G8 Genova, la Cassazione assolve l’ex capo della Polizia per i pestaggi alla Diaz

Redazione 28/05/12
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Non c’è alcuna prova e neppure indizio del coinvolgimento «decisionale» dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro nelle «inqualificabili violenze» perpetrate da alcuni agenti, durante il G8 di Genova del 2001 ai danni dei manifestanti che occupavano la scuola Diaz.

Sono così sintetizzabili le motivazioni con cui la sesta sezione penale della Cassazione, con sentenza 20656/12 depositata oggi, ha annullato senza rinvio la condanna a un anno e quattro mesi inflitta all’attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex capo della Polizia Gianni De Gennaro.

Si parla di un vero e proprio «deserto probatorio» contro gli imputati, che vanifica l’accusa di istigazione alla falsa testimonianza sui fatti della “Diaz” e annulla la sentenza di condanna a un anno e quattro mesi di reclusione pronunciata dalla Corte d’appello ligure nei confronti dell’ex capo della Polizia.

Per la Suprema Corte la sentenza impugnata risulta «scandita da sommarietà valutativa e da palesi lacune della motivazione», anche perché, osservano gli “ermellini”, è piena di formule come «non può non sostenersi», «non può non ritenersi», come a voler rafforzare un impianto debole, e si traducono, confondendo cause con effetti, in «palesi errori di diritto».

Tuttavia i giudici sottolineano come l’intervento della polizia giudiziaria per verificare la situazione all’interno della scuola Diaz, la sera tra il 21 e il 22 luglio 2001, sia stato eseguito «con inusitata violenza, pur in assenza di reali gesti di resistenza nei confronti delle persone, molte straniere, presenti per trascorrervi la notte», ma le indagini «rapidamente promosse dalla procura di Genova» hanno consentito «di chiarire subito i profili di abusività e ingiustificata durezza dell’azione portata a compimento nella scuola Diaz-Pertini».

Ma ciononostante la sentenza di condanna emessa in appello nei confronti dell’ex capo della polizia “è scandita da sommarietà valutativa e da palesi lacune della motivazione e ragionamenti che non solo non chiariscono le ragioni in base alle quali è stata affermata la sussistenza delle condotte di determinazione o istigazione alla falsa testimonianza” ma neppure affrontano “i rilievi critici dell’impostazione dell’accusa esposti nelle memorie difensive con cui gli imputati hanno rivendicato la giustezza decisoria della sentenza di primo grado”.

I supremi giudici criticano anche la «farraginosa tesi della decisività dei dati relativi all’invio del dottor Sgalla presso la Diaz». Un «difetto di pertinenza» che di conseguenza diventa, si legge nella sentenza, un difetto «di rilevanza della pretesa falsità delle dichiarazioni con cui il questore Colucci avrebbe “ritrattato” le sue anteriori affermazioni sull’indicazione ad informare dell’operazione Diaz il dottor Sgalla ricevuta dal capo della Polizia De Gennaro».

La questione, osserva la Suprema Corte, «è priva di qualsiasi inferenza con i fatti e i comportamenti resi oggetto del processo Diaz. Soltanto una travisante lettura dei dati processuali può condurre a supporre la questione pertinente e pur anche rilevante rispetto al “thema decidendum” del processo Diaz e al percorso di formazione del convincimento decisorio del giudice di quel processo».

Qui il testo integrale della sentenza della Cassazione nr. 20656 depositata oggi.

Redazione

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