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    Professioni 23 maggio 2012, 15:06

    Tirocinio breve, solo per chi ha iniziato la pratica dopo il 24.01.2012

    Il tirocinio per l’abilitazione all’esercizio delle professioni non regolamentate durerà 18 mesi soltanto per chi ha cominciato la pratica dopo il 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del Dl “Cresci Italia”


    Il decreto legge n. 1 dello scorso 24 gennaio, meglio noto come decreto “Cresci Italia”, ha modificato le disposizioni in materia di tirocinio per l’abilitazione all’esercizio delle professioni non regolamentate, ma al suo interno non ha previsto, al riguardo, alcuna norma transitoria.

    Per tale motivo, l’ufficio legislativo del ministero della Giustizia, ha precisato nei giorni scorsi che non può considerarsi applicabile retroattivamente la disposizione inserita nell’articolo 9, comma 6 del DL stesso.

    Il legislatore, al riguardo, ha sottolineato che non c’è alcun margine per l’applicazione del termine breve ai tirocini in corso prima dell’entrata in vigore della novella (il decreto è stato convertito dalla legge 27/2012). Infatti, quando il legislatore ha voluto applicare retroattivamente le nuove disposizioni in materia di pratica professionale lo ha fatto espressamente, con norme transitorie ad hoc.

    Inoltre, l’applicazione della novella ai praticanti in corso, finirebbe per creare delle disparità di trattamento, poiché il tirocinio è organizzato in funzione della durata complessiva con una programmazione che punta a conferire al praticante la preparazione necessaria per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione.

    Un’ulteriore anomalia, deriverebbe dall’applicazione retroattiva al praticante in corso dell’articolo 1 del Dpr 101/90.

    Esso, infatti, consente al praticante avvocato di sostituire la pratica forense con la frequenza di un corso post-universitario per la durata di un anno; in tal caso l’applicazione retroattiva del dl Cresci-Italia, finirebbe per consentirgli di sostenere l’esame dopo un periodo effettivo di tirocinio di soli sei mesi.

    Infine, la disposizione del dl 1/2012 apporta novità anche alle modalità di svolgimento del tirocinio. Novità che possono, ovviamente, valere soltanto per il futuro.

    Qui il testo del parere dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia


    Pubblicato da il 23 maggio 2012 alle 15:05 in Professioni
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    4 Commenti per Tirocinio breve, solo per chi ha iniziato la pratica dopo il 24.01.2012

    1. Eva

      Qualcuno sa fornirmi qualche informazione in merito alla possibilità di svolgere 6 mesi di tirocinio anticipatamente rispetto alla laurea? Ho chiesto alla mia Università (Cattolica di Milano) e non ne sa ancora niente. Ho chiesto all’Ordine forense della mia città (La Spezia) e, per ora, mi ha detto soltanto che la convenzione quadro tra Ministero e Consiglio Nazionale Forense necessaria per rendere applicabile questa parte dell’art. 9 co. 6 della L. 27/12non è ancora stata emanata. C’è chi ne sa qualcosa in più?
      Grazie!

    2. Marco_N

      In pratica, chi si è iscritto tra dicembre 2011 e gennaio 2012 farà l’esame un anno DOPO coloro i quali si siano iscritti tra gennaio 2012 e maggio 2012 (cioè dopo i primi!).

      Incredibile.

    3. Carlo Rapicavoli

      Alcuni Consigli degli Ordini degli avvocati avevano già preso una chiara e condivisibile posizione.

      Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza ad esempio con delibera del 3 maggio 2012 h disposto “con effetto immediato, che la durata del tirocinio ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica sia di 18 mesi, in luogo dei 24 sino ad oggi previsti”.

      Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 9 maggio 2012 ha deciso “di ritenere applicabile a tutti i praticanti, anche a quelli iscritti antecedentemente alla data del 24.1.2012, la durata di diciotto mesi del tirocinio e conseguentemente ritenere applicabile, al momento del rilascio del certificato di compiuta pratica, il DL n. 1/2012”.

      Sennonché il 14 maggio il Ministro della Giustizia ha trasmesso al Presidente del Consiglio Nazionale Forense un parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero, datato 18 aprile 2012, di opposto avviso.

      Già discutibile di per sé il fatto che sia stato necessario un mese per trasmettere un parere, ignorando che ci sono migliaia di giovani laureati che vivono nell’incertezza di sapere come comportarsi e che avevano accolto con grande entusiasmo un provvedimento che offriva, in una situazione generale difficilissima, almeno quel barlume di speranza offerto da uno “sconto” di sei mesi su un percorso formativo notoriamente lungo e in salita.

      E invece nulla; neanche la speranza.

      Sostiene l’Ufficio Legislativo che “non vi sono margini interpretativi per ritenere che le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio possano essere applicate retroattivamente”.

      L’Ufficio giunge a tali conclusioni sulla base delle seguenti discutibili argomentazioni:

      a) Mancano norme transitorie

      b) Secondo l’art. 11 delle preleggi, la legge non ha efficacia retroattiva;

      c) La concreta organizzazione del tirocinio viene normalmente pianificata in funzione della sua durata complessiva e pertanto l’applicazione delle nuove disposizioni ai tirocini iniziati anteriormente stravolgerebbe(!) i piani di tirocinio.

      L’Ufficio si premura di chiarire che la modifica introdotta in sede di conversione in legge del decreto, che ha sostituito il verbo “potrà” con “può”, è una modifica di “mero drafting” e che “l’uso del tempo presente in luogo di quello futuro non può essere interpretato come espressione della mutata volontà del legislatore di applicare le nuove disposizioni anche ai tirocini in corso”.

      Francamente il parere dell’Ufficio Legislativo non convince.

      In primo luogo, per richiamare le preleggi come fatto dall’Ufficio, va ricordato che l’art. 12 fissa le regole di interpretazione.

      L’interpretazione letterale non offre dubbi: “la durata del tirocinio…non può essere superiore a diciotto mesi”.

      “Non può”, dice la norma, da oggi, per i tirocini senza distinzioni fra quelli in essere e quelli da avviare.

      Ma ancora più chiara appare essere la volontà del legislatore.

      Va ricordato che la disposizione in esame è stata introdotta con decreto legge in virtù “della straordinaria necessità ed urgenza” di intervenire, come prevede l’art. 77 della Costituzione.

      E il Governo nel rispetto dell’art. 77 della Costituzione dichiara “Ritenuta la straordinarietà ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l’introduzione di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all’implementazione della concorrenza dei mercati, nonché alla facilitazione dell’accesso dei giovani nel mondo dell’impresa”.

      Se la chiara volontà del legislatore è quella di favorire l’accesso dei giovani al mondo del lavoro, quale elemento che caratterizza la straordinarietà e l’urgenza dell’intervento normativo, appare evidente che l’intenzione era quella di estendere a tutti i giovani, subito, la riduzione del periodo di preparazione all’accesso alla professione.

      Come palesemente ha sottolineato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze “una interpretazione restrittiva della norma, rappresenterebbe dei profili di dubbia costituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento perché si vengono a determinare casi di praticanti iscritti dopo il 24.1.2012 che riuscirebbero a sostenere l’esame di avvocato con un anno di anticipo rispetto a chi invece si è iscritto, anche solo di pochi giorni, prima di tale data, provocando quindi una discriminazione per l’acquisizione del titolo e conseguentemente per l’entrata nel mondo del lavoro”.

      Ed inoltre “la mancanza di una norma transitoria che disciplini i casi di quei praticanti già iscritti alla data del 24.1.2012 ma che completino la pratica in data successiva e la scelta legislativa della decretazione in via d’urgenza, depongono per una applicazione immediata della legge a tutti i tirocini in corso”.

      L’eccesso di formalismo ravvisabile nel parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero stride fortemente con l’intenzione del legislatore e mal si concilia con lo stesso tenore letterale della norma.

      L’Ufficio parla di “drafting normativo volto ad eliminare ogni dubbio circa l’efficacia precettiva della norma” e poi giunge ad una interpretazione che ne limita fortemente ed ingiustificatamente la portata innovativa e di immediata applicazione propria del decreto legge.

      E’ auspicabile dunque un ripensamento; è auspicabile che prevalga nel Consiglio Nazionale Forense l’autonomia di giudizio nel disciplinare la materia che riguarda il futuro di migliaia di persone.

      E’ auspicabile che il Governo faccia chiarezza definitiva su un provvedimento normativo annunciato per facilitare il percorso di inserimento nel mondo dl lavoro e che invece rischia ancora una volta di vanificare anche la semplice speranza di ridurre il percorso temporale, per interpretazioni formalistiche e discutibile di una norma di legge.

    4. luna

      Viva l’Italia e le sue leggi!!!per fortuna che si tratta solo di un parere e come tale non vincolante…perchè se passasse questo orientamento ci troveremmo dinanzi ad una disparità di trattamento rispetto a tutti coloro che hanno maledettamente iniziato la pratica prima di quel 24 gennaio. E l’art. 3 della costituzione che fin ha fatto???benvenuti in Italia… dove si vuole facilitare l’accesso ai giovani nel mondo del lavoro!!! E pensare che c’è gente che ha iniziato la pratica forense nei primi mesi del 2011, ma purtroppo deve aspettare un ulteriore anno e mezzo prima di poter sostenere l’esame abilitante; senza considerare l’obbligo, il fastidio e l’impegno di dover per altri sei mesi girare i tribunali più disparati in cerca di presenze e verbali d’udienza mentre altri stanno comodamente a casa a studiare, o magari già lavorare!!!ecco come in Italia laurearsi a 24 anni in giurisprudenza, perfettamente in regola, diventa condizione peggiorativa del proprio status sociale…se non è disparità questa…ditemi voi!!!

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