Decreto Sanità, testo in vigore dal 14 settembre (DL Balduzzi, 158/2012)

Redazione 13/09/12
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E’ stato pubblicato in Gazzetta oggi ed entra in vigore domani, 14 settembre, il decreto “Balduzzi”, decreto legge 13 settembre 2012 numero 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute“. Qui i commenti nello Speciale Salute di LeggiOggi.

Di seguito, il testo integrale.


Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute

Il Presidente della Repubblica; Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di procedere al riassetto dell’organizzazione sanitaria, tenuto conto della contrazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale a seguito delle varie manovre di contenimento della spesa pubblica, attraverso la riorganizzazione ed il miglioramento dell’efficienza di alcuni fondamentali elementi del Servizio stesso, allo scopo di garantire e promuovere in tale ottica un piu’ alto livello di tutela della salute, adottando misure finalizzate all’assistenza territoriale, alla professione e responsabilita’ dei medici, alla dirigenza sanitaria e governo clinico, alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche e rare e da dipendenza da gioco con vincita di denaro, all’adozione di norme tecniche per le strutture ospedaliere, nonché’ alla sicurezza alimentare, al trattamento di emergenze veterinarie, ai farmaci, alla sperimentazione clinica dei medicinali, alla razionalizzazione di alcuni enti sanitari e al trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria al personale navigante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana
il seguente decreto-legge:

Capo I
Norme per la razionalizzazione dell’attivita’ assistenziale e sanitaria

Art. 1

Riordino dell’assistenza territoriale e mobilita’ del personale delle aziende sanitarie

1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) e’ premessa la seguente:

«0a) prevedere che le attivita’ e le funzioni disciplinate dall’accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;»;

b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio, garantire l’attivita’ assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonche’ un’offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate: “aggregazioni funzionali territoriali”, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità’ assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche’ forme organizzative multiprofessionali, denominate: “unita’ complesse di cure primarie”, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria;

b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a budget;

b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis);

b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalita’ con cui le regioni possono provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali;

b-sexies) prevedere le modalita’ attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell’ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attivita’ delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività’ del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter);

b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all’erogazione delle prestazioni assistenziali, all’accessibilita’ ed alla continuita’ delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;»;

c) la lettera e) e’ soppressa;

d) la lettera h) e’ sostituita dalle seguenti:

«h) prevedere che l’accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali, in modo che l’accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell’attestato o del diploma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero anche a quelli in possesso di titolo equipollente. Ai medici forniti dell’attestato o del diploma e’ comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l’attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell’attestato o del diploma;

h-bis) prevedere che l’accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali;

h-ter) disciplinare l’accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l’accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca in interesse;»;

e) alla lettera i) le parole: «di tali medici» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici convenzionati»;

f) dopo la lettera m-bis) e’ inserita la seguente:

«m-ter) prevedere l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonche’ la partecipazione attiva all’implementazione della ricetta elettronica.».

2. Le regioni provvedono all’attuazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie per il Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente. Le regioni disciplinano le unita’ complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l’arco della giornata, nonche’ nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere, nonche’ prevedendo, sulla base della convenzione nazionale, la possibilita’ della presenza di personale esercente altre professioni sanitarie gia’ dipendente presso le medesime strutture, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell’assistenza territoriale sia diverso dalla struttura ospedaliera. Le regioni disciplinano altresi’ le forme di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali interessate.

3. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, processi di mobilita’ del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate al di fuori dell’ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilita’ di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.


Art. 2
Esercizio dell’attivita’ libero professionale intramuraria

1. All’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «entro il termine stabilito dal comma 2, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;

b) al comma 4, il primo periodo ed il secondo periodo fino alle parole: «seguenti modalita’:» sono sostituiti dai seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, in coerenza con le misure di cui ai commi 1 e 2, adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di seguito IRCCS di diritto pubblico provvedano, entro il 30 novembre 2012, ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l’esercizio dell’attività’ libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell’ultimo biennio, in tale tipo di attivita’ presso la strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l’azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessita’ e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l’acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonche’ tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l’esercizio di attivita’ sia istituzionali sia in regime di libera professione intramurali ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruita’ e idoneità’ per l’esercizio delle attivita’ medesime, previo parere vincolante da parte del collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Qualora quest’ultimo non sia costituito, il parere e’ reso da una commissione paritetica di sanitari che esercitano l’attività’ libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l’esercizio dell’attivita’ libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l’adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attivita’, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del presente comma, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l’azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema tipo di convenzione prevede che la sottoscrizione e il rinnovo annuale della stessa sono possibili solo a condizione che il fatturato relativo alle prestazioni rese dal singolo professionista sia pari o superiore a 12.000 euro annui. Le autorizzazioni di cui comma 3 dell’articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cessano al 30 novembre 2012. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità’ propria, l’attivita’ libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalita’:»;

c) al comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il collegamento telematico, in condizioni di sicurezza, tra l’ente o l’azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attivita’ libero professionale intramuraria, interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell’azienda sanitaria e del professionista, prevede l’espletamento, in via esclusiva, del servizio di prenotazione, l’inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all’azienda sanitaria competente dei dati relativi all’impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalita’ di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Le modalità’ tecniche per la realizzazione della infrastruttura sono determinate, entro il 30 novembre 2012, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Agli oneri si provvede ai sensi della lettera c), mediante adeguata rideterminazione delle tariffe operata in misura tale da coprire i costi della prima implementazione della rete, anche stimati in via preventiva;

a-ter) facolta’ di concedere, su domanda degli interessati e con l’applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello svolgimento di attivita’ libero professionali presso studi professionali, gia’ autorizzati ai sensi del comma 3 dell’articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, oltre la data del 30 novembre 2012, fino all’attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis), e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per l’acquisizione della necessaria strumentazione per il predetto collegamento sono a carico del titolare dello studio;»;

d) al comma 4 la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

«b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilita’ della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione e’ acquisita dal titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013;»;

e) al comma 4 la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:

«c) definizione, d’intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell’assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell’equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalita’, i costi pro-quota per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonche’ ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attivita’ di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell’infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell’applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella gia’ prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d’attesa, anche con riferimento alle finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), dell’Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;»;

f) al comma 4 la lettera f) e’ sostituita dalle seguenti:

