Chi non fuma in compagnia… non è condannato per la marija

Redazione 23/02/12
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Non può più farsi rientrare nella ipotesi di uso esclusivamente personale il cosiddetto uso di gruppo, giacché l’acquisto per il gruppo implica ‘ex se’ che la droga non sia destinata ad uso esclusivamente personale” .

Lo afferma la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, che con sentenza 6374/2012 ha stabilito che è “sempre punibile chi detiene illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, ovvero per modalità di presentazione appaiono destinate ad un uso non eslcusivamente personale“.

Convalidata così la condanna per uso di stupefacenti nei confronti di tre ventenni inflitta dalla Corte d’Appello di Brescia poiché, a parere della Suprema Corte, è “penalmente rilevante e quindi punibile la detenzione di sostanze stupefacenti destinata al cosidetto uso di gruppo perche’ l’irrilevanza penale dopo l’intervento normativo della legge 49 del 2006 attiene solo all’uso personale“.

La Cassazione spiega che “il mutato quadro legislativo” non consente più di “fare rientrare nell’ipotesi di uso esclusivamente personale la fattispecie di ‘uso di gruppo’ all’interno della quale è inclusa sia l’ipotesi di un gruppo di persone che dà mandato ad una di esse di acquistare droga, sia l’altra ipotesi in cui l’intero gruppo procede all’acquisto di droga, destinata al consumo collettivo“. Per la Suprema Corte l’intenzione del legislatore è volta a “inibire, in un modo più severo, ogni attività connessa al traffico di sostanze stupefacenti, tant’è che ha equiparato ogni tipo di droga, eliminando la distinzione tabellare preesistente”.

In questo modo la Quarta sezione penale opera un’inversione di rotta e prende le distanze da “recenti indirizzi dottrinari” seguiti dalla Sesta sezione penale che ancora nel gennaio 2011 consideravano “non punibile il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell’ipotesi del mandato all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori, e nella certezza originaria dell’identita’ degli altri, anche dopo le modifiche apportate dalla legge 49 del 2006“, la c.d. Fini- Giovanardi.

La novella introdotta dalla L. n. 49 del 2006, nel modificare il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, ha stabilito infatti che è punito con le medesime pene di cui al comma 1 chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, comunque, illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope, che per quantità, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale.

Qui il testo integrale della sentenza n. 6374/2012 della Corte di Cassazione 

 

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