Garante Privacy, lecito filmare pubblici ufficiali e forze dell’ordine

Redazione 13/06/12
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Con il notiziario settimanale N. 359 del 7 giugno 2012, l’Autorità Garante della protezione dei Dati Personali ha reso pubblica la nota di risposta a un quesito posto dal Ministero dell’Interno, sulla possibilità da parte dei privati di poter filmare i pubblici funzionari nel corso di controlli“.

Lo rende noto il S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) che, ritenendo particolarmente utile per il lavoro svolto dai poliziotti, e dalle forze di polizia più in generale, essere a conoscenza di quanto affermato, dall’Autorità Garante della Privacy, riporta una sintesi della risposta del Garante Privacy:

I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, purché ciò non sia espressamente vietato dall’Autorità pubblica. L’uso delle immagini e delle riprese deve però rispettare i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali“.

Il Ministero dell’interno aveva infatti posto al Garante Privacy un quesito relativo alla liceità dell’acquisizione e della diffusione in rete di immagini riprese da privati nel corso di controlli della polizia stradale.

Le immagini e i filmati – osserva il Garante – rientrano infatti nella definizione di dato personale, e sia la loro acquisizione che ogni forma di loro diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice privacy”.

L’authority sulla privacy ritiene generalmente lecita l’acquisizione e l’uso di foto e video effettuati nel corso di fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche, relativi anche a pubblici ufficiali, funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni, esclusi solo i casi in cui, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l’Autorità pubblica lo vieti.

Il Garante ricorda però che “per quanto riguarda l’utilizzazione delle immagini, è necessario prestare particolare attenzione alle condizioni e ai limiti posti dal Codice privacy a seconda che si tratti di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone, diffusione in rete o loro utilizzo a fini di giustizia”

L’autorità indipendente sottolinea, infine, che le persone riprese che ritengono lesi i propri diritti possono sempre far ricorso agli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento sia in sede civile che penale.

Redazione

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