«f) esclusione della possibilita’ di svolgimento dell’attività’ libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività’ o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività’, salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilita’ delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell’ente o azienda del Servizio sanitario nazionale;

f-bis) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell’attivita’ libero-professionale, in tutte le forme regolate dal presente comma, compresa quella esercitata nell’ambito del programma sperimentale, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;»;

g) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:

«4-bis I risultati della ricognizione di cui al comma 4 sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed all’Osservatorio nazionale sull’attivita’ libero professionale. La verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attivita’ libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete di cui al comma 4, e’ effettuata, entro il 28 febbraio 2015, dalla regione interessata, in base a criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di verifica positiva, la regione medesima, ponendo contestualmente termine al programma sperimentale, può’ consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si e’ svolto il programma sperimentale, lo svolgimento della attività’ libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete. In caso di inadempienza da parte dell’ente o azienda del Servizio sanitario regionale, provvede la regione o provincia autonoma interessata. In caso di verifica negativa, tale attivita’ cessa entro il 28 febbraio 2015. Degli esiti delle verifiche regionali viene data informazione al Parlamento attraverso la relazione annuale di cui all’articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.»;

h) al comma 7, primo periodo, le parole: «e la destituzione» sono sostituite dalle seguenti: «, la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione »;

i) il comma 10 e’ abrogato.

Art. 3
Responsabilita’ professionale dell’esercente le professioni sanitarie

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del codice civile, nell’accertamento della colpa lieve nell’attivita’ dell’esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell’articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunita’ scientifica nazionale e internazionale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentite l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneita’ dei relativi contratti, in conformita’ ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti dall’attività’ medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario.

3. Il danno biologico conseguente all’attivita’ dell’esercente della professione sanitaria e’ risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attivita’ di cui al presente articolo.

4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività’ professionale resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresi’ la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilita’ civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle societa’ scientifiche.

6. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 4
Dirigenza sanitaria e governo clinico

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3-bis, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all’elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri. Gli elenchi sono periodicamente aggiornati. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità’ delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonche’ del requisito dell’eta’ anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. La regione assicura adeguate misure di pubblicita’ della procedura di conseguimento della medesima, delle nomine e dei curricula, nonché’ di trasparenza nella valutazione degli aspiranti. Resta ferma l’intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero universitarie.»;

b) all’articolo 3-bis, comma 5, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:

«Le regioni provvedono altresi’ alla individuazione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell’attivita’ dei direttori generali, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla sicurezza, all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.»;

c) all’articolo 15, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

«5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione secondo le modalita’ definite dalle regioni sulla base della normativa vigente in materia per le pubbliche amministrazioni. Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantita’ e la qualita’ delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, nonche’ registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l’uso appropriato delle risorse. L’esito positivo della valutazione determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, senza oneri aggiuntivi per l’azienda.»;

d) all’articolo 15, comma 7, secondo periodo, le parole da: «e secondo» fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo e’ soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l’azienda e’ tenuta a dare adeguata pubblicita’, sulla base dei seguenti principi:

a) la selezione viene effettuata da una commissione composta da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda;

b) la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell’attivita’ svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione; ove non intenda nominare un candidato con migliore punteggio deve motivare analiticamente la scelta. L’azienda sanitaria interessata puo’ preventivamente stabilire che, nel caso in cui il dirigente a cui e’ stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;

c) la nomina dei responsabili di unita’ operativa complessa a direzione universitaria e’ effettuata dal direttore generale d’intesa con il Rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;

d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curriculum dei candidati, la relazione della commissione, sono pubblicati sul sito internet dell’azienda prima della nomina. Sono altresi’ pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale di cui alla lettera b), secondo periodo.

7-ter. L’incarico di direttore di struttura complessa deve in ogni caso essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione cui all’articolo 15, comma 5.

7-quater. L’incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa o di un dipartimento, e’ attribuito dal direttore generale, su proposta, rispettivamente, del direttore della struttura complessa di afferenza o del direttore di dipartimento, a un dirigente con un’anzianita’ di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilita’ di rinnovo. L’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonche’ il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

7-quinquies. Per il conferimento dell’incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies.»;

e) all’articolo 15-ter , comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:

«Gli incarichi di cui all’articolo 15, comma 4, sono attribuiti a tempo determinato compatibilmente con le risorse finanziarie a tale fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture semplici stabiliti nell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis;

f) all’articolo 15-ter il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facolta’ di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu’ breve.»;

g) l’articolo 17 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Collegio di direzione). – 1. Le regioni prevedono l’istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell’azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell’ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché’ le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività’ cliniche, partecipa alla pianificazione delle attivita’, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attivita’ libero-professionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliero universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attivita’ di ricerca e didattica nell’ambito di quanto definito dall’universita’; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all’individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonche’ dei requisiti di appropriatezza e di qualita’ delle prestazioni. Partecipa altresì’ alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed e’ consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività’ cliniche. Ai componenti del predetto collegio non e’ corrisposto alcun emolumento, compenso, indennita’ o rimborso spese.».

2. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3-bis, comma 3, e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonche’ dei direttori di struttura complessa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli elenchi di cui all’articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente decreto.

Art. 5
Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonche’ da ludopatia

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell’elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanita’ 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanita’ 18 maggio 2001, n. 279, al fine di assicurare il bisogno di salute, l’equita’ nell’accesso all’assistenza, la qualita’ delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, cosi’ come definita dall’Organizzazione mondiale della sanita’ (G.A.P.).

 

Art. 6
Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonche’ di ospedali psichiatrici giudiziari

1. La procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento a specifiche normative, nonche’ di costruzione di strutture ospedaliere, da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico-privato di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, puo’ altresi’ prevedere la cessione all’aggiudicatario, come componente del corrispettivo, di immobili ospitanti strutture ospedaliere da dismettere, anche ove l’utilizzazione comporti il mutamento di destinazione d’uso, da attuarsi secondo la disciplina regionale vigente.

2. Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rese annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate agli interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio. A tale fine, nei limiti della predetta

quota parte e in relazione alla particolare situazione di distinte tipologie di strutture ospedaliere, con decreto del Ministro

dell’interno, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di concerto con i Ministri della salute e

dell’economia e delle finanze, nonche’ sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all’aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza

antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con

scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo

semplificazioni e soluzioni di minor costo a parita’ di sicurezza;

b) previsione di una specifica disciplina semplificata per le

strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del

Ministro dell’interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre

2002;

c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie

pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data di entrata

in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,

n. 151, ai fini della prosecuzione dell’attivita’ fino alla predetta

scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle

disposizioni dell’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, con il contestuale impegno delle regioni e delle province

autonome di Trento e di Bolzano a sostituirle entro la medesima

scadenza con strutture in regola con la normativa tecnica

antincendio;

d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le

altre strutture sanitarie individuate nell’allegato I del decreto del

Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una specifica

disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo restando il

rispetto delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81.

3. All’articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011,

n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,

n. 9, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:

«Le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del

programma pluriennale di interventi di cui all’articolo 20 della

legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni e province

autonome, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola

regione o provincia autonoma con decreto del Ministro della salute di

approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla

medesima regione o provincia autonoma. All’erogazione delle risorse

si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province

autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».
Capo II

Riduzione dei rischi sanitari connessi all’alimentazione e alle emergenze veterinarie

Art. 7 

Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attivita’ sportiva non agonistica

1. All’articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed

assistenza della maternita’ e infanzia, di cui al regio decreto 24

dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, il primo e il

secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque vende prodotti del tabacco ha l’obbligo di chiedere

all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento

di identita’, tranne nei casi in cui la maggiore eta’ dell’acquirente

sia manifesta.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000

euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori

di anni diciotto. Se il fatto e’ commesso piu’ di una volta si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e

la sospensione, per tre mesi, della licenza all’esercizio

dell’attivita’.».

2. All’articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive

modificazioni, dopo il primo comma e’ aggiunto il seguente:

«I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti

del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento

dell’eta’ anagrafica dell’acquirente. Sono considerati idonei i

sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati

dalla pubblica amministrazione.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,

nonche’ l’adeguamento dei sistemi automatici gia’ adottati alla data

di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere

dal 1° gennaio 2013.

4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con

vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche

e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte

prevalentemente ai giovani. Sono altresi’ vietati messaggi

pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali,

riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e

radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonche’

via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti

elementi:

a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;

b) presenza di minori;

c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza

dalla pratica del gioco, nonche’ dell’indicazione della possibilita’

di consultazione di note informative sulle probabilita’ di vincita

pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi

della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei

monopoli, nonche’ dei singoli concessionari ovvero disponibili presso

i punti di raccolta dei giochi.

5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica

di giochi con vincite in denaro, nonche’ le relative probabilita’ di

vincita devono altresi’ figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi

di tali giochi. Qualora l’entita’ dei dati da riportare e’ tale da

non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero

dei tagliandi, questi ultimi devono recare l’indicazione della

possibilita’ di consultazione di note informative sulle probabilita’

di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua

incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia

delle dogane e dei monopoli, nonche’ dei singoli concessionari e

disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime

formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di

cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,

n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere

riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in

cui sono installati i videoterminali di cui all’articolo 110, comma

6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n.

773 del 1931, nonche’ nei punti di vendita in cui si esercita come

attivita’ principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche

ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresi’ comparire ed

essere chiaramente leggibili all’atto di accesso ai siti internet

destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro.

6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e

il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario

e’ diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa

pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L’inosservanza delle

disposizioni di cui al comma 5 e’ punita con una sanzione

amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei

confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5,

relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6,

lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto

titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le

violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivita’

principale l’offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare

del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita’ di

contestazione degli illeciti, nonche’ di irrogazione delle sanzioni

e’ competente l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,

successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione

vigente, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai

sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive

modificazioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1°

gennaio 2013.

8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all’articolo

24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e’

vietato l’ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate al

gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche’ nelle

aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui

all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al

regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si

esercita come attivita’ principale quella di scommesse su eventi

sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto e’

punita ai sensi dell’articolo 24, commi 21 e 22, del predetto

decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare

dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta

del gioco con vincite in denaro identifica i minori di eta’ mediante

richiesta di esibizione di un documento di identita’, tranne nei casi

in cui la maggiore eta’ sia manifesta.

9. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito

della sua incorporazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di

intesa con la Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE), la

Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di

finanza, pianifica su base annuale almeno cinquemila controlli,

specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei

confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli

apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo

unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte

attivita’ di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non

sportivi, collocati in prossimita’ di istituti scolastici primari e

secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.

Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita’ possono

essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le

violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro

constatate, durante le loro ordinarie attivita’ di controllo previste

a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei

predetti giochi. Le attivita’ del presente comma sono svolte

nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

10. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito

della sua incorporazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in

funzione della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo,

provvede a pianificare, tenuto conto degli interessi pubblici di

settore, ivi inclusi quelli connessi al consolidamento del relativo

gettito erariale, forme di progressiva ricollocazione dei punti della

rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi

di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui

al regio decreto n. 773 del 1931, che risultano territorialmente

prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture

sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto. Le pianificazioni operano

relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite

successivamente alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova

concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli

istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed

ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo

bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati

conseguiti all’esito dei controlli di cui al comma 9, nonche’ di ogni

altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse

proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali

o nazionali.

11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano

un’attivita’ sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della

salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro

delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante

l’obbligo di idonea certificazione medica, nonche’ linee guida per

l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la

dotazione e l’impiego, da parte di societa’ sportive sia

professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori

semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Art. 8

Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande

1. I commi da 1 a 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 27

gennaio 1992, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre

2007, n. 193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei

prodotti di cui all’articolo 1 sono riconosciuti dalle regioni, dalle

province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie

locali.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene previa verifica in

loco:

a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE)

n. 852 /2004 e al regolamento (CE) n. 853/ 2004 e degli altri

specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente;

b) della disponibilita’ di un laboratorio accreditato per il

controllo dei prodotti.

3. Il riconoscimento viene sospeso o revocato quando vengono meno i

presupposti di cui al comma 2.

