Vacanza con l’Hashish, no alla presunzione assoluta di spaccio

Redazione 19/09/12
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Non è reato andare in vacanza portando con sé un quantitativo di hashish sufficiente all’uso personale per il tempo durante il quale si protrae il soggiorno.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 34758/2012, accogliendo il ricorso di un giovane trentenne fermato mentre si confezionava uno spinello nel luogo scelto quale meta di vacanza.

Il giovane è stato trovato in possesso di 48 grammi di hashish, pari a 161 dosi medie, secondo le tabelle ministeriali, ovverosia “un quantitativo incompatibile con l’uso personale in ragione del fatto che il prevenuto era un assuntore occasionale”.

Questo quanto sostenuto dai giudici di merito nel condannare l’uomo per spaccio di hashish sia in primo grado che in appello.

Al contrario, per la Suprema corte il superamento dei limiti massimi “non costituisce una presunzione assoluta in ordine alla condotta di spaccio del detentore” ma occorre valutare anche altre circostanze, “giacché tale superamento non vale ad invertire l’onere della prova – che è a carico dell’accusa – in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente ad uso non esclusivamente personale“.

E, in ogni caso, chiariscono gli Ermellini, il “mero superamento dei limiti quantitativi” non può fondare, da solo, “una presunzione “assoluta” della destinazione illecita“.

Difatti – prosegue la Corte – pur in presenza di quantità superiori ai limiti quantitativi massimi fissati dalla legge, l’ipotesi della destinazione a un uso non esclusivamente personale può essere smentita “sulla base di altre circostanze” quali ad esempio “l’eventuale stato di tossicodipendenza o anche solo l’uso abituale di droga, e ciò soprattutto se il superamento della soglia è modesto“.

Naturalmente, i giudici della legittimità sottolineano che è diverso il caso in cui ci si trovi di fronte a quantitativi “di rilievo” di molto superiori alla soglia prevista per l’uso personale, poiché in simili ipotesi sono recessarie motivazioni coerenti e concludenti al fine di giustificare la detenzione “che eccede i bisogni di un breve arco temporale“.

La Corte conclude spiegando che invece, nel caso in questione, “a fronte di un quantitativo affatto esorbitante, i giudici di merito non hanno in alcun modo valutato il contesto oggettivo e soggettivo della vicenda, arrivando alla condanna solo attraverso una considerazione presuntiva assoluta di un dato, appunto quantitativo, inidoneo a giustificare al di là di ogni ragionevole dubbio il giudizio sulla destinazione illecita», e annulla senza rinvio la condanna “perché il fatto non sussiste“.

Qui il testo integrale della sentenza

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