che si intende perseguire, cioè la riduzione della spesa pubblica. Se questa è la ragione, perché mai la soppressione non è generalizzata? Perché si dovrebbero salvare solo le Province che soddisfano i criteri arbitrariamente prefissati?
      Il progetto governativo, in realtà, si rivela anche carente proprio sotto il profilo della coerenza della differenziazione legislativa e già le Istituzioni interessate (Province e Regioni) stanno ricorrendo ai Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di Stato e alla Corte Costituzionale.
      Prof. Vincenzo Piccialli
      Trani

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    Carlo Rapicavoli

    Direttore Generale della Provincia di Treviso

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