4. Il Ministero della salute, anche avvalendosi della

collaborazione di esperti dell’Istituto superiore di sanita’, senza

nuovi o maggiori oneri puo’ effettuare, in ogni momento, verifiche

ispettive sugli stabilimenti di cui al comma 1 con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2. Il comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio

1992, n. 111, e’ sostituito dal seguente:

«6. Le Aziende sanitarie locali competenti comunicano

tempestivamente al Ministero della salute i dati relativi agli

stabilimenti riconosciuti con l’indicazione delle specifiche

produzioni effettuate e gli eventuali provvedimenti di sospensione o

revoca. Il Ministero della salute provvede, senza oneri aggiuntivi a

carico della finanza pubblica, all’aggiornamento periodico

dell’elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti pubblicato sul

portale del Ministero.».

3. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio

1992, n. 111, le parole: «per il rilascio dell’autorizzazione o» sono

soppresse.

4. L’operatore del settore alimentare che offre in vendita al

consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonche’ prodotti di

acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi

dell’articolo 44 del regolamento (CE) 1169/2011, e’ tenuto ad apporre

in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con

decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, riportanti le informazioni

relative alle corrette condizioni di impiego.

5. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 4, e’ punita

dall’autorita’ competente, da determinarsi ai sensi del decreto

legislativo 6 novembre 2007, n. 193, con la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 600 a euro 3.500.

6. L’operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte

crudo o crema cruda destinati all’alimentazione umana diretta, deve

riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta le

informazioni indicate con decreto del Ministro della salute.

7. Salvo quanto previsto dal comma 6, in caso di cessione diretta

di latte crudo, l’operatore del settore alimentare provvede con

l’esposizione di un cartello, nello stesso luogo in cui avviene la

vendita del prodotto, ad informare il consumatore finale di consumare

il prodotto previa bollitura.

8. L’operatore del settore alimentare che, per la produzione di

gelati utilizza latte crudo, deve sottoporlo a trattamento termico

conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004.

9. L’operatore del settore alimentare che utilizza distributori

automatici per la vendita diretta di latte crudo deve provvedere

secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro della

salute.

10. La somministrazione di latte crudo e crema cruda nell’ambito

della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, e’

vietata.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non

rispettano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10 sono soggetti

all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro

5000 a euro 50.000.

12. Le regioni e le province autonome provvedono all’accertamento e

all’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 11.

13. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni

interessate provvedono agli adempienti previsti con le risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

14. All’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre

2008, n. 194, e’ aggiunto in fine il seguente periodo:

«L’esclusione si applica per le attivita’ di cui all’allegato A,

Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi

previste.».

15. All’allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.

194, dopo la Sezione 7 e’ aggiunta in fine la Sezione 8, di cui

all’Allegato 1 del presente decreto.

16. Decorsi sei mesi dal perfezionamento con esito positivo della

procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, le bevande

analcoliche di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, devono essere commercializzate con

un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.
Art. 9

Disposizioni in materia di emergenze veterinarie

1. In presenza di malattie infettive e diffusive del bestiame,

anche di rilevanza internazionale, che abbiano carattere emergenziale

o per le quali non si e’ proceduto all’eradicazione prescritta dalla

normativa dell’Unione europea, con la procedura di cui all’articolo

8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di

concerto con il Ministro per gli affari europei, sentito il Ministro

per gli affari regionali, il turismo e lo sport, diffida la regione

interessata ad adottare entro quindici giorni gli atti necessari alla

salvaguardia della salute dell’uomo e degli animali.

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1,

ovvero gli atti posti in essere risultino inidonei o insufficienti,

il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di

concerto con il Ministro per gli affari europei, sentito il Ministro

per gli affari regionali, alla presenza del Presidente della regione

interessata, nomina un commissario ad acta per la risoluzione

dell’emergenza o il conseguimento dell’eradicazione. Gli oneri per

l’attivita’ del Commissario sono a carico della regione inadempiente.

 

Capo III

Disposizioni in materia di farmaci

Art. 10

Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e norme sull’innovativita’ terapeutica

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 54, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:

«4-bis. La produzione di una specifica materia prima

farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla produzione di

medicinali sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche di

fase I non necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica

all’AIFA da parte del titolare dell’officina, e’ effettuata nel

rispetto delle norme di buona fabbricazione in un’officina

autorizzata alla produzione di materie prime farmacologicamente

attive. Entro il 31 dicembre 2014 l’AIFA trasmette al Ministro della

salute e pubblica nel suo sito internet una relazione sugli effetti

derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al presente

comma e sui possibili effetti della estensione di tale disciplina ai

medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche di

fase II. La relazione tiene adeguatamente conto anche degli

interventi ispettivi effettuati dall’AIFA presso le officine di

produzione delle materie prime farmacologicamente attive.»;

b) al comma 3 dell’articolo 73 e’ aggiunto, in fine, il seguente

periodo:«In considerazione delle loro caratteristiche tecniche, i

radiofarmaci sono esentati dall’obbligo di apposizione del bollino

farmaceutico, disciplinato dal decreto del Ministro della sanita’ in

data 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001.»;

c) il comma 11 dell’articolo 130 e’ sostituito dal seguente:

«11. Le aziende titolari di AIC e le aziende responsabili della

commercializzazione dei medicinali sono tenute alla trasmissione dei

dati di vendita secondo le modalita’ previste dal decreto del

Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005,

concernente l’istituzione di una banca dati centrale finalizzata a

monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema

distributivo.»;

d) il comma 12 dell’articolo 130 e’ abrogato;

e) il comma 23 dell’articolo 148 e’ abrogato;

f) al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 141 le parole: «La

sospensione e’ disposta in caso di lievi irregolarita’ di cui al

comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «La sospensione e’ disposta,

altresi’, quando le irregolarita’ di cui ai commi 2 e 3 risultano di

lieve entita’».

2. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il

rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare

l’immediata disponibilita’ agli assistiti dei medicinali a carico del

Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le

aziende sanitarie locali che, a giudizio della Commissione consultiva

tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, di seguito

AIFA, possiedano, alla luce dei criteri predefiniti dalla medesima

Commissione, il requisito della innovativita’ terapeutica di

particolare rilevanza.

3. Quanto disposto dal comma 2 si applica indipendentemente

dall’inserimento dei medicinali nei prontuari terapeutici ospedalieri

o in altri analoghi elenchi predisposti dalle competenti autorita’

regionali e locali ai fini della razionalizzazione dell’impiego dei

farmaci da parte delle strutture pubbliche.

