Spending review e pubblico impiego: ferie non monetizzabili e incarichi solo con obiettivo

Redazione 13/08/12
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Le novità più rilevanti introdotte dalla legge di conversione del Dl 95/2012 sono; limite massimo di 7 euro per i buoni pasto dei dipendenti pubblici, divieto di monetizzazione delle ferie non godute, divieto di attribuire ruoli di consulenza ai dipendenti posti in quiescenza nelle materie di cui si sono occupati nell’ultimo anno e, ultimo, ma non meno importante, determinazione degli obiettivi già al conferimento dell’incarico aziendale.

I parametri su cui i dirigenti sono esaminati per il trattamento accessorio collegato alle prestazioni devono essere “predeterminati all’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale”. Si propaga in questo modo a tutti i dirigenti pubblici una previsione che, fino a questo momento, riguardava solo lo Stato. Gli obiettivi dei dirigenti dovranno avere una durata almeno di tre anni, saranno attribuiti dal sindaco che è la stessa entità che conferisce l’incarico.

Negli enti locali questa procedura necessiterà di essere conciliata con il piano degli obiettivi che viene approvato di anno in anno dalla Giunta; si può credere che la novità venga applicata ai titolari di posizioni in ambito organizzativo nei Comuni privi di dirigenti. I dipendenti disposti in quiescenza non avranno la possibilità di assolvere ruoli di consulenza, studio e ricerca della propria amministrazione negli ambiti di cui si sono occupati nell’ultimo anno. Oltre a questo vincolo se ne somma un altro (legge 724/1994) che nega l’utilizzo da parte della P.A. dei dipendenti collocati in quiescenza per motivi differenti dalla maturazione del tetto massimo di età, nei 5 anni successivi. La nuova norma ha valore circoscritto alla sola amministrazione con cui si ha avuto l’ultimo rapporto lavorativo ed ha valore permanente.

Da ottobre, poi, i buoni pasto dovranno sottostare entro il limite dei 7 euro, i risparmi saranno così accorpati al bilancio degli enti  e non saranno in grado di aumentare il fondo per le risorse decentrate. La querelle con i fornitori, che poteva essere uno spiacevole problema, è stata  aggirata tramite la garanzia che si realizza mediante l’allungamento della durata del contratto e dell’invarianza del valore della fornitura.

In vigore dal 7 luglio scorso, invece, la norma secondo cui è vietato monetizzare le ferie non godute e viene ripreso il principio per il quale, le ferie, devono essere usufruite  come previsto dal Dlgs 66/2003 e, laddove contengano norme più agevoli per i dipendenti, dai contratti nazionali. Queste disposizioni sono da applicare al personale e ai dirigenti di tutte le pubbliche amministrazioni.

Nel pubblico impiego, fin qui, la monetizzazione delle ferie non godute era ancora possibile nel solo caso in cui avvenisse la cessazione del rapporto lavorativo. Sorgono numerosi problemi in merito a questa applicazione pratica in quanto mancano delle norme transitorie che la regolino, la disposizione, inoltre, induce  ad una lettura molto inquadrata dal momento che la sua violazione comporta per i dirigenti l’aumentare di responsabilità amministrativa e disciplinare ed obbliga le amministrazioni al recupero a carico dei dipendenti.

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