La Corte di Cassazione, con sentenza numero 7773 dello scorso 17 maggio, ha sancito un importante principio la cui applicazione trova spazio nel rapporto tra genitori separati e affidamento dei figli.
La Suprema Corte, infatti, conferisce rilevanza alla dichiarazione di un adolescente che esprime il desiderio di voler vivere con un genitore piuttosto che con l’altro.
I giudici di legittimità, “premesso che i provvedimenti in materia di affidamento non possono consistere in forzate sperimentazioni, nel corso delle quali le reali ed attuali esigenze della prole vengono sacrificate al tentativo di conformare i comportamenti dei genitori a paradigmi tendenzialmente più maturi e responsabili, ma contraddetti dalla situazione reale già sperimentata”, sottolineano che la norma contenuta nell’articolo 155 sexies, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede l’audizione del minore da parte del giudice, non solo consente la partecipazione del medesimo al giudizio, quanto piuttosto impone che si tenga conto degli esiti di tale ascolto.
Tuttavia, da questo rilevante principio di diritto, non deriva un’assoluta libertà di scelta del minore, in quanto resta pur sempre in capo al giudice il potere di discostare la sua valutazione dalla scelta del giovane.
Tutto ciò purché la decisione del giudice, ovviamente sempre orientata a realizzare l’interesse della prole, sia sempre motivata.
Nel caso di specie, trattandosi di un ragazzo di 17 anni certamente in grado di valutare le proprie esigenze esistenziali e affettive, la Suprema Corte ha ritenuto degna di considerazione la preferenza del giovane che propendeva per il padre anziché per la madre presso cui viveva fino a quel momento.
Qui il testo integrale della sentenza della Cassazione nr. 7773 del 17 maggio 2012







Come al solito,commentiamo decisioni fondate su criteri di cultura personale.Un giudice , che non decide secondo una morale di condotta affermata nella società, non può essere seguito. Non è giusto che un figlio viva solo con uno dei genitori e l’altro faccia da pausa di fine settimana o fine estate, entrambi hanno il diritto dovere di essere presenti nella vita del minore. E’ sbagliata l’impostazione dell’attuale sistema di separazione. Il primo dei due genitori che si ritrova affidatario, avrà il vantaggio rispetto all’altro nel corso della vita del minore. Se il problema è affidato alla giustizia,questa decide con gli strumenti a disposizione e con la cultura acquisita, se invece la società se ne appropria, tutto può cambiare con l’istituzione della mediazione obbligatoria e con il valore della penalizzazione.Chi prima inizia deve sapere le conseguenze a cui va incontro. Si salverà il valore della famiglia e finiranno gli appetiti economici a carico dell’euomo
Sentenza importante.
Va, però, colto il senso del “collocamento prevalente” del figlio minore presso l’abitazione dell’uno o dell’altro genitore.
La legge 54/06 sul punto non intende infatti INCLUSIONE O ESCLUSIONE del genitore non collocatario dalla vita quotidiana del figlio.
Mantenere l’habitat pregresso è un principio a tutela del minore e dei suoi “interessi”( termine “abusato”), A MENO CHE l’interesse del figlio, desumile ANCHE dall’ascolto, non venga così tutelato.
In proposito ritengo che l’errore sia a monte:la gestione pratica dell’affidamento condiviso. Infatti il genitore non collocatario SPESSO non vive la quotidianità del figlio ( le ordinanze presidenziali non prevedono quasi mai una regolamentazione “su misura” come ad es. la partecipazione del padre all’accompagnamento a scuola, alle attività sportive etc ) e questo – a mio avviso- non fa decollare quel senso di responsabilità genitoriale cui tende la norma citata.
Un figlio più di ogni altro esperto “SA” con chi stare, e “SA” perchè.
Un figlio sente chi si occupa con amore di lui e chi lo utilizza come arma impropria per scopi economici.
Se un figlio non vuole stare con un genitore, un motivo ci sarà.
Solo l’ascolto diretto dei minori da parte dei giudici, potrà porre fine a questa consuetudine legale di allontanare i figli da padri affettuosi e premurosi.
Il cosidetto “interesse del minore”, spesso viene confuso con “l’interesse di madri voraci e provocatrici”, che dovrebbero essere smascherate e penalizzate
Potrebbe succedere che il figlio scelga il genitore meno severo.