4. Quando una regione comunica all’AIFA dubbi sui requisiti di

innovativita’ riconosciuti a un medicinale, fornendo la

documentazione scientifica su cui si basa tale valutazione, l’AIFA

sottopone alla Commissione consultiva tecnico-scientifica la

questione affinche’ la riesamini entro 60 giorni dalla comunicazione

regionale e esprima un motivato parere.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono

tenute ad aggiornare, con periodicita’ almeno semestrale, i prontuari

terapeutici ospedalieri e ogni altro strumento analogo regionale,

elaborato allo scopo di razionalizzare l’impiego dei farmaci da parte

di strutture pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di

guidare i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici,

nonche’ a trasmetterne copia all’AIFA.

6. Presso l’AIFA, e’ istituito, senza nuovi oneri a carico della

finanza pubblica, un tavolo permanente di monitoraggio dei prontuari

terapeutici ospedalieri, al quale partecipano rappresentanti della

stessa Agenzia, delle regioni e delle province autonome di Trento e

di Bolzano e del Ministero della salute. La partecipazione al tavolo

e’ a titolo gratuito. Il tavolo discute eventuali criticita’ nella

gestione dei prontuari terapeutici ospedalieri e degli altri analoghi

strumenti regionali e fornisce linee guida per l’armonizzazione e

l’aggiornamento degli stessi.
Art. 11

Revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e altre disposizioni dirette a favorire l’impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale

1. Entro il 30 giugno 2013 l’AIFA, sulla base delle valutazioni

della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato

prezzi e rimborso, provvede ad una revisione straordinaria del

Prontuario farmaceutico nazionale, collocando nella classe di cui

all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993,

n. 537, i farmaci terapeuticamente superati e quelli la cui efficacia

non risulti sufficientemente dimostrata, alla luce delle evidenze

rese disponibili dopo l’immissione in commercio. Per i farmaci che

non soddisfano il criterio di economicita’, in rapporto al risultato

terapeutico previsto, e’ avviata dall’AIFA la procedura di

rinegoziazione del prezzo; il termine per l’eventuale esclusione di

questi ultimi prodotti dal Prontuario farmaceutico nazionale e’

stabilito al 31 dicembre 2013. In sede di revisione straordinaria ai

sensi dei precedenti periodi del presente comma e, successivamente,

in sede di periodico aggiornamento del Prontuario farmaceutico

nazionale, i medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali

di cui e’ in scadenza il brevetto o il certificato di protezione

complementare non possono essere classificati come farmaci a carico

del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data

di scadenza del brevetto o del certificato di protezione

complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai

sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Qualora, alla scadenza di un accordo stipulato dall’AIFA con

un’azienda farmaceutica ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il medicinale

che era stato oggetto dell’accordo venga escluso dalla

rimborsabilita’, l’AIFA puo’ stabilire l’ulteriore dispensazione del

medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale ai soli fini del

completamento della terapia dei pazienti gia’ in trattamento.

3. Al comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.

536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.

648, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «dalla Commissione unica del farmaco conformemente

alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa» sono sostituite

dalle seguenti: «dall’AIFA, conformemente alle procedure ed ai

criteri adottati dalla stessa, previa valutazione della Commissione

consultiva tecnico-scientifica»;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

«Se e’ disponibile un’alternativa terapeutica nell’ambito dei

farmaci autorizzati, la presenza nell’elenco di cui al precedente

periodo del medicinale non autorizzato, con conseguente erogazione

dello stesso a carico del Servizio sanitario nazionale, e’ ammessa

unicamente nel caso in cui a giudizio della Commissione

tecnico-scientifica dell’AIFA, il medicinale possieda un profilo di

sicurezza, con riferimento all’impiego proposto, non inferiore a

quella del farmaco autorizzato e quest’ultimo risulti eccessivamente

oneroso per il Servizio sanitario nazionale. Agli effetti del

presente comma il medicinale gia’ autorizzato e’ considerato

eccessivamente oneroso se il costo medio della terapia basata sul suo

impiego supera di almeno il 50 per cento il costo medio della terapia

basata sull’impiego del farmaco non autorizzato.».

4. Previa autorizzazione dell’AIFA, rilasciata su proposta della

regione competente, la farmacia ospedaliera puo’, attraverso

operazioni di ripartizione del quantitativo di un medicinale

regolarmente in commercio, allestire dosaggi da utilizzare

all’interno dell’ospedale in cui opera o all’interno di altri

ospedali, ovvero da consegnare all’assistito per impiego domiciliare

sotto il controllo della struttura pubblica. Il disposto del presente

comma si applica anche nell’ipotesi di utilizzazione di un medicinale

per un’indicazione diversa da quella autorizzata, ai sensi

dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648,

come modificato dal comma 3 del presente articolo.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono

autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro disponibilita’ di

bilancio, sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di

distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso

strutture ospedaliere e residenziali, al fine di eliminare sprechi di

prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le operazioni di

sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate

nel rispetto delle norme di buona fabbricazione. L’AIFA, su richiesta

della regione, autorizza l’allestimento e la fornitura alle strutture

sanitarie che partecipano alla sperimentazione di macroconfezioni di

medicinali in grado di agevolare le operazioni predette.
Art. 12

Procedure concernenti i medicinali

1. L’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, e

successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Procedimento di classificazione di un medicinale fra i

farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale). – 1. Fatto salvo

il disposto del comma 2, l’azienda farmaceutica interessata puo’

presentare all’AIFA la domanda di classificazione di un medicinale

fra i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale soltanto

dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio dello

stesso medicinale di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto

legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.

2. In deroga al disposto del comma 1, la domanda riguardante

farmaci orfani o altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e

sociale previsti in una specifica deliberazione dell’AIFA, adottata

su proposta della Commissione consultiva tecnico-scientifica, o

riguardante medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente

ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, puo’ essere

presentata anteriormente al rilascio dell’autorizzazione

all’immissione in commercio.

3. L’AIFA comunica all’interessato le proprie determinazioni entro

90 giorni dal ricevimento della domanda. Il rigetto della domanda e’

comunicato al richiedente unitamente al parere della Commissione

consultiva tecnico-scientifica o del Comitato prezzi e rimborso sul

quale la decisione e’ fondata. Parimenti documentata e’ la

comunicazione della determinazione di esclusione di un medicinale in

precedenza classificato fra i farmaci erogabili dal Servizio

sanitario nazionale.».

