Sulla TARSU “il diavolo fa le pentole ma non i coperchi”

Massimo Greco 05/09/12
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Il sofferto accordo pattizio tra Stato e contribuenti continua a far discutere esperti ed operatori tributari, soprattutto in tempi, come quello che viviamo, in cui all’esigenza di contenere la spesa pubblica si somma la necessità di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale. Tra le tante tasse che gravano sui contribuenti italiani, quella connessa alla gestione del ciclo dei rifiuti si distingue particolarmente per l’incertezza dei rapporti giuridici sottesi alle normative di riferimento. Basti pensare che il debito di un miliardo di euro maturato dalle società d’ambito siciliane deriva, per lo più, dalla mancata riscossione di dette tasse sia a titolo di TARSU che di TIA.

Ma l’aspetto più curioso del problema, come ha più volte affermato la Corte dei Conti siciliana, è che la responsabilità di tale patologia del sistema non è da ricercare nei cittadini contribuenti, deficitari di senso civico, ma nella non corretta applicazione delle norme in materia. Ancora oggi, nonostante le consolidate pronunce dei Giudici amministrativi e tributari, si registrano infatti casi di approvazione delle articolazioni tariffarie della TARSU/TIA in capo alle società d’ambito in luogo dei Comuni impositori. Così come diffuse sono ancora le approvazioni di articolazioni tariffarie in aumento rispetto all’anno precedente adottate dalla Giunta comunale, o dal Sindaco, in luogo del Consiglio comunale.

Il risultato è evidente e l’effetto domino lapalissiano: a) le associazioni degli utenti e dei consumatori impugnano al TAR le delibere di approvazione delle tariffe; b) i contribuenti non pagano e ricorrono al giudice tributario; c) i Comuni prosciugano i propri bilanci per compensare le perdite derivanti dalla parziale riscossione; d) le imprese non vengono pagate con la puntualità che il servizio richiede; e) gli operatori del settore scioperano ad oltranza perché non percepiscono i salari; e) i cittadini si lamentano perché le città non riescono più a stare pulite; f) i Comuni chiedono aiuto alla Regione; g) la Regione accende mutui per salvare i Comuni dal verosimile dissesto finanziario; h) lo Stato sanziona la Regione per il rischio default e minaccia il commissariamento; i) l’Unione Europea sanziona lo Stato membro per la violazione degli impegni assunti in materia di finanza pubblica; l) i mercati, anche attraverso gli spread, puniscono il nostro sistema economico e finanziario.

Di fronte a questo scenario, in cui il federalismo fiscale ritorna ad essere solo un concetto da studiare nelle università, i Comuni cercano di “salvare il salvabile”, ovvero di “recuperare il recuperabile”, e spolverano la vecchia norma sui condoni fiscali pur di fare cassa. L’art. 13 della legge n. 289/2002, riferito ai tributi propri dei Comuni, consente infatti la definizione in via amministrativa delle pendenze tributarie per le quali non sia intervenuta la procedura di accertamento o un pronunciamento giudiziario.

In questa direzione moltissimi Comuni, non solo siciliani, nel tentativo disperato di recuperare i tributi relativi alla gestione dei rifiuti delle precedenti annualità, ancor prima che sulle stesse cali il sipario della prescrizione, si sono dotati di mirati Regolamenti comunali per disciplinare le modalità di condono della TARSU ovvero della TIA per le annualità evase. Senza considerare che la Corte dei Conti sulla mancata riscossione di dette tipologie di tributi ha già attivato procedimenti a tappeto, atteso che la mancata riscossione di un tributo locale equivale a danno erariale certo.

Ma poiché “il diavolo fa le pentole ma non i coperchi”, sull’insofferente iniziativa dei Comuni grava come un macigno anche la recente sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile – n. 12679 del 30/05/2012, depositata il 20/07/2012, attraverso la quale gli Ermellini affermano che il potere dei Comuni di stabilire condoni non può essere esercitato sine die, ma suddetto potere deve sempre essere esercitato nei limiti anche temporali imposti dalla norma di rango primario che, nella fattispecie, stabilisce la data del 21/12/2002. Corollario di questa interpretazione è che tutti i Regolamenti fin qui adottati dai Comuni d’Italia dopo la citata data sono potenzialmente illegittimi per violazione di legge e quindi disapplicabili in qualsiasi momento dal Giudice Tributario.

Ora, mentre non si può non aderire a tale autorevole pronunciamento, attesa l’indiscutibile esigenza di uniformità dell’ordinamento soprattutto in una materia tanto attuale quanto delicata qual’è quella delle finanze pubbliche, occorre però che il legislatore, in uno dei tanti interventi in materia, ripristini il trifasico rapporto tra Stato-Comune-contribuente, magari facendo tesoro dell’intramontabile principio di matrice americana secondo cui no taxation without representation.

Massimo Greco

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