UE: libero di circolare, ma se sbagli, torni a casa!

Redazione 24/05/12
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Unione europea: libertà di movimento, ma non assoluta.

E’ quanto statuito dalla Corte di giustizia europea con la sentenza nella causa 348/09 pubblicata il 22 maggio dalla Grande sezione, nella quale si afferma espressamente che i “reati appartenenti a sfere di criminalità particolarmente gravi elencate nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea possono giustificare l’allontanamento di un cittadino dell’Unione, anche se ha vissuto più di dieci anni nello Stato membro ospitante”.

Come noto, la libertà di circolazione nell’Unione europea può subire limitazioni solo per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, mentre laddove un cittadino comunitario abbia soggiornato per più di dieci anni in uno stato membro, il suo allontanamento è subordinato a ragioni imperative di pubblica sicurezza.

Nel caso di specie rischia l’espulsione dalla Germania un cittadino italiano che sta scontando la pena per lo stupro di una bambina di otto anni.

Ora, secondo la Corte di giustizia, tra i reati ritenuti particolarmente gravi dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (L‘articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE definisce tali i reati di terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti o di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata) può farsi rientrare sicuramente il reato di pedofilia.

Si legge infatti nella sentenza “Al fine di stabilire se reati come… quello di pedofilia… possano rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza»… occorre tenere conto del fatto che lo sfruttamento sessuale dei minori appartiene alle sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale, sfere espressamente previste dal Trattato e nelle quali il legislatore dell’Unione può intervenire“.

Tuttavia, reati della specie di quelli menzionati possono giustificare un provvedimento di allontanamento solo se commessi con modalità particolarmente gravi, per la cui valutazione il giudice del rinvio dovrà esaminare la singola fattispecie in concreto. Quest’ultimo può, però, ritenere, secondo i principi dell’ordinamento giuridico del proprio Stato membro, che nonostante il reato commesso costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica non sia necessario l’allontanamento della persona dal Paese.

E d’altro canto, la libertà dello Stato membro di determinare le regole di ordine pubblico e di pubblica sicurezza rimane subordinata al controllo dell’Unione europea, sì da evitare che la portata di tali regole non sia determinata discrezionalmente dalla singola Nazione.

La Corte precisa altresì che lo Stato membro ospitante, nell’adottare un provvedimento di allontanamento dal Paese per motivi di ordine e sicurezza pubblici, deve tener conto di alcuni fattori, quali la durata del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, l’età, lo stato di salute, la situazione familiare ed economica, la sua integrazione sociale e culturale, l’importanza dei suoi legami con il paese d’origine.

Gli Stati Ue devono, infine, verificare che l’interessato costituisca per la pubblica sicurezza una minaccia attuale e reale, valutando se “l’eventuale mutamento obiettivo delle circostanze sia intervenuto successivamente all’adozione della decisione di allontanamento”.

Qui il testo integrale della sentenza della Corte di Giustizia UE 22 maggio 2012

Redazione

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