Al lupo, al lupo! Chi grida all’attentato, sarà condannato!

Redazione 24/05/12
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Lo scorso 22 maggio è stata depositata la sentenza n. 19367/2012, con la quale i giudici della Suprema Corte, prima sezione penale, hanno annullato senza rinvio la pronuncia di assoluzione del Direttore di “Libero Maurizio Belpietro, emessa il 16 maggio 2011 dal Gip di Milano.

 Il fatto: esce il 27 dicembre 2010 l’editoriale di Libero a firma del Direttore Belpietro, in cui si paventa un presunto attentato ai danni del Presidente della Camera Gianfranco Fini, sulla scorta delle dichiarazioni non accreditate dell’imprenditore Emanuele Catino.

Belpietro pubblica la notizia senza prima avvertire le competenti autorità di pubblica sicurezza o giudiziaria.

Il Gip del Tribunale di Milano adito, assolve il Direttore, con sentenza n. 5319/2011, perché il fatto non costituisce reato, motivando la decisione sul rilievo che Belpietro avesse “prudentemente espresso dubbi sulla veridicità o meno, di quanto appreso, dicendo espressamente di non essere in grado di dire se la notizia avesse un fondamento o fosse stata inventata” e sull’assunto che non apparendo la notizia manifestamente falsa, il Direttore avesse facoltà di pubblicarla, rientrando ciò nel pieno diritto di cronaca e informazione.

Adesso la sentenza del Giudice della Legittimità chiarisce: “Dallo stesso testo della sentenza impugnata emerge che il Belpietro non è stato tratto in inganno dalla notizia riferitegli da Catino Emanuele, essendosi interrogato, proprio all’inizio dell’editoriale incriminato, sulla veridicità o meno di quanto appreso dalla sua fonte“, riportando le parole di dubbio dello stesso Belpietro, sulla possibilità che si trattasse di “invenzioni oppure, peggio di trappole per trarci in inganno“, con l’unica certezza che “il tizio…non pareva matto“.

Per la Cassazione, invece, la colpa si ravvisa con evidenza “poiché il giornalista, prima di pubblicare una notizia, ha l’obbligo professionale di accertare la veridicità della stessa, tanto più se la notizia è di particolare gravità e idonea a suscitare allarme non solo nella pubblica opinione, ma anche nelle autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico“.

Nel caso di specie, la bufala – per successiva ammissione dello stesso Catino, si è trattato di uno scherzo al giornale di Belpietro! – raccontava di un progetto di attentato a Fini, organizzato dalla criminalità pugliese, al fine di farne ricadere la responsabilità sull’allora premier Silvio Berlusconi.

La Corte, tra l’altro, chiarisce il presupposto secondo cui “l’imputato non era affatto convinto di pubblicare una notizia vera, ma… anche se ne fosse stato convinto, l’errore non esclude la sussistenza del reato se determinato per colpa“.

La sentenza impugnata è, dunque, annullata e la decisione va rimessa al gip del tribunale di Milano: si attende ora l’ulteriore corso della vicenda.

Qui il testo integrale della sentenza n. 19367/2012 della Corte di Cassazione

 

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