Riforma delle professioni: approvato il nuovo regolamento

Redazione 06/08/12
Scarica PDF Stampa
Venerdì scorso il Consiglio dei Ministri, riunito in seduta, ha dato il via libera al Dpr di riforma delle professioni in attuazione dell’articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 138/2011. Il decreto, a questo punto, attende solo la firma del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per essere pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Il nuovo testo è stato redatto in osservanza al parere espresso dal Consiglio di Stato e ai suggerimenti delle competenti commissioni parlamentari e risulta palese che il Ministro della Giustizia, Paola Severino, ha avuto la necessità di trovare una mediazione tra le richieste del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari , non solo, ma non ha potuto nemmeno sottovalutare le volontà degli Ordini.

Dunque, alla luce di questa opera di bilanciamento, il testo definitivo pare meglio equilibrato del precedente e dovrebbe riuscire a rispettare la scadenza del 13 agosto per la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale; in esso sono state ridefinite le nuove regole del sistema ordinistico ed è valido per tutte le professioni, compresi gli avvocati.

Le novità principali cominciano dall’accesso, nella versione definitiva, infatti, ciò che si intende per “professione regolamentata” è circoscritto a quelle attività il cui esercizio è possibile solo dopo essersi iscritti ad ordini o collegi. Un elemento di continuità, invece, è rappresentato dall’obbligo di stipula da parte del professionista di una polizza assicurativa destinata a risarcire possibili danni provocati al committente ed i Consigli degli ordini e degli enti previdenziali avranno la possibilità di trattare le convenzioni assicurative. Quindi, affinchè agli Ordini, agli enti previdenziali e alle società di assicurazione sia possibile permettere la predisposizione di convenzioni, è stata concessa una dilazione di 12 mesi.

La formazione continua, poi, nel nuovo testo ritorna sotto l’egida degli ordini che potranno stabilire regolamenti e rilasciare autorizzazioni anche a soggetti esterni. Viene definitivamente regolata, per quanto concerne la pubblicità, l’informativa pertinente all’attività professionale con la puntualizzazione che la pubblicità sia condotta in modo veritiero e corretto. Nel caso in cui vengano violati tali principi, essa stessa diventa fonte di illecito disciplinare e quindi genera relativa violazione sulle pratiche commerciali.

Riscritto totalmente il punto riguardante il sistema disciplinare, è stato, infatti, stabilito il principio di divisione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell’autogoverno degli ordini. Slitta, quindi, l’idea di affidare ai primi non eletti la gestione disciplinare e sarà prerogativa del Presidente del Tribunale, nel cui territorio ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, nominarne i membri, in virtù di una lista fornita dall’Ordine. La lista elaborata dagli ordini dovrà predisporre un numero di nominativi uguale al doppio del numero di consiglieri eleggibili e gli ordini disporranno di tre mesi di tempo per determinare i criteri per la scelta dei candidati.

In ultimo, ma con ogni probabilità è la tematica più controversa e calda, viene depennata l’estensione dell’obbligatorietà del tirocinio per tutti e viene permesso un largo margine decisionale agli ordinamenti delle singole professioni. Sono escluse da questo provvedimento le professioni che non lo contemplano già negli ordinamenti e la durata di 18 mesi diventa il termine massimo. Le 200 ore, previste per la formazione professionale, concomitanti al tirocinio non saranno, invece, obbligatorie ma facoltative ed i corsi potranno essere organizzati anche da soggetti esterni alla categoria professionale, solamente dovranno essere autorizzati dal Consiglio nazionale e aver tenuto conto del parere vincolante del Ministro vigilante.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento