Cassazione, no ai certificati medici per telefono

Redazione 17/05/12
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Non è sufficiente parlare al telefono con il paziente, seppur visitato qualche giorno prima, e farsi riferire i sintomi per prorogare il certificato di malattia. Il medico di base deve visitare comunque il suo assistito.

E’ quanto ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, che con la sentenza 18.687 ha condannato un medico di famiglia di Milano, con l’accusa di aver compilato un falso certificato medico con cui prorogava la prognosi di decorso di una malattia di una sua paziente.

Il medico non aveva visitato la paziente ma si era limitato a scrivere il certificato sulla base dei soli sintomi di persistenza del male che la donna gli aveva riferito per telefono.

Il medico si è difeso in udienza sostenendo di aver visitato la paziente di persona soltanto quattro giorni prima, e pertanto di aver ritenuto plausibile prorogarle lo stato di malattia, confermato dai sintomi riferitigli per telefono.

Ma la Suprema Corte è chiara nell’affermare che “non e’ consentito al sanitario effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti”.

Cio’ rende irrilevanti – si legge nella sentenza – le considerazioni sulla effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente“.

Insieme al medico e’ stata condannata anche la paziente, colpevole di aver fatto uso della falsa certificazione per giustificare la sua assenza dal lavoro.

La Cassazione conferma così il verdetto emesso dalla Corte d’Appello di Milano il 14 febbraio 2011, che ribaltava l’assoluzione emessa in primo grado dal Tribunale.

Ma secondo il principale sindacato dei medici di base, la Fimmg (Federazione italiana medici medicina generale), la decisione degli ermellini non e’ condivisibile, almeno nel caso specifico. “Non sempre una patologia puo’ essere diagnosticata dal medico con una visita sul paziente – spiega Giacomo Milillo, segretario della Fimmg – Ce ne sono alcune, come il mal di testa, in cui la visita e’ inutile, e il medico deve valutare l’andamento della sintomatologia sulla base di cio’ che gli riferisce il paziente“. Dipende quindi dalla patologia. ”Se si trattasse ad esempio di una lombosciatalgia, il medico che non visita dopo 4 giorni il paziente visto qualche giorno prima, e gli proroga il certificato di malattia sulla base di sintomi solo riferiti, sbaglia. Ma in altri casi, come la cefalea, alcune sindromi vertiginose o un’astenia profonda, la diagnosi puo’ essere formulata solo su base anamnestica, cioe’ parlando con il paziente. E questo vale sia al primo accertamento, che anche alla conferma e proroga della malattia“. L’importante e’ che il medico “constati direttamente, in qualche modo – conclude Milillo – i sintomi del paziente, o vedendolo o sentendolo per telefono, se sa che e’ a casa dal lavoro, perche’ lo chiama a casa. Certo, non si può basare su una diagnosi riferita da un familiare del paziente. In questo caso certificherebbe il falso“.

Qui il testo integrale della sentenza della cassazione nr. 18.687 del 15 maggio 2012

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