Cassazione, no al licenziamento del sindacalista che dà dello “sbruffone” al capo

Redazione 18/09/12
Scarica PDF Stampa
La Cassazione, con la sentenza n. 15165 dello scorso 11 settembre, ha stabilito la reintegra nel posto di lavoro di un dipendente di un’azienda, nonché delegato sindacale, che aveva dato dello “sbruffone” all’amministratore unico dell’azienda stessa rifiutando, fra l’altro, di ricevere la documentazione sulle procedure di mobilità inerenti anche la sua posizione lavorativa.

Il lavoratore era stato licenziato nel 2006 in seguito al suo rifiuto di ricevere i suddetti documenti.

Quest’atto, infatti, era stato valutato come un gesto di insubordinazione ,che accompagnato all’apprezzamento poco “felice” che aveva rivolto all’amministratore unico, ne giustificava l’espulsione.

La Cassazione, tuttavia, appare di diverso avviso. Per ciò che attiene all’espressione pronunciata dal lavoratore, per quanto possa apparire censurabile dal punto di vista disciplinare, “appare inidonea a giustificare l’adozione della misura espulsiva, essendosi trattato di una semplice reazione emotiva scevra da intenti di minaccia”.

Per quanto riguarda, invece, il suo rifiuti a ricevere la documentazione di cui sopra, i giudici ritengono che il lavoratore “non aveva violato i suoi obblighi di diligenza, non potendo farsi rientrare il suo rifiuto alla ricezione dell’atto contenente la comunicazione della messa in mobilità nell’alveo delle obbligazioni nascenti dal contratto”.

Sulla base di queste motivazione, la Suprema Corte di Cassazione ritiene il licenziamento una “sanzione sproporzionata” e sancisce il riconoscimento in capo al danneggiato degli stipendi arretrati.

Qui il testo integrale della sentenza della Suprema Corte

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento