Consiglio di Stato: contro il caro benzina, ci vuole più concorrenza!

Redazione 23/05/12
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Chi teme l’avvento di nuovi concorrenti sul mercato della distribuzione dei carburanti non potrà più invocare il provvedimento del Comune che si allinea al piano della Regione, limitando la nascita di nuovi operatori entro una circoscritta area geografica, laddove non siano rispettate le distanze minime fra benzinai.

In poche parole, niente più “distanze minime”.

E’ quanto ha stabilito la quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2456/2012, in cui si afferma: “La disciplina nazionale in materia di installazione degli impianti di carburante e, segnatamente, quella relativa agli obblighi di distanze minime (d.lgs. n. 32 del 1998 e legislazione regionale attuativa…), deve essere ritenuta del tutto superata alla luce di recente pronuncia della Corte di giustizia UE in relazione alle norme ed ai principi posti a tutela della liberà di stabilimento (cfr. Corte giustizia Unione europea, 11 marzo 2010, n. 384/08)“.

La Corte UE citata si era, infatti, espressa in termini decisamente accusatori nei confronti della normativa italiana di riferimento che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.

Il Consiglio di Stato fa propri i principi espressi dalla Corte, e ribadisce: “una normativa di diritto interno come quella italiana… costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dal trattato“; e prosegue: “Una disciplina del genere, infatti, applicandosi unicamente ad impianti nuovi e non ad impianti già esistenti prima della sua entrata in vigore, pone condizioni all’accesso all’attività della distribuzione di carburanti e, favorendo gli operatori già presenti sul territorio italiano, è idonea a scoraggiare, se non ad impedire, l’accesso al mercato da parte di imprenditori comunitari“.

Pertanto, deve ritenersi superato il precedente orientamento giurisprudenziale, antecedente la pronuncia della Corte UE, in base al quale “le autorizzazioni all’apertura degli impianti di distribuzione di carburanti vanno rilasciate alla luce dell’intero apparato distributivo locale esistente, nel quale la distanza minima tra i distributori costituisce un parametro da verificare e che la stessa distanza è un criterio utile per valutare sia la possibilità di sopravvivenza sul mercato del singolo esercizio, sia l’esigenza di assicurare agli utenti condizioni ottimali per la fruizione del servizio“.

Nel caso di specie, il nuovo impianto autorizzato si trovava a circa 170 metri di distanza da un impianto preesistente. Quest’ultimo invocava, davanti al Consiglio, il piano regionale, fatto proprio dal Comune, secondo il quale la distanza minima fra distributori nelle zone a scarsa urbanizzazione deve essere di almeno 500 metri. Da qui, l’appello contro il competitor.

Nella sentenza di rigetto il giudice d’appello della giustizia amministrativa chiarisce come non risulti utile al concorrente esigere l’applicazione di norme ormai superate a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea, a difesa del diritto di concorrenza e a tutela della libertà di stabilimento.

La compagnia appellante dovrà, dunque, accettare la presenza del “vicino scomodo“!

Qui il testo della sentenza del Consiglio di Stato, n. 2456/2012

Redazione

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