Appalti pubblici, maggiore operatività con i contratti telematici

Redazione 15/05/12
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Nel caso di acquisti di beni e servizi effettuati attraverso le procedure elettroniche, le pubbliche amministrazioni possono stipulare immediatamente i contratti d’appalto senza dover pagare i diritti di segreteria.

È quanto si evince dal D.L. 52/2012 pubblicato sulla G.U. del 08.05.2012 n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”.

Il decreto introduce alcune modifiche al Codice degli Appalti e al Regolamento di attuazione atte a semplificare le procedure successive all’aggiudicazione delle gare telematiche nonché a garantire una maggiore trasparenza. In particolare favorisce una celerità maggiore nel campo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

L’art. 11 stabilisce, mediante un’integrazione dell’articolo 11, co. 10-bis, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che il termine dilatorio per la stipula del contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79) non si applica nel caso di acquisto effettuato attraverso il MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) di cui all’articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Pertanto, nel caso in cui si svolgano gare elettroniche, sarà possibile stipulare il contratto anche prima dei 35 giorni. La semplificazione della procedura selettiva degli acquisti telematici inciderà in positivo anche economicamente. L’art. 13, infatti, prevede “per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, che, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 40 della L. 8 giugno 1962, n. 604” azzerando così i diritti di segreteria.

Con tali disposizioni il legislatore intende rilanciare l’utilizzo del MEPA e rafforzare così il ricorso alla gare elettroniche. A tal fine, inoltre, l’art. 9 del decreto stabilisce che “Il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalita’ ASP (Application Service Provider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A.”, permettendo così alle amministrazioni locali di acquistare beni e servizi senza l’aggravio dei costi dell’infrastruttura informatica, razionalizzando notevolmente le proprie spese.

L’informatizzazione, infine, agevolerà il monitoraggio continuo della spesa pubblica garantendo la massima informazione sulle procedure di acquisto e conseguentemente una maggiore trasparenza.

In particolare, all’articolo 8, si prevede che con l’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siano resi pubblici tutti i dati e le informazioni comunicate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del Dlgs 163/2006 (informazioni sull’aggiudicazione degli appalti pubblici di valore superiore ai 150 mila euro) con la possibilità di effettuare una ricerca tra le informazioni rese disponibili. Al fine poi, di migliorare lo sviluppo delle attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, l’Osservatorio trasmetterà semestralmente l’intero complesso di informazioni al Ministero dell’economia e delle finanze, e per esso, a Consip S.p.A..

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