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Normativa di Riferimento

Diritto d'autore 16 febbraio 2012, 13:31

Diritto d’autore online: “Vietato filtrare”

Incompatibile con il diritto dell’Unione obbligare un fornitore di hosting a impedire ai propri utenti di rendere disponibili contenuti protetti da proprietà intellettuale in assenza di autorizzazione da parte del titolare dei diritti


Sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto (sentenza Scarlet Extended, cit., punto 43). Come emerge, infatti, dai punti 62‑68 della sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae (C‑275/06, Racc. pag. I‑271), la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali. Più precisamente, dal punto 68 di tale sentenza emerge che è compito delle autorità e dei giudici nazionali, nel contesto delle misure adottate per proteggere i titolari di diritti d’autore, garantire un giusto equilibrio tra la tutela di tali diritti e quella dei diritti fondamentali delle persone su cui incidono dette misure.”

E’ questo il principio sulla cui base la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito che è incompatibile con il diritto dell’Unione qualsivoglia provvedimento giurisdizionale – ed a maggior ragione, evidentemente, qualsivoglia provvedimento legislativo – per effetto del quale in nome dell’esigenza di tutelare il diritto d’autore si obblighi un intermediario della comunicazione [n.d.r. nella specie un fornitore di hosting] a impedire – per il futuro ed a tempo indeterminato – ai propri utenti di rendere disponibili, attraverso i propri servizi, contenuti protetti da proprietà intellettuale in assenza di autorizzazione da parte del titolare dei diritti.
Nella fattispecie [n.d.r. Caso 360-10 Sabam vs. Netlog] i Giudici muovendo dall’enunciato principio hanno ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione la pronuncia, da parte del Giudice nazionale belga, di un provvedimento attraverso il quale la SABAM – la cugina belga della SIAE – avrebbe voluto che i Giudici ordinassero a Netlog – il gestore di una delle più grandi piattaforme di social network al mondo – di impedire ai propri utenti l’utilizzo delle proprie pagine per la condivisione di video e musica.

In circostanze come quelle del procedimento principale – scrivono i Giudici della Corte di Giustizia – le autorità ed i giudici nazionali devono, in particolare, garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d’autore, e quella della libertà d’impresa, di cui beneficiano operatori quali i prestatori di servizi di hosting in forza dell’articolo 16 della Carta (v. sentenza Scarlet Extended, cit., punto 46)” e “ Un’ingiunzione” – quale quella richiesta dalla SABAM “causerebbe una grave violazione della libertà di impresa del prestatore di servizi di hosting, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose”.

La difesa del diritto d’autore, quindi, secondo i Giudici va contemperata con la difesa della libertà di impresa dei fornitori di servizi online e, in particolare, hosting e social networking nella decisione di cui si discute.

Ma non basta.

Per di più, gli effetti di detta ingiunzione non si limiterebbero al prestatore di servizi di hosting – scrivono i Giudici – poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali degli utenti dei servizi di tale prestatore, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta. Infatti, l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implicherebbe, da un lato, l’identificazione, l’analisi sistematica e l’elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale dagli utenti della medesima, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono, in linea di principio, di identificare i suddetti utenti (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 51). Dall’altro, detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito. Infatti, è indiscusso che la questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall’applicazione di eccezioni di legge al diritto d’autore che variano da uno Stato membro all’altro. Inoltre, in determinati Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere state messe in linea a titolo gratuito da parte dei relativi autori (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 52)”.

Ed eccola la conclusione della Corte di Giustizia: “Pertanto, occorre dichiarare che, adottando un’ingiunzione che costringa il prestatore di servizi di hosting a predisporre il sistema di filtraggio controverso, il giudice nazionale in questione non rispetterebbe l’obbligo di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall’altro (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 53).”.

Inutile aggiungere altro.

Occorre, invece, rivedere certe pericolose derive normative e giurisdizionali che vanno, purtroppo, diffondendosi e che sono fondate sull’errato presupposto secondo il quale l’esigenza di tutelare la proprietà intellettuale, giustificherebbe la compressione del lungo elenco di diritti e libertà fondamentali che, i Giudici della Corte di Giustizia – e, quindi, né pirati né teorici del “no Copyright” – ci ricordano essere pari-ordinati rispetto, appunto, ai diritti di proprietà intellettuale.


Pubblicato da il 16 febbraio 2012 alle 13:02 in Diritto d'autore
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Guido Scorza

avvocato, docente universitario, vicedirettore di Leggi Oggi

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