Riforme istituzionali, il Senato immagina già il semipresidenzialismo. Il dossier

Redazione 25/07/12
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Intera giornata dedicata ieri alla discussione dei disegni di legge costituzionale di riforma del Parlamento e della forma di Governo, nel testo proposto dalla Commissione, a Palazzo Madama.

Dai verbali di fine seduta si apprende che il Senato ha approvato, in un testo emendato, l’articolo 7, che propone un testo interamente sostitutivo dell’articolo 72 della Costituzione sulle modalità con cui è esercitata la funzione legislativa e con cui avviene l’esame dei disegni di legge. Approvati anche gli articoli 8 e 9 che propongono modifiche tecniche rispettivamente agli articoli 74 e 75 della Costituzione onde renderli compatibili con il resto delle misure previste nella riforma.

L’Assemblea ha poi lungamente dibattuto l’emendamento aggiuntivo, a firma dei sen. Gasparri e Quagliariello (PdL), che modifica l’articolo 83 della Costituzione introducendo il semipresidenzialismo, ovvero l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Si tratta della prima di una serie di modifiche, non concordati in Commissione, proposte dal Gruppo PdL contestualmente alla proposta della Lega Nord, già approvata, con cui viene introdotto il Senato federale.

L’Assemblea ha quindi approvato gli altri emendamenti aggiuntivi all’articolo 9, sempre proposti dai sen. Gasparri e Quagliariello (PdL), che compongono il pacchetto di misure volte ad introdurre il semipresidenzialismo. Viene modificato l’articolo 84 della Costituzione abbassando a 40 anni il limite minimo di età per poter essere eletto Presidente della Repubblica e attribuendo alla legge la previsione di disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Capo dello Stato e gli interessi pubblici.

Modificato anche l’articolo 85 della Costituzione, anzitutto con la riduzione a cinque anni della durata del mandato presidenziale. Vengono inoltre elencati i soggetti abilitati a presentare le candidature e si attribuisce alla legge la disciplina dei finanziamenti e delle spese per la campagna elettorale. Si stabilisce inoltre che è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo ballottaggio tra i due candidati più votati nel caso in cui tale traguardo non venga raggiunto da nessun candidato. Conseguentemente è stata approvata anche la modifica del secondo comma dell’articolo 86 della Costituzione che regolamenta la procedura in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente della Repubblica.

Successivamente è stato approvato un emendamento che modifica l’articolo 87 della Costituzione, sopprimendo tra l’altro il comma che assegna al Presidente della Repubblica il compito di presiedere il Consiglio superiore della magistratura, compito che viene conseguentemente attribuito al Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Modificati anche gli articoli 88 e 89 della Costituzione in tema di scioglimento delle Camere e di adozione degli atti da parte del Presidente della Repubblica.

In conseguenza dell’approvazione del pacchetto di emendamenti sul semipresidenzialismo, l’Assemblea ha quindi approvato un emendamento interamente sostitutivo dell’articolo 10 che modifica gli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione per tenere conto del diverso rapporto che intercorrerà tra il Governo, il Premier e il Presidente della Repubblica, cui sarà assegnato il compito di presiedere il Consiglio dei ministri.

L’Assemblea ha poi approvato l’articolo 12 che modifica il primo comma dell’articolo 126 della Costituzione che disciplina il potere del Presidente della Repubblica di disporre lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La modifica assegna il compito di esprimere un parere sul decreto motivato di scioglimento alla Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato.

Fra gli emendamenti tendenti ad aggiungere articoli dopo l’articolo 12, è stato inoltre approvato un emendamento che modifica l’articolo 137 della Costituzione vertente in materia di giudizi di legittimità costituzionale. Secondo tale innovazione, la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata da un quarto dei componenti di una Camera entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge in questione; alle medesime condizioni sarà possibile sollevare la questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo per violazione o eccesso di delega. Le condizioni, i limiti e le modalità di esercizio di tale facoltà saranno stabiliti con legge costituzionale.

Approvato anche un emendamento che adegua l’articolo 55 della Costituzione stabilendo che il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale.

Sono attese adesso per questa mattina, dalle 12, le dichiarazioni di voto finali. Il testo sarà poi licenziato per essere trasmesso alla Camera.

Qui il dossier “Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo proposto dalla Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. n. 24 e abbinati-A)”

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