Tweet



Normativa di Riferimento

Comunitario 14 febbraio 2012, 18:18

Concorrenza, il diritto dell’Ue non fa venire meno le regole interne degli Stati membri

Lo afferma la Corte di Giustizia. Il diritto interno “cede” se è in corso un procedimento della Commissione, per poi ripristinarsi.


Le regole sulla concorrenza dell’Unione Europea non prevedono che l’avvio di un procedimento da parte della Commissione comporti la perdita, permanente e definitiva, in capo alle Autorità Nazionali garanti della concorrenza, della loro competenza ad applicare la normativa nazionale in materia di concorrenza. Al contrario, la competenza delle autorità nazionali è ripristinata una volta terminato il procedimento avviato dalla Commissione, poiché il diritto dell’Unione e il diritto nazionale in materia di concorrenza si applicano parallelamente.

Lo afferma la Corte di Giustizia dell’UE, con la sentenza 14 febbraio 2012 resa nella causa c-17/10.

La causa riguardava un’intesa di portata mondiale sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas alla quale hanno preso parte varie imprese europee e giapponesi del settore dell’elettrotecnica. Sia la Commissione Europea sia l’Autorità Garante