Importanti riflessi giuridici dell’identità digitale: esiste una soluzione?

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Fa discutere e solleva un’interessante problematica la recente intervista che Ugo Bechini, membro della commissione informatica del Consiglio nazionale del Notariato ha concesso a corriere.it dove affronta una questione spinosa non ancora risolta a livello normativo e cioè la gestione post mortem della nostra identità digitale. Secondo Bechini si potrebbe prevedere un vero e proprio “testamento digitale” che contempli le ultime volontà del testatore in merito a quella che ormai può essere considerata una nostra seconda identità (o prima) presente essenzialmente in rete, si pensi ai conti correnti online, ai profili sui social network, ai dati, fotografie presenti sui blog o anche in ambito cloud computing.

Effettivamente la questione non è da poco ed ormai il concetto di identità digitale che ha portato alla configurazione di una vera e propria “persona elettronica” in considerazione delle tante tracce che una persona lascia di sé a seguito della propria attività sul web, sta assumendo una rilevanza notevole facilmente prevedibile in una società come la nostra definita un tempo “società dell’informazione”, ma che adesso è forse più giusto definire società del web 2.0 (o anche 3.0 se non 4.0). Se poi questi dati assumono una diretta rilevanza economica come nel caso dei conti correnti on line il problema diventa anche maggiore nonostante sia più direttamente associabile ad elementi della realtà tangibile.

Naturalmente non bisogna dimenticare che esiste sempre dietro l’angolo il forte pericolo dei furti dell’identità digitale che negli ultimi tempi è divenuto particolarmente concreto e rappresenta un’ulteriore problematica strettamente connessa alla precedente.

Come si è già accennato manca però allo stato attuale una disciplina normativa che sia intervenuta a regolare questi delicati aspetti. Le motivazioni di una simile lacuna sono le stesse che impediscono una definitiva regolamentazione giuridica della Rete. Sappiamo bene che Internet non appartiene a nessuno, non è finanziata da istituzioni, governi o organizzazioni internazionali e non è un servizio commerciale. Questa realtà costituisce contemporaneamente sia la forza che la debolezza di Internet. La forza poiché tale rete planetaria non può essere soggetta a nessuna influenza esterna assumendo quindi un’indipendenza assoluta; la debolezza poiché la sua connotazione acentrica ed in un certo senso “anarchica” comporta tutti quegli inconvenienti derivanti dalla mancanza di un effettivo controllo dall’alto, con la nascita di nuove fattispecie criminose.

L’avvento del web 2.0 inteso come evoluzione della rete e dei siti internet, caratterizzati da una maggiore interattività che pone l’utente al centro della rete, ha evidenziato ancora di più gli aspetti descritti in precedenza.

Ma problemi come l’individuazione della legge applicabile per la regolamentazione di Internet e dell’identificazione del foro competente in caso di conflitti di interessi nell’ambito della Rete non sono di facile soluzione, poiché nel campo del diritto internazionale i tradizionali principi di individuazione della legge applicabile e del giudice competente in caso di controversie sono stati elaborati pensando ad uno spazio fisico e territoriale per cui sicuramente gli stessi concetti si adattano male ad atti e comportamenti che possono essere commessi in uno spazio cd. virtuale.

Ecco perché disciplinare dal punto di vista giuridico la cd. “identità digitale” risulta alquanto arduo specie se esistono, oltre agli inevitabili provider, amministratori terzi come nel caso dei social network. Ma il problema resta e va comunque risolto o quanto meno posto all’attenzione dei grandi operatori della Rete che dovranno condividere delle regole comuni.

 

Michele Iaselli

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