I giudici hanno dichiarato che i reati di sostituzione di persona e truffa continuata non sono imputabili perché “il permesso invalidi” – spiegano nella sentenza – rappresenta esclusivamente l’autorizzazione amministrativa per circolare in zone altrimenti interdette, rilasciata per quell’autovettura, in quanto al servizio della persona invalida; e la mera esposizione, sul parabrezza dell’autovettura autorizzata, del relativo contrassegno, è un comportamento del tutto neutro (ed è poco significativo che l’invalido, al momento del presunto “abuso” non si trovi sull’auto, in quanto ad esempio potrebbe essere sceso per recarsi a visita medica o altrove), che non implica di per sé una “dichiarazione” di attestazione della presenza del titolare del permesso a bordo dell’autovettura medesima, come presupposto dell’autoattribuzione della qualità di “accompagnatore” da parte del conducente”.
Utilizzo del permesso per invalidi senza l’intestatario, non è reato
Con la sentenza n. 7966 del 29 febbraio scorso la Cassazione è intervenuta su un caso di utilizzo del permesso per disabili in assenza dell’intestatario. Un uomo ha utilizzato il permesso per invalidi intestato al padre, accedendo più volte a corsie preferenziali, porte telematiche alla Ztl e parcheggi senza pagare.
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