Intervenire sulle province con decreto legge è incostituzionale!

Scarica PDF Stampa
La disciplina sulle Province, introdotta con l’art. 23, commi 14-21 del decreto-legge n. 201/2011 (c.d. salva Italia), convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, risulta in contrasto con l’art. 77, comma 2, Cost. per mancanza dei presupposti giustificativi di straordinarietà, urgenza e necessità, richiesti dalla norma costituzionale e non sanati dalla successiva legge formale di conversione.

Premesso che le tre condizioni indicate dall’art. 77, comma 2, Cost. non possono essere concettualmente distinte, il Governo della Repubblica, come ha precisato la Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 29/1995, è legittimato ad adottare provvedimenti provvisori aventi forza di legge unicamente quando, in ragione di una circostanza eccezionale ed imprevedibile, non è possibile provvedere con gli strumenti legislativi ordinari, dal momento che si rende necessaria ed improcrastinabile la produzione immediata degli effetti propri del decreto governativo. Nel caso di specie le condizioni esplicitate dalla giurisprudenza costituzionale non sembrano sussistere.

In primo luogo, come risulta dalla relazione tecnica illustrativa del decreto-legge n. 201/2011 nella parte dedicata alle Province, il Governo non ha omesso di evidenziare che “il risparmio di spesa associabile al complesso normativo in esame – 65 milioni di euro lordi – è destinato a prodursi dal 2013 e peraltro in via prudenziale non viene considerato in quanto verrà registrato a consuntivo”. Sebbene questo dato non sia contemplato all’interno della legge di conversione, il giudice costituzionale ha precisato come la prova, per la mancanza dei requistiti di cui all’art. 77, comma 2, Cost., possa e debba desumersi non solo da indici testuali interni, ma anche esterni al decreto i quali, nel caso concreto, dimostrano la evidente insussitenza di elementi attuali di natura eccezionale ed imprevedibile da porre a fondamento del provvedimento governativo affinchè questo possa effettivamente essere efficace (sent. n. 128/2008 Corte cost.).

In secondo luogo, l’apodittica enunciazione delle ragioni di urgenza e necessità non è sufficiente da sola a giustificare la valida adozione di un decreto-legge nel senso indicato dalla norma costituzionale (sent. n. 171/2007 Corte cost.), ma è indispensabile che, alla situazione o alle situazioni disciplinate dall’atto normativo dell’Esecutivo, si applichino immediatamente gli effetti dello stesso al fine di porre in essere modificazioni irreversibili sia della realtà materiale, sia dell’ordinamento, richieste proprio dalla eccezionalità ed imprevedibilità dell’evento (sent. n. 171/2007).

Con specifico riferimento alla normativa sulle Province, l’operatività delle disposizioni normative risulta non essere subitanea, ma subordinata, sul piano della funzionalità degli organi, all’approvazione della legge statale recante le modalità di elezione del Presidente e del Consiglio (art. 23, comma 16, della legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214). All’obiezione, poi, che la legge di conversione sarebbe in grado di “sanare” la mancanza dei presupposti giustificativi, la Corte costituzionale ha risposto che la legge di conversione non può essere considerata idonea a produrre questo effetto, altrimenti si attribuirebbe al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie (sent. n. 171/2007 Corte cost.).

 


Daniele Trabucco

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento