Caprotti padre padrone, l’Esselunga è sua ora la causa in tribunale

Redazione 30/07/12
Scarica PDF Stampa
Nel contenzioso sull’attribuzione del pacchetto azionario dell’Esselunga, per il momento, rispetto ai figli Giuseppe e Violetta ha avuto ragione il padre Bernardo Caprotti che è stato definito dalla sentenza “dominus” poiché fondatore e in quanto tale “le azioni sono le sue, lo sono sempre state e può farne ciò che vuole”. Questo, tuttavia, non è stato sufficiente ai due figli che hanno annunciato l’impugnazione del lodo, spinti dalle otto pagine a firma di Natalino Irti, il giurista che li ha rappresentati nel collegio arbitrale formato da Pietro Trimarchi, per Bernardo Caprotti e Ugo Carnevali in qualità di presidente. Le otto pagine suddette evidenzierebbero il disaccordo rispetto alle conclusioni dell’arbitrato che ha messo in evidenza “gravi violazioni processuali nonché giudizi arbitrali contrari a principi di ordine pubblico”.

Dunque è cominciato il lavoro per i legali dei figli di Caprotti per il ricorso in Corte d’Appello, dal momento che sono certi che il parere del professor Irti sia già di per sé un contro – lodo che è in grado di rimettere in discussione tutti i punti giuridici della vicenda. Uno degli argomenti principali, se non il principale, è il fatto che il collegio arbitrale abbia stabilito che il costo del lodo sia a carico di un terzo ciascuno e non totalmente addossato ai figli come avrebbe avoluto il capofamiglia.

La questione dello scontro famigliare risale all’inizio dell’anno scorso dopo che il padre, Bernardo, aveva optato per intestarsi nuovamente le azioni di Supermarkets Italiani (la holding che controlla Esselunga). Questa scelta avveniva dopo che nel 1996 Bernardo aveva intestato le azioni, solamente in parte in nuda proprietà, attraverso il filtro di Unione Fiduciaria, ai tre figli: Giuseppe e Violetta, nati dal primo matrimonio con Giulia Venosta, mentre Marina Sylvia era la terzo genita proveniente dalla seconda unione con Giuliana Albera. Nel 2011, dopo 16 anni e vari scontri con i figli maggiori, Caprotti padre decide di riappropriarsi del 70% delle azioni depositate in Unione Fiduciaria.

Una volta scoperto il cambio di intestazione, Giuseppe e Violetta hanno cercato in ogni maniera di dimostrare di essere “proprietari fiduciari” delle azioni, cercando così di smontare la tesi del padre secondo cui l’attribuzione dei titoli fosse una “simulazione fittizzia”. I figli, infatti, hanno chiesto al tribunale che il pacchetto azionario fosse sequestrato, tuttavia il tribunale ha respinto questa proposta; allora, successivamente, si è tentata la via di una causa civile (depositata il 27 aprile, la cui prima udienza è stabilita per il 23 ottobre) nel giro di breve mediante l’impugnazione dell’arbitrato.

In realtà il colleggio arbitrale aveva riconosciuto che in una certa misura le azioni fossero divenute proprietà fiduciaria dei figli, tuttavia nella decisione finale non aveva suffragato questa considerazione. Recitano i documenti dell’arbitrato “risulta più persuasivo, in aderenza alle espressioni usate dalle parti nelle scritture private del 1996, vedere nel ruolo assunto dai figli una interposizione fiduciaria posta in essere nell’interesse esclusivo del dottor Bernardo Caprotti e conseguentemente ritenere i figli proprietari fiduciari delle azioni oggetto dei due mandati a Unione Fiduciaria”.

I legali dei figli, con ogni probabilità, focalizzeranno la loro attenzione sul cambiamento in corsa che si è praticato nelle due memorie depositate da Bernardo durante l’arbitrato: nella prima, infatti, l’intestazione delle azioni ai figli è il risultato di una “simulazione fittizia” invece nella seconda si cita la “proprietà fiduciaria”. Altro capitolo riguarda, d’altro canto, la situazione intricata del rapporto con Unione Fiduciaria che avrebbe dovuto quanto meno avvisare Giuseppe e Violetta dell’estinzione del loro mandato da parte del padre (8 febbraio 2011) che decide di istituirne uno nuovo a suo nome.

“Il potere di impartire istruzioni – mette agli atti Irti – non è un fatto interno tra Bernardo Caprotti e l’Unione Fiduciaria, ma tocca, come è ovvio anche il soggetto che, ricevendole si trova nella necessità di decidere se eseguirle o non eseguirle, se considerale legittime o illegittime. Il carattere trilaterale è proprio non soltanto della simulazione soggettiva ma anche del potere di impartire istruzioni”. Sec0ndo l’arbitro Irti, quindi, l’arbitrato è incompetente su tale materia e per questo va considerato inabile a giudicare.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento