La mediazione nella Pubblica Amministrazione, il testo della circolare

Redazione 03/09/12
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Sono gli atti di natura non autoritativa l’unico ambito in cui nella pubblica amministrazione è stata inclusa la mediaconciliazione. Dunque, niente a che vedere con imposizioni fiscali, disciplinamenti doganali o di natura prettamente amministrativa e, contemporaneamente, la materia che deriva da “responsabilità dello stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri”. Ma la novità più interessante sono i dipendenti che indossano la “toga” da difensori dell’ente. Sono queste alcune delle direttive incluse nella circolare 9/2012 emanata dal ministero della Funzione Pubblica lo scorso 10 agosto.

Molto particolare, quindi, il difensore legale che in questa sede assumerà la tutela dell’ente: niente di istituzionale o di forense, ma un dirigente di un ufficio collegato alla materia della controversia o, in alternativa, un dipendente particolarmente avvezzo alle tematiche al centro della conciliazione. Sempre in nome del risparmio pubblico, le amministrazioni dovranno poi emanare un bando per appoggiarsi sul meccanismo di mediazione più economico proposto dal mercato.

Secondo quanto esplicitato nella circolare, l’incarico andrebbe affidato a dipendenti di area III del comparto ministeri, o di categoria equiparata, con formazione di tipo giuridico-economico, in possesso di laurea, che potranno essere coadiuvati da personale tecnico o professionale. Gli enti potranno in ogni caso decidere se assegnare la rappresentanza a un ufficio dirigenziale esistente o appoggiarsi all’area dirigenziale competente in materia.

Nel caso della conciliazione, l’Avvocatura dello Stato, a cui normalmente spetta la difesa in giudizio della pubblica amministrazione, si limiterà a svolgere  esclusivamente funzione consultiva, enucleata come «assistenza tecnica complementare».  Il parere all’Avvocatura andrà chiesto, allora, solo quando il dirigente si sia espresso in senso favorevole per la conclusione dell’accordo.

Si ricorda, in proposito, che il ricorso alla mediaconcizliazione è facoltativo per  le vertenze civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili, mentre resta obbligatorio per tutti quei casi in cui siano previsti casi di liti condominiali, risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. 

Leggi la circolare 9/2012 del Ministero della Funzione pubblica

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