2. I medicinali che ottengono un’autorizzazione all’immissione in

commercio comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, del

regolamento CE n. 1901/2006 o del regolamento (CE), n. 1394/2007 o

un’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del decreto

legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono

automaticamente collocati in apposita sezione, dedicata ai farmaci

non ancora valutati ai fini della rimborsabilita’, della classe di

cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre

1993, n. 537, e successive modificazioni, nelle more della

presentazione, da parte dell’azienda interessata, di una eventuale

domanda di diversa classificazione ai sensi della citata disposizione

legislativa. Entro 15 giorni dal rilascio dell’autorizzazione

comunitaria, l’AIFA pubblica nella Gazzetta Ufficiale un comunicato

che da’ conto della classificazione ai sensi del presente comma e

indica il prezzo del medicinale, sulla base di quanto comunicato

dall’azienda interessata. Per i medicinali autorizzati ai sensi del

decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive

modificazioni, le indicazioni della classificazione ai sensi del

presente comma e del prezzo sono incluse nel provvedimento di

autorizzazione all’immissione in commercio. Le disposizioni del

presente comma non si applicano ai medicinali di cui all’articolo 8,

comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, e successive

modificazioni, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si

applicano ai medicinali generici o equivalenti, per i quali resta

ferma la disciplina prevista dall’articolo 3, comma 130, della legge

28 dicembre 1995, n. 549, fatta salva la devoluzione all’AIFA e ai

suoi organismi collegiali delle competenze ivi attribuite al

Ministero della salute e alla Commissione unica del farmaco.

4. All’articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e

successive modificazioni, e’ abrogato il comma 6.

5. Le competenze in materia di sperimentazione clinica dei

medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,

all’Istituto superiore di sanita’ sono trasferite all’AIFA, la quale

si avvale di esperti del predetto Istituto, senza nuovi o maggiori

oneri, ai fini dell’esercizio delle funzioni trasferite. Sono

confermate in capo all’AIFA le competenze in materia di

sperimentazione clinica di medicinali attribuite dal citato decreto

legislativo n. 211 del 2003 al Ministero della salute e trasferite

all’AIFA ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326.

6. Entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente

decreto ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e

di Bolzano nomina un comitato etico competente per le sperimentazioni

cliniche che si svolgono nei rispettivi territori. Tali comitati

svolgono tutte le funzioni attribuite ai comitati etici dal decreto

legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Nelle regioni con piu’ di un

milione di abitanti il giudizio di cui all’articolo 6, comma 2,

lettera f), del decreto legislativo n. 211 del 2003 puo’ essere

affidato a diversi comitati etici, istituiti nel numero massimo di un

per milione di abitanti. A decorrere dal 1° marzo 2013 i comitati

etici disciplinati dal presente comma subentrano ai comitati etici

operanti in base alle previgenti disposizioni.

7. A decorrere dal 1° marzo 2013, la documentazione riguardante

studi clinici sui medicinali disciplinati dal decreto legislativo 24

giugno 2003, n. 211, e’ gestita esclusivamente con modalita’

telematiche, attraverso i modelli standard dell’Osservatorio

nazionale sulla sperimentazione clinica dell’AIFA.
Art. 13

Disposizioni in materia di medicinali omeopatici, anche veterinari e di sostanze ad azione ormonica

1. L’articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e

successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul

mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della

disciplina ai medicinali antroposofici). – 1. Per i medicinali

omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995,

resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Tali prodotti sono soggetti

alla procedura semplificata di registrazione prevista agli articoli

16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle

lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 16. In alternativa alla

documentazione richiesta dal modulo 4 di cui all’allegato 1 al

presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui al presente

comma, le aziende titolari possono presentare una dichiarazione

autocertificativa sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda

medesima, recante: a) elementi comprovanti la sicurezza del prodotto,

avendo riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica e via di

somministrazione; b) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque

anni; c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi

delle disposizioni di cui al titolo IX del presente decreto. Tale

disposizione non si applica ai medicinali omeopatici di origine

biologica o preparati per uso parenterale o preparati con

concentrazione ponderale di ceppo omeopatico, per i quali resta

confermato l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni del modulo 4 di

cui all’allegato 1 al presente decreto.

2. Anche a seguito dell’avvenuta registrazione in forma

semplificata, per i medicinali omeopatici non in possesso di tutti i

requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo 16 si applicano le

disposizioni previste dal titolo IX del presente decreto.

3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale

e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli

effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.».

2. Ai fini della procedura di cui al terzo periodo del comma 1

dell’articolo 20, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,

come modificato dal comma 1 del presente articolo, e’ dovuta una

tariffa da versare all’AIFA determinata con decreto del Ministro

della salute, oltre al diritto annuale previsto dall’articolo 4,

comma 5, del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53.

Con lo stesso decreto sono aggiornate, con un incremento del 10 per

cento, le tariffe vigenti stabilite dal Ministro della salute o

dall’Agenzia italiana del farmaco in materia di medicinali e sono

individuate, in misura che tiene conto delle affinita’ fra le

prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora

tariffate. Entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe sono

aggiornate, con le stesse modalita’, sulla base delle variazioni

annuali dell’indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di

dicembre.

3. All’articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e

successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2011» sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

4. All’articolo 15, comma 6, lettera d) del decreto legislativo 16

marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «nel caso

in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve

essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della

prescrizione o dell’invio degli animali allo stabilimento di

macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti

trattamenti;» sono soppresse.
Capo IV

Norme finali

Art. 14 

Razionalizzazione di taluni enti sanitari

1. La societa’ consortile «Consorzio anagrafi animali» di cui ai

commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio

2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,

n. 81, e’ soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le

funzioni gia’ svolte dalla societa’ consortile «Consorzio Anagrafi

animali» sono trasferite, con decreto del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della

salute e dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali e al Ministero della salute secondo le rispettive

competenze. Alle predette funzioni i citati Ministeri provvedono

nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti di bilancio

previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai

sensi dell’articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 10 gennaio

2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,

n. 81, riaffluiscono al bilancio dell’ Agenzia per le erogazioni in

agricoltura (AGEA), anche mediante versamento in entrata del bilancio

dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.

