Legge elettorale siciliana: scemo chi legge

Redazione 08/05/12
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E’ caos nell’interpretazione delle nuova legge elettorale della regione Sicilia che sta inficiando, in queste ore, i risultati elettorali delle amministrative.

L’assessorato alle Autonomie locali della Regione ha prima inviato una nota ai Comuni interessati, facendo sapere che tutte le percentuali attribuite ai candidati sindaci andavano corrette al ribasso, per poi fare un clamoroso dietrofront.

Gli uffici elettorali infatti, sbagliando l’interpretazione delle nuove norme, hanno assegnato le percentuali sulla base del totale dei voti attribuiti ai soli candidati sindaci. Invece la base di calcolo, fa sapere la Regione, dovrebbe essere il totale dei voti validi, ovvero quelli assegnati ai candidati sindaci ma anche alle liste e ai candidati al consiglio, con l’unica eccezione delle schede nulle.

“Dopo un attento e approfondito esame, abbiamo stabilito che il calcolo della percentuale dei voti attribuiti al sindaco va effettuato sul totale dei voti validi espressi separatamente nei confronti del sindaco”, ha annunciato l’assessore regionale siciliano alle Autonomie Locali Caterina Chinnici.

Questo in virtù del combinato di due leggi regionali, la n. 35 del 1997 e la n. 6 del 2011 – che lascia in piedi il vecchio sistema di calcolo, costruito quando il voto per il consigliere si estendeva automaticamente al candidato sindaco.

In verità i sintomi di questa clamorosa defaillance amministrativa erano facilmente rinvenibili già prima di questa tornata elettorale. Alcune disposizioni della legge 6/2011 erano già entrate in vigore prima del 1° gennaio 2012. Tra queste, l’art. 6, che afferma che “il comma 6 dell’art. 4 ed il comma 7 dell’art. 7 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, si interpretano nel senso che ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 4 e del comma 4 bis dell’art. 7, non sono ammesse all’assegnazione dei seggi”. Paradossalmente, nella mente bacata del legislatore regionale, questa norma, rubricata espressamente “di interpretazione autentica” avrebbe dovuto fare chiarezza una volta per tutte se, ai fini del calcolo del premio di maggioranza per il sindaco, si sarebbero dovuti calcolare tutti i voti validi (voti sindaco + voti liste, eccetto naturalmente i voti delle liste escluse perché al di sotto della soglia di sbarramento), come si era sempre fatto e come interpretato da costante giurisprudenza amministrativa (siciliana e nazionale) oppure, come sostiene qualcuno, solo i voti validi espressi dagli elettori per il consiglio comunale e non anche ai voti validi espressi in favore del sindaco.

Ma che senso ha dunque una norma di interpretazione autentica che non interpreta, una norma chiarificatrice che non chiarisce?

A complicare le cose, oltre alla formulazione ambigua e scadente della nuova legge elettorale, anche una recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa (n.812/2011), che gettando alle ortiche decenni di costante giurisprudenza e ogni esigenza di stabilità degli enti locali, con una pronuncia un po’ originale ha escluso la possibilità di computare i voti espressi in favore del candidato sindaco ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza.

Il pastrocchio si presenta adesso anche a questa nuova tornata elettorale siciliana, la prima con le nuove regole, e anche qui tutto ruota intorno alla definizione di “voti validi”. Tutti o solo quelli di lista? Gli uffici elettorali avevano contato solo quelli per il sindaco, ma la Regione prima era intervenuta dicendo che era necessario considerare come base elettorale anche le schede in cui è stato espresso solo il voto di lista. E poi nega l’errore dicendo che è tutto ok. Caos puro. La nuova normativa ha infatti eliminato l’attribuzione diretta al candidato sindaco del voto a una lista di sostegno (c.d. effetto trascinamento). Valgono quindi adesso solo le effettive preferenze espresse barrando il nome del candidato prescelto. Gli altri voti vanno solo alla lista. Inoltre, secondo la nuova legge, per conteggiare la percentuale non si deve tenere conto dei voti nulli, ma solo dei voti validi.

Insomma, ancora una volta, il legislatore (in questo caso quello siciliano) sembra manifestare una certa propensione non solo nel fare cattive leggi, ma anche nello scriverle peggio!

Con buona pace del Presidente della Repubblica, che soltanto qualche mese fa, sul processo di formazione delle leggi, aveva detto: “Mi si permetta di richiamare anche questa esigenza di una migliore legislazione. Per quanto antico o permanente sia il rischio del legiferare confusamente, in modo contraddittorio e tecnicamente difettoso, non c’è dubbio che in tempi recenti vi sia stato un sensibile scadimento del processo di formazione delle leggi”.

 

 

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