Tar Toscana, iscrizione all’albo necessaria per chi effettua attività di riscossione

Redazione 04/09/12
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Il bando di gara, in cui il Comune stabilisce come requisito che l’affidatario del servizio di riscossione delle multe stradali debba essere iscritto all’albo istituito presso il ministero dell’economia e delle finanze, è legittimo, nonostante l’attività prevista consista solo nello svolgere una mera “attività di sostegno” alla vera e propria gestione degli atti sanzionatori.

E’ quanto ha stabilito il Tar Toscana, prima sezione, con la sentenza 1329 del 16 luglio 2012; dal momento che l’affidamento riguarda la riscossione di un’entrata dell’ente, nonostante  appaiano “quantitativamente prevalenti aspetti di mera gestione  amministrativa (inserimento dati, controllo indirizzi, imbustamento e spedizione atti ecc.)“. Oltre alle citate attività è, tuttavia, previsto anche il compimento di “funzioni che attengono alla gestione dei pagamenti spontanei e alla predispozione dei ruoli, in tal modo ponendo le premesse  per la successiva esecuzione forzata“.

Dunque, “appare tutt’altro che eccessivo o sproporzionato il requisito di gara“, ritenuta l’esigenza dell’ente pubblico di disporre  delle più ampie garanzie da parte di operatori privati che ricoprono fondamentali mansioni di cooperazione  a specifiche funzioni di rilevanza pubblicistica. Effettivamente, il Comune ha la facoltà di decretare, con un regolamento, le modalità di riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della strada. Rientra nel potere esercitato dal regolamento dell‘ente locale il controllo sia delle entrate tributarie che extratributarie.

In questo modo l’amministrazione comunale è obbligata a richiedere come parametro l’iscrizione  dei soggetti partecipanti all’abo, istituito presso il ministero delle finanze, come previsto dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 446/1997. In questi dettami, infatti, è inserita la disciplina regolamentare di tutte le fonti delle entrate locali, ma anche i criteri che devono avere i soggetti a cui il compito è dato.  E’ palese che la potestà regolamentare non si ferma alla sola competenza tributaria, ma riguarda anche le altre entrate dell‘ente locale.

Nonostante la contrarietà del ministero dell’economia e delle finanze (nota del 2 agosto 2005), è ormai assodato che le sanzioni comminate dalla polizia municipale possono essere riscosse non solo con la cartella di pagamento, ma anche tramite ingiunzione. Il Consiglio di Stato (sentenza 5271/2005) in passato ha stabilito tale principio dipanando un contrasto giurisprudenziale che si era sviluppato tra i giudici di pace. Va detto che ormai la querelle è stata smaltita mediante via normativa; infatti la Finanziaria 2006 (articolo 1, comma 477, della legge 266/2005) ha previsto che i concessionari hanno la possibilità di riscuotere, anche mediante l’ingiunzione, tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall’ente.

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