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    Fisco 5 luglio 2012, 17:13

    IVIE: chi, come e quando

    Cerchiamo di fare chiarezza su un tema tanto ostico quanto incombente: l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero. Scadenza del versamento, prossimo 9 luglio


    Cerchiamo di fare chiarezza su un tema tanto ostico quanto incombente: l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE). L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28/E del 02/07/2012 ha fornito ulteriori precisazioni; oltre a definire chi debba pagare tale imposta (chiunque sia residente in Italia e sia titolare di “diritti reali” su immobili all’estero a qualsiasi uso siano destinati; rimane dunque esclusa solo la nuda proprietà) ha anche definito il concetto di residenza.

    Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR, si considerano dunque residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Attenzione! Salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia i cittadini emigrati negli Stati o territori aventi un regime privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (cosiddetta “black list”).

    Chiariamo ora un ulteriore punto: la base imponibile dell’Ivie. Occorre innanzitutto distinguere immobili situati in Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) e immobili extra-Ue. Nel primo caso, se possibile, ai fini del calcolo della base imponibile bisogna considerare il valore catastale dell’immobile (come per l’IMU), ma determinato e rivalutato dal Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale (in caso si più valori va considerato quello utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali). In mancanza di questo valore, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore dell’immobile che risulta dalla moltiplicazione tra tale reddito medio ordinario e coefficienti stabiliti ai fini IMU (indicati nella tabella 2 allegata alla Circolare).

    Un esempio tra tutti: in Francia il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50% ai fini dell’applicazione della tax fonciere: bisogna quindi seguire il metodo di calcolo di questa tassa francese per conoscere la base imponibile IVIE corretta. Se non è possibile determinare neanche il reddito medio ordinario bisogna considerare il costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

    Un piccola annotazione: la Tabella 1 Elenco Paesi UE e SEE allegata è stata redatta sulla base di un’analisi delle legislazioni degli Stati interessati condotta autonomamente dall’Agenzia Entrate senza possibilità di verifica, ad oggi, con le corrispondenti Autorità fiscali estere. Se quindi si pensa che l’imposta presa a riferimento ai fini della determinazione dell’immobile sia diversa da quella indicata nella Tabella, o se si individua una imposta patrimoniale pagata all’estero che però non risulta dall’elenco della stessa, si possono utilizzare tali valori dandone evidenza in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

    Come noto, l’IVIE è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile determinato sulla base dei criteri finora descritti, fatta salva l’esenzione dal versamento se il valore complessivo dell’immobile non supera euro 26.381. Scadenza del versamento il prossimo 9 luglio.

    Le detrazioni: dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile e ad esso relativa. La Tabella 1 fornisce un elenco delle imposte patrimoniali in zona UE ed extra-UE che danno diritto allo scomputo dell’IVIE (come evidenziato prima la stessa Agenzia ammette possibilità di incompletezza di tale elenco, spetterà al contribuente prova di ulteriori imposte patrimoniali pagate all’estero in sede di controllo da parte dell’Amministrazione).

    Inoltre, nel quadro RM, sezione XIV, colonna 6, del modello UNICO 2012 deve essere indicato l’ammontare complessivo del credito d’imposta derivante dalle imposte patrimoniali estere e dalle imposte reddituali estere che non sono state portate a credito ai sensi dell’art. 165 del TUIR.

    Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati, l’IVIE è stabilita nella misura dello 0,4% per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

    L’IVIE non è dovuta se inferiore a 12 euro.


    Pubblicato da il 5 luglio 2012 alle 17:07 in Fisco
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    8 Commenti per IVIE: chi, come e quando

    1. Aivaliotis Nicola

      buon giorno le chiedo un informazzione, uno straniero che lavora in italia e ha una casa al estero deve pagare la ivie.

      Grazie

    2. giovanni

      buon giorno le chiedo un informazzione ma uno straniero che lavora in italia e a una casa al estero deve pagare la ivie.

    3. luigi del pizzo

      Se si ha un immobile a Londra. Si lavora a Londra, si vive a londra,non si ha nessun reddito in Italia, ma si ha la residenza in un paesino in Italia, devo Pagare l’ivie? Grazie

    4. francesco v.

      Non bisogna meravigliarsi per quanto riguarda il discorso VALORE-BASE IMPONIBILE per l’IMU e prima l’ICI ,succede la stessa cosa,chi ha un casale ristrutturato alle porte di Milano con un valore di mercato magari di 1 milione di euro ma una rendita di 200mila euro,paga la stessa IMU di uno che ha un appartamento del valore di 200 mila euro magari in un quartiere con le “lucciole” e gli spacciatori sotto casa;al governo in Italia interessa sempre e solo tirare su i soldi,si prende il mitra e si spara nel mucchio….!!

