Cassazione, abuso d’ufficio al dirigente pubblico che assume la figlia

Redazione 10/09/12
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Integra il reato di abuso d’ufficio la condotta del dirigente comunale, responsabile del personale, che non si astiene dall’adottare l’atto amministrativo con cui si procede all‘assunzione temporanea della figlia, per chiamata diretta, presso il corpo di polizia urbana.

Questo è quanto stabilito dalla sentenza n.6705 del 2012, resa nota dalla Corte di cassazione. Nel caso specifico il dirigente comunale, responsabile del servizio affari generali e personale, con l’obiettivo di colmare un posto vacante da vigile urbano per la stagione estiva, ha adottato una determinazione grazie alla quale ha inserito per chiamata diretta la propria figlia.

Allo stesso tempo, tuttavia, ha respinto la domanda di un’altra candidata nonostante questa avesse avuto già una piccola esperienza come vigile urbano. Sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno condannato il dirigente a quattro mesi di reclusione per il reato di abuso d’ufficio, previsto all’articolo 323 del codice penale. L’atteggiamento dell’imputato, per i giudici di merito, oltre ad infrangere l’obbligo di astensione per il conflitto di interesse, ha stabilito una non corretta agevolazione per la figlia, che si è trovata catapultata al primo posto della graduatoria anche se il suo risultato non glielo consentisse, essendosi classificata al quarto posto.

Il dirigente, a questo punto, ha tentato di imbastire una difesa affermando che l’assunzione non aveva penalizzato il Comune visto che era, in ogni caso, necessario inserire una figura nel ruolo di vigile urbano per la stagione estiva. Inoltre, sempre secondo l’improbabile apologia della difesa, la scelta del dirigente era stata approvata dagli organi politici, per questo era da ritenersi valida e legittima. La corte di Cassazione, adita in ultima istanza, si è pronunciata a favore della sentenza della corte d’appello. 

Secondo i giudici romani, infatti, il comportamento del dirigente ha toccato tutti gli elementi previsti dalla legge per il reato di abuso d’ufficio; viene chiarito che l’articolo 323 del codice penale è stato inserito per evitare che il funzionario pubblico, nello svolgere la propria mansione  o nell’esercizio del suo potere, infranga il dovere di proteggere gli interessi dell‘amministrazione pubblica e privilegi se stesso o i suoi prossimi congiunti, arrecando con la sua arbitrarietà danno a terzi. In questo caso il dirigente non si è esentato dal conflitto di interessi nel quale era coinvolto e, di più, ha volutamente scelto di favorire la figlia.

La norma che incrimina l’abuso di ufficio infatti, nella parte relativa all’omessa astensione in presenza di un interesse proprio dell’agente o di un prossimo congiunto, ha introdotto nell’ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si trovino in una situazione di conflitto di interessi.

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