Atti giudiziari, le nuove tariffe per le copie dei documenti

Redazione 29/03/12
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Dal 1° marzo sono stata aggiornate le spese per l’acquisizione di atti e documenti  giudiziari.
Con la circolare n. 2 del 26 marzo il Dipartimento delle Finanze  ha chiarito che le nuove tariffe si applicano alle richieste di documenti effettuate a partire dal mese di marzo. Per il Dipartimento chiunque  può richiedere e ottenere il rilascio di copia semplice o conforme all’originale di atti, documenti, presentando un’apposita istanza all’ufficio di Segreteria.

Nessuna imposta, infine, sulle istanze di copie semplici, indipendentemente dalla notifica dei ricorsi o appelli a cui si riferiscono.

Le istanze presentate dal 1° marzo 2012 per il rilascio di copie semplici o autentiche scontano i nuovi “diritti di copia”, a prescindere se i ricorsi e gli appelli sono stati notificati prima o dopo l’introduzione del contributo unificato (7 luglio 2011). Solo per quelle autentiche, poi, è prevista una maggiorazione di 9 euro per ogni copia rilasciata.

Sull’applicazione del bollo, la circolare specifica che l’imposta non si applica per il rilascio di copie autentiche di atti del ricorso assoggettato a contributo unificato, mentre è  prevista  per gli atti non assoggettati a tale contributo (quelli, cioè, che si riferiscono a ricorsi/appelli notificati fino al 6 luglio 2011).

Sono esenti, in quanto atti necessari,  le copie autentiche richieste dalla parti con formula esecutiva o per il ricorso in Cassazione, incluse quindi le sentenze della commissione regionale o centrale.

Il Dipartimento delle Finanze  chiarisce inoltre che il diritto di copia e l’imposta di bollo sono assolti mediante le “marche” da apporre sull’istanza di rilascio degli atti o documenti e che per i diritti di copia vanno considerate le singole facciate del foglio, facendo riferimento alla tariffe contenute negli allegati al decreto Mef 27 dicembre 2011: rilascio di copia semplice (allegato 1), di copie autentiche, per le quali è previsto un diritto aggiuntivo di 9 euro per ogni singolo documento (allegato2), di copie informatiche di atti o documenti prodotti dalle parti nel corso del processo tributario, con i diritti calcolati in base ai Kilobyte (allegato 3), o di copie informatiche di documenti già trasferiti nell’archivio informatico degli uffici di segreteria, con i diritti calcolati in base alle pagine (allegato 4).

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