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    Lavoro 26 giugno 2012, 18:01

    Cassazione, un “vaffa” contro il capo non compromette il rapporto fiduciario

    La Cassazione dichiara illegittimo il licenziamento del dipendente che offenda una tantum il superiore gerarchico: condotta è inidonea di per sé ad essere qualificata “insubordinazione”


    Vaffa” sì, ma con moderazione!

    Con la sentenza n. 10426/2012, pubblicata il 22 giugno scorso, la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, rigetta il ricorso di un’azienda abruzzese, avverso la reintegra di un dipendente, accusato di aver offeso il superiore gerarchico, mandandolo letteralmente “a quel paese”.

    La lite giudiziaria nasceva principalmente dal fatto che l’offesa fosse rivolta a un capufficio donna. Ne era seguito il licenziamento disciplinare del dipendente, successivamente annullato dal Tribunale, alla luce del fatto che l’episodio si fosse verificato per la prima ed unica volta in quell’occasione.

    In particolare, la sentenza di merito dichiarava la condotta del dipendente una “mera intemperanza verbale“, cui non erano seguiti altri comportamenti “scorretti” e, pertanto, “inidonea a dimostrare una volontà di insubordinazione o di aperta insofferenza nei confronti del potere disciplinare e organizzativo del datore di lavoro“.

    Piuttosto, chiariva la Corte d’appello, la frase “era stata pronunciata in un contesto non di contrapposizione, ed era stata preceduta da affermazioni di ordine scherzoso“. Tale condotta, di conseguenza, “ben poteva essere sanzionata con una misura non a carattere espulsivo“.

    Ebbene, accogliendo le motivazioni della sentenza della Corte d’appello, la quale risulta “congrua e logicamente coerente e supportata da precisi ed univoci riferimenti alle risultanze processuali“, Palazzo Cavour, pur ritenendo la condotta del dipendente “spiacevole e inopportuna“, la qualifica inidonea ad integrare “una tale gravità da poter compromettere il rapporto fiduciario tra le parti“.

    I giudici di legittimità osservano, infine, che la contrattazione collettiva “prevede come sanzione il recesso solo se il diverbio litigioso è seguito dal ricorso a vie di fatto, nel recinto dello stabilimento e che rechi grave pregiudizio alla vita aziendale“.

    L’azienda dovrà, quindi, pagare le spese processuali e rifondere, altresì, l’avvocato del dipendente.

    Qui il testo integrale della sentenza n. 10426/2012 della Cassazione


    Pubblicato da il 26 giugno 2012 alle 18:06 in Lavoro
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