Cassazione, infortunio in itinere: no se distanza casa-lavoro è minima

Redazione 18/09/12
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Accorciare la distanza casa – lavoro è il desiderio di molti, a maggior ragione nel caso in cui non è necessario prendere l’auto, ma bastano pochi passi a piedi o in bici per raggiungerlo. Eppure in certi casi non è proprio un bene, in particolare se durante il tragitto si verifica un infortunio!

La Cassazione con una recente ordinanza, la numero 15059 del 7 settembre scorso, non ha difatti riconosciuto ad una trentasettenne l’infortunio in itinere, poiché la distanza fra l’abitazione e l’ufficio risulta poco superiore al chilometro e potrebbe facilmente essere ricoperta con due passi a piedi o mediante l’uso dei mezzi pubblici.

Inoltre, quest’ultimi costituiscono ancora lo strumento normale di mobilità dei lavoratori, e comportano il minimo tasso di esposizione al rischio di infortuni.

La Suprema Corte, confermando la tesi dei giudici di appello, ha rilevato che nel caso di specie la ragazza poteva agevolmente tornare a casa a piedi o utilizzare i mezzi pubblici. Pertanto, visto che l’uso delle due ruote era stato dovuto ad una libera scelta della donna e no ad una necessità dovuta a mancanza di soluzioni alternative, l’infortunio in itinere non può essere ravvisato.

Inoltre la circostanza che la ragazza fosse affetta da una malattia che le imponeva di percorrere il tragitto nel più breve tempo possibile, era stata dedotta in giudizio tardivamente, cosicché i giudici non l’hanno ritenuta ammissibile.

Alla giovane donna, non è rimasto che pagare le spese del giudizio e… andare a piedi!

Qui il testo integrale dell’ordinanza 15059/2012 della Cassazione

Redazione

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