Caso Mannino, nessun risarcimento per ingiusta detenzione

Redazione 01/06/12
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Con ordinanza dello scorso 17 maggio, la Corte d’appello per le Misure di prevenzione di Palermo ha respinto la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione avanzata dall’ex ministro Mannino.

Alla base della motivazione per cui il collegio ha stabilito che i giudici che arrestarono Mannino non hanno commesso un errore, vi è la valutazione del rapporto intercorrente tra l’ex ministro e un esponente di vertice dell’associazione mafiosa: “non vi è dubbio che per un uomo politico di primo piano accettare consapevolmente l’appoggio elettorale di un esponente di vertice dell’associazione mafiosa e, a tal fine, dargli tutti i punti di riferimento per rintracciarlo in qualsiasi momento, integra gli estremi di colpa grave e costituisce, senza dubbio, condotta sinergica rispetto all’evento detenzione”.

Dopo un lungo excursus sulla tormentata vita processuale dell’ex ministro, arrestato nel 1995 dai pubblici ministeri di Palermo è rimasto in custodia cautelare per 23 mesi, ma infine assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, la Corte d’Appello di Palermo ha ritenuto valutabile in questa sede solamente la questione attinente, per l’appunto, il rapporto consapevolmente intrattenuto da Mannino con il boss mafioso Vella “per motivi elettorali e dall’avere, in particolare, accettato che costui divenisse un suo procacciatore di voti, con l’effetto di ingenerare, quindi, nella mafia agrigentina – proseguono – la convinzione che egli fosse soggetto disponibile per gli interessi dell’organizzazione, tanto che numerosi collaboratori di giustizia, in sede penale, hanno riferito di avere appreso, nell’ambito del contesto associativo (all’interno del quale si era diffusa la voce) che costui fosse politico disponibile per gli interessi dell’organizzazione mafiosa, pur non riferendo alcunché di specifico sull’argomento”.

Qui il testo dell’ordinanza n. 30/2012 della Quinta sezione penale della Corte d’Appello di Palermo

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