Riforma del lavoro: arriva la Circolare sul lavoro intermittente. Ecco il testo

Redazione 06/08/12
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Il 18 luglio è entrata in vigore la riforma del mercato del lavoro, a questo è seguita una circolare, la n. 18/2012, nella quale il Ministero del Lavoro ha rilasciato le prime integrazioni per l’interpretazione della legge, ma in ordine di tempo la circolare è stata seguita da nuovi dettami operativi sul lavoro intermittente. L’1 agosto, infatti, il Ministero del Lavoro ha reso nota la Circolare n. 20 intitolata “ Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavoro) – lavoro intermittente alla luce delle modifiche apportate agli art. 33 – 44 del D.Lgs. N.276/2003 – istruzioni operative al personale ispettivo”, con la quale sono state analizzate dettagliatamente le recenti modifiche applicate dalla Legge n. 92/2012 alla disciplina afferente il lavoro intermittente.

La circolare del Ministero ha ribadito, soprattutto, quando una prestazione lavorativa può essere ritenuta “discontinua o intermittente” ai sensi del D. Lgs. N. 276/2003 ( reintrodotta dal D.L. n. 112/2008 a seguito dell’abrogazione da parte dell’art. 1, comma 45 della legge n. 247/2007) ossia nella circostanza in cui sia fornita, in virtù di un contratto intermittente a tempo determinato o indeterminato, anche per lassi di tempo di una durata rilevante. Questi periodi, affinchè vengano ritenuti “discontinui o intermittenti” sarà necessario che siano intervallati da almeno una o più pause lavorative, in maniera tale che non si manifesti una precisa coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione stessa.

Visti, allora, i cambiamenti apportati dalla Riforma del Lavoro, dalla data del 18 luglio 2012 sarà possibile applicare il lavoro intermitte  in due circostanze. La prima riguarda lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e salutario in base alle necessità riscontrate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative in ambito nazionale o territoriale, ossia per periodi prestabiliti nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. La seconda eventualità si configura invece con soggetti di età maggiore di 55 anni o minore di 24 anni, fermo restando che le prestazioni lavorative previste dal contratto devono essere messe in pratica entro e non oltre il 25mo anno di età.

Quindi, perché ci siano le condizioni per la stipula del contratto, il lavoratore non deve aver compiuto più di 24 anni ma non deve averne più di 55. Restano, invece, inalterate le circostanze per le quali non è consentito il ricorso al lavoro intermittente, esse si presentano nei casi di, sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, eccezion fatta per disposizioni sindacali diverse dagli accordi presi, nel caso in cui il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle quali si siano verificati, nell’arco dei 6 mesi precedenti, licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o diminuzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale per lavoratori destinati agli stessi compiti.

In ultimo, nel caso in cui le aziende non hanno effettuato la valutazione dei rischi, quindi, il DVR deve essere aggiornato continuamente e commisurato alle condizioni strutturali, logistiche ed organizzative della realtà aziendale, non solo, ma anche alle problematiche di formazione e informazione tipiche dei lavoratori a chiamata. Si configura, invece, l’indennità di disponibilità nella circostanza in cui il contratto stabilisca per il lavoratore la necessità di rispondere alla chiamata, il datore di lavoro è obbligato alla corresponsione di una “indennità economica di disponibilità” da definirsi mediante le indicazioni rilasciate dalla contrattazione collettiva ovvero stabilita, in via sostitutiva, dal D.M. 10/03/2004 in misura non minore al 20% della retribuzione, per il lasso di tempo in cui il lavoratore rimane in attesa della chiamata datoriale.

La Riforma del Lavoro ha, inoltre, determinato una modifica dell’art. 35 del D. Lgs. N. 276/2003 inserendo il comma 3 – bis che prevede l’obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro alla Direzione territoriale competente prima dell’inizio della prestazione lavorativa ovvero di “un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni”. Questo adempimento può essere programmato anche per varie prestazioni di lavoro intermittente. Il Ministero, in definitiva, ha spiegato che i contratti di lavoro stipulati prima del 18 luglio 2012 , che non sono compatibili con l’attuale quadro normativo, decorsi i 12 mesi dall’entrata in vigore della Riforma, cessano. Invece dal 18 luglio non è più consentito stipulare contratti di lavoro intermittente secondo la disciplina previgente.

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