Associazione finalizzata al traffico stupefacenti, sì a misure alternative al carcere

Redazione 03/07/12
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Con la sentenza n. 25234/12, pubblicata il 26 giugno, la Corte Suprema di Cassazione, prima sezione penale, dà applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 231/11.

In particolare, la pronuncia della Corte Costituzionale del 2011 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. penale, così come modificato nel 2009, nella parte in cui, “nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure“.

La decisione della Consulta, nella specie, è intervenuta dopo l’impugnazione, da parte di un indagato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, dell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bologna che rigettava, tra le altre, la richiesta di “revoca della misura della custodia cautelare in carcere per inesistenza di esigenze cautelari, e, in subordine, di sostituzione della stessa con quella degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica“.

La Corte Costituzionale, in quell’occasione, non mancò di evidenziare che la norma dell’articolo 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., così come strutturata, ledeva il “principio del “minore sacrificio necessario” della libertà personale dell’indagato o dell’imputato in sede di applicazione delle misure cautelari, violando sia l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al delitto considerato a quelli concernenti i delitti di mafia; sia l’art. 13, comma 1, Cost. quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia l’art. 27, comma 2, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena.

Nel caso concreto, alla luce del dictum della Consulta, la motivazione del Tribunale di Bologna non appare più soddisfacente.

La Corte di Cassazione, adeguandosi alla pronuncia della Consulta, rileva, infatti, che “il delitto di associazione finalizzata a traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope è un reato che come si legge nella sentenza costituzionale del 2011 – si concreta in una forma speciale del delitto di associazione per delinquere, qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine… e non postula necessariamente la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, né l’esistenza di radicamenti sul territorio o di particoloari collegamenti personali e, soprattuttodi specifiche connotazioni del vincolo, potendo, invece – prosegue il giudice di legittimità – essere sufficiente qualunque organizzazione, anche rudimentale, di attività personali e di mezzi economici, benché semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, e verificarsi, per l’eterogeneità delle fattispecie concreteriferibili al paradigma punitivo astratto, che l’esigenze cautelari – pur non potendo esser completamente escluse – sarebbero suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, e meno afflittive, che valgano comunque ad assicurare la separazione dell’indiziato dal contesto delinquenziale e a impedire la reiterazione del reato“.

La Cassazione annulla così l’ordinanza impugnata del G.I.P., in quanto non motiva sulla possibilità di fronteggiare le esigenze cautelari attraverso gli arresti domiciliari in comunità terapeutica, come, peraltro, era già avvenuto all’imputato in un precedente provvedimento.

Si attende, ora, la parola del giudice del rinvio.

Qui il testo integrale della sentenza n. 25234/20102 della Corte di Cassazione

Redazione

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