2. Al fine di limitare gli oneri per il Servizio sanitario

nazionale per l’erogazione delle prestazioni in favore delle

popolazioni immigrate, l’Istituto nazionale per la promozione della

salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie

della poverta’ (INMP) gia’ costituito quale sperimentazione

gestionale, e’ ente con personalita’ giuridica di diritto pubblico,

dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile,

vigilato dal Ministero della salute, con il compito di promuovere

attivita’ di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle

popolazioni migranti e di contrastare le malattie della poverta’.

3. L’Istituto di cui al comma 2 e’ altresi’ centro di riferimento

della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo

socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla poverta’,

nonche’ Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo

sanitario.

4. Sono organi dell’Istituto il Consiglio di indirizzo, il

Direttore e il Collegio sindacale. Il Consiglio di indirizzo e’

composto da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della

salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano alla rete

di cui al comma 3 ed ha compiti di indirizzo strategico. Il Direttore

e’ nominato dal Ministro della salute, rappresenta legalmente

l’Istituto ed esercita tutti i poteri di gestione. Il Collegio

sindacale e’ costituito da tre membri, due nominati dal Ministro

della salute, di cui uno designato dalla Conferenza delle regioni e

delle province autonome, nonche’ uno dal Ministro dell’economia e

delle finanze, con compiti di controllo interno. Con decreto del

Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro

dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

di Bolzano, viene disciplinato il funzionamento e l’organizzazione

dell’Istituto.

5. All’articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Per il

finanziamento delle attivita’ si provvede annualmente nell’ambito di

un apposito progetto interregionale, approvato dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della

salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,

per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all’ attuazione

dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e

successive modificazioni, e’ vincolato l’importo pari a 5 milioni di

euro per l’anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno

2013.».

6. Per il finanziamento dell’Istituto nazionale per la promozione

della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle

malattie della poverta’ (INMP), di cui al comma 2, si provvede

nell’ambito dello stanziamento di cui al comma 5, di euro 5 milioni

nell’anno 2012 e di euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2013,

nonche’ mediante i rimborsi delle prestazioni erogate a carico del

Servizio sanitario nazionale e la partecipazione a progetti anche di

ricerca nazionali ed internazionali.

7. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4

sono abrogati i commi 7 e 8 dell’articolo 17 del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111.

8. Per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 la misura del

contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari

dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali

italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei

veterinari, e’ determinata forfettariamente per ogni contribuente in

12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per l’anno 2004, in

10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006, nonche’ in 11 per il 2007.

Per il periodo 1° gennaio 2003-1° gennaio 2007 la misura del

contributo a carico dei sanitari individuati quali nuovi obbligati

dalla lettera e), primo comma dell’articolo 2, della legge 7 luglio

1901, n. 306, e successive modificazioni, e’ anch’essa

forfettariamente determinata negli identici importi di cui al

presente comma.

9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di cui al

comma 8 per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 sono trattenute

dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. Con

delibera della Fondazione e’ stabilita la procedura, le modalita’ e

le scadenze per l’eventuale conguaglio o rimborso. Dalla data di

entrata in vigore del presente decreto sono estinti ogni azione o

processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o

ripetizione dei contributi di cui al primo periodo. La Fondazione

ONAOSI e’ comunque autorizzata a non avviare le procedure per la

riscossione coattiva per crediti di importo inferiore a 600 euro. Per

gli anni successivi al 2007 resta confermato, per la determinazione

dei contributi dovuti alla Fondazione, quanto disposto dal

decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

10. I commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 16

ottobre 2003, n. 288, sono sostituiti dai seguenti: «1. La domanda di

riconoscimento e’ presentata dalla struttura interessata alla regione

competente per territorio, unitamente alla documentazione comprovante

la titolarita’ dei requisiti di cui all’articolo 13, individuata con

decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano. La regione inoltra la domanda, nella quale va

precisata la sede effettiva di attivita’ della struttura e la

disciplina per la quale si richiede il riconoscimento, al Ministero

della salute, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la

propria programmazione sanitaria. 2. Il Ministro della salute nomina

una commissione di valutazione formata da almeno due esperti nella

disciplina oggetto della richiesta di riconoscimento, che svolgono

l’incarico a titolo gratuito. Entro trenta giorni dalla nomina, la

commissione esprime il proprio parere motivato sulla sussistenza dei

requisiti di cui all’articolo 13, comma 3, sulla completezza della

documentazione allegata alla domanda e su quella eventualmente

acquisita dalla struttura interessata. La commissione puo’ trarre

argomenti di convinzione dai necessari sopralluoghi. Entro dieci

giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della salute trasmette

gli atti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che deve

esprimersi sulla domanda di riconoscimento entro quarantacinque

giorni dal ricevimento.». Al comma 3, le parole: «d’intesa» sono

sostituite dalle seguenti: «previa intesa».

11. I commi 1 e 2 dell’articolo 15 del decreto legislativo 16

ottobre 2003, n. 288, sono cosi’ sostituiti: «1. Le Fondazioni IRCCS,

gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano ogni due anni

al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei

requisiti di cui all’articolo 13, nonche’ la documentazione

necessaria ai fini della conferma, altresi’ indicata dal decreto di

cui al comma 1 dell’articolo 14. 2. Il Ministero della salute,

nell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 1,

comma 2, puo’ verificare in ogni momento la sussistenza delle

condizioni per il riconoscimento delle Fondazioni IRCCS, degli

Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel caso di

sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero informa la

regione territorialmente competente ed assegna all’ente un termine

non superiore a sei mesi entro il quale reintegrare il possesso dei

prescritti requisiti. Il Ministro della salute e la regione

competente possono immediatamente sostituire i propri designati

all’interno dei consigli di amministrazione, nonche’ sospendere

cautelativamente l’accesso al finanziamento degli enti interessati.

Alla scadenza di tale termine, sulla base dell’esito della verifica,

il Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della regione

interessata, conferma o revoca il riconoscimento.».

12. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro

dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nonche’ la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31

dicembre 2012, sono stabiliti i criteri di classificazione degli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati,

delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto privato sulla

base di indicatori quali-quantitativi di carattere scientifico di

comprovato valore internazionale, anche ai fini del loro inserimento

nella rete di attivita’ di ricerca; con il medesimo decreto, al fine

di garantire la visione unitaria delle attivita’ di ricerca

scientifica nel campo sanitario dei predetti soggetti, sono

individuate le modalita’ attraverso cui realizzare l’attivita’ di

ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale.
Art. 15

Trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante e altre norme sulle prestazioni rese dal Ministero

1. I commi 89, 90, 91 e 92 dell’articolo 4 della legge 12 novembre

2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:

«89. Le funzioni relative all’assistenza sanitaria al personale

navigante marittimo e dell’aviazione civile, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, ivi comprese le

funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale di competenza del

Ministero della salute, sono conferite alle regioni, ad esclusione di

quelle relative alla certificazione delle competenze in materia di

primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi

mercantili, di formazione e aggiornamento di pronto soccorso

sanitario del personale di volo, alle visite effettuate dagli

Istituti medico-legali dell’Aeronautica militare, alle visite di

idoneita’ presso gli Uffici di sanita’ marittima, aerea e di

frontiera (USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente

di mare. Restano ferme tutte le tipologie di prestazioni di

competenza dei predetti Istituti medico-legali dell’Aeronautica

militare.

90. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i

Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, dell’infrastrutture e dei

trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del

trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse

finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92,

i relativi criteri e modalita’ del trasferimento e riparto tra le

regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale

navigante, nonche’, di concerto anche con il Ministro della difesa,

le modalita’ dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti

medico-legali dell’Aeronautica militare. La decorrenza dell’esercizio

delle funzioni conferite e’ contestuale all’effettivo trasferimento

delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima

decorrenza e’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31

luglio 1980, n. 620, fatto salvo l’articolo 2 concernente

l’individuazione dei beneficiari dell’assistenza.

91. Ferma restando l’autonomia normativa e organizzativa degli enti

riceventi, il personale di ruolo in servizio presso i Servizi di

assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e

Genova, e relative articolazioni territoriali, e’ trasferito,

nell’ambito del territorio provinciale, assicurando il riconoscimento

del servizio prestato ed applicando il trattamento economico,

compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti

per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo

tabelle di corrispondenza da definirsi con i decreti di cui al comma

90. Qualora le voci fisse e continuative del trattamento economico

fondamentale e accessorio in godimento alla data di trasferimento

risultino maggiori di quelle spettanti nella nuova posizione di

inquadramento, la relativa differenza e’ conservata dagli interessati

come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti

economici a qualsiasi titolo conseguiti. All’esito del trasferimento

le dotazioni organiche del Ministero della salute sono

corrispondentemente ridotte, tenendo conto delle funzioni che lo

Stato continua ad esercitare in materia.

92. I rapporti con il personale ambulatoriale infermieristico,

tecnico e della riabilitazione sono disciplinati ad esaurimento da

accordi collettivi nazionali di durata triennale stipulati dalla

Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC). Negli

accordi collettivi della medicina specialistica ambulatoriale del

Servizio sanitario nazionale e’ ricompreso il personale ambulatoriale

medico e delle altre professionalita’ sanitarie. Il predetto

personale mantiene i rapporti convenzionali in essere. I rapporti con

i medici fiduciari titolari di incarico nell’ambito della convenzione

di medicina generale rimangono disciplinati dalla relativa

convenzione, salva la possibilita’, per gli assistiti di cui al comma

89, di optare, entro il primo anno, per uno dei predetti medici anche

oltre il massimale previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo

riassorbimento. Ai medici fiduciari non titolari di altro rapporto

convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, le regioni

assicurano un incarico nell’ambito della medicina dei servizi per un

monte orario non inferiore all’ammontare dei compensi percepiti

nell’anno 2011.

92-bis. Con accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute e del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e’ assicurato

l’esercizio coordinato delle funzioni conferite a salvaguardia del

diritto del personale navigante ad usufruire dei livelli garantiti

delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e

all’estero.

92-ter. A decorrere dall’effettivo trasferimento delle risorse, al

personale navigante marittimo e dell’aviazione civile si applicano le

vigenti disposizioni sull’assistenza sanitaria in ambito

internazionale e dell’Unione europea, nello spazio economico europeo

e in Svizzera, nonche’ gli accordi di sicurezza sociale in vigore con

i Paesi non aderenti all’Unione europea, fatto salvo quanto previsto

per le prestazioni medico legali dai decreti di cui al comma 90.

92-quater. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e

delle finanze, sono assegnate al Servizio sanitario nazionale le

risorse finanziarie, relative alle funzioni trasferite ai sensi dei

commi 89 e 93, iscritte nello stato di previsione della spesa del

Ministero della salute.».

2. Sono prestazioni a titolo oneroso rese dal Ministero della

salute a richiesta ed utilita’ dei soggetti interessati, le attivita’

di vigilanza e controllo sull’importazione ed esportazione del sangue

umano e dei suoi prodotti, per uso terapeutico, profilattico e

diagnostico, nonche’ le attivita’:

a) per il rilascio del nulla osta per importazioni di prodotti di

origine animale destinati alla commercializzazione, a seguito dei

controlli sanitari effettuati ai sensi degli articoli 56 e 57 del

decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

b) per il rilascio del documento veterinario di entrata per

importazioni di prodotti di origine animale non destinati alla

commercializzazione di cui all’articolo 16, comma 1, lettera e), del

decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, e di prodotti di origine

non animale;

c) per il rilascio del documento veterinario di entrata per

importazioni di prodotti di origine animale destinati a studi

particolari o ad analisi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera f),

del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, ad eccezione di

quelli destinati a laboratori pubblici e ad altre strutture pubbliche

di ricerca che sono esclusi dal pagamento della tariffa;

d) per le attivita’ di cui all’articolo 1 paragrafi 1, 2 e 6 della

decisione della Commissione 2000/571/CE dell’8 settembre 2000.

3. Alle prestazioni di cui al comma 2 si applicano tariffe da

rideterminarsi con decreto del Ministro della salute, al fine di

coprire le spese sostenute dal relativo Ministero, computate con il

criterio del costo orario medio delle prestazioni professionali rese

dal personale coinvolto, calcolato sulla base della retribuzione

annua lorda di ciascun dipendente diviso il numero di ore lavorative

annue, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione.

 

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 13 settembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Balduzzi, Ministro della salute

Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze

Passera, Ministro dello sviluppo economico

Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

Allegato 1

(omesso)

Redazione

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