    5. mauro

      E se facendo i conteggi, mi trovo a non dover pagare nulla, perché la Taxe Foncières copre tutto, devo comunque compilare qualche documento?

    6. Giorgio

      IVIE immobili all’estero e Francia in particolare.
      Per quanto riguarda la Francia la circolare del 2 luglio consente di scegliere la base imponibile tra due valori:
      1) Valore dell’immobile presente sul rogito o in assenza valore di mercato.
      2) Reddito medio ordinario moltiplicato per coefficienti IMU (abitazioni = 160).
      Per chi ha acquistato l’immobile da tanti anni (10 o piu’ anni) mediamente il prezzo indicato sul rogito e’ basso per cui moltiplicato per 0,76% e sottratta la “taxe fonciere” praticamente in Italia non paga nulla o molto molto poco per cui chi si trova in questa situazione (penso la maggior parte in quanto si e’ comprato molto negli anni 80 ed i prezzi erano molto bassi) sceglie questa base imponibile (e lo stato non becca nulla o pochissimo!!!!).
      Chi invece ha comprato negli ultimi anni pagherà tantissimo in quanto il valore degli immobili e’ salito molto per cui nel rogito si trova un valore di acquisto molto alto e, in alternativa, calcolando la base imponible tramite il “reddito medio ordinario” moltiplicato per il coefficiente IMU (normalmente 160) si trova un valore altrettanto alto prossimo al valore di acquisto o addirittura molto superiore in alcuni casi.
      Lo scopo di rendere più equa l’IVIE in funzione del periodo di acquisto (come indicato sulla circolare) non e’ quindi raggiunto; chi ha acquistato l’immobile diversi anni fa non paga praticamente nulla mentre chi ha acquistato recentemente viene tartassato.
      Facciamo un esempio (reale): Due appartamenti identici situati in costa azzurra di 50 mq con “reddito medio ordinario” di € 1642 e Taxe Fonciere 2011 di €704, che dedotta la tassa immondizia di € 172, diventano deducibili € 532.
      a) Acquistato nel 1988 in franchi equivalenti a €100.000 attuali
      per cui 100.000 x 0,76% – 532 = 228 € da versare.
      b) Acquistato nel 2006 a 270.000 €
      per cui 270.000 x 0,76% – 532 = 1.520 € da versare.
      c) Lo stesso immobile calcolando la base imponibile tramite “reddito medio ordinario” 1642×160 = 262.720 per cui 262.720 x 0,76% – 532 = 1.465 € da versare.
      Come si vede questa tassa e’ tutto meno che equa; in un caso si pagano €228 e nell’altro caso (il migliore tra i due possibili) si pagano € 1.465 con una differenza quindi di ben € 1.237.
      Se poi confrontiamo la base imponibile calcolata tramite il “reddito medio ordinario” moltiplicato per il coefficiente IMU (normalmente 160) con il valore catastale rivalutato moltiplicato per 1,6 di un immobile equivalente situato, ad esempio, sulla costa ligure si scopre che e’ di circa 3 volte superiore per cui un immobile in Francia acquistato di recente paga MOLTO di più di un immobile acquistato in Italia.
      Solamente chi ha acquistato in Francia, magari anche una reggia, da oltre 10 anni ha fatto un ottimo affare immobiliare e di IVIE non pagherà nulla o poco più in quanto utilizzerà sempre il bassissimo prezzo di acquisto di quei tempi.
      Chissà poi per QUALE MOTIVO le società che posseggono immobili all’estero non dovrebbero pagare l’IVIE?.
      E’ tutto da rifare !!!! Spero che l’Europa si accorga dell’assurdità di questa legge e decida quindi farla abolire o modificare radicalmente in modo da non creare differenze sostanziali di tassazione a chi ha immobili all’estero regolarmente acquistati con denaro frutto di lavoro già fortemente tassato.
      Sono inoltre sorpreso (ed arrabbiato) che nessun giornalista, tributarista e/o esperto fiscale si esprima in modo critico su questa legge iniqua ed ingiusta.

    7. LUISA

      IN RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE A.D.E. N28/E DEL 02-07-2012
      SE SI CALCOLA L’IMPONIBILE IVIE CON COEFFICIENTI IMU
      SI HA UN VALORE ASSAI PIU ALTO DI QUANTO SI PRENDESSE RIFERIMENTO
      L’ATTO DI ACQUISTO !!!!!!!!!!!

    8. Nel caso della Francia visto che si deve prendere come riferimento il valore iscritto nell’atto,mi sembra una vera scorrettezza per chi ha acquistato recentemente e chi invece parecchi anni fa. L’agenzia delle entrate dovrebbe tenere presente che chi ha acquistato una villa negli anni passati pagandola in franchi oggi paga meno o addirittura nulla rispetto a chi ha acquistato un monolocale nel 2011.

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    Irene Grossi

    praticante commercialista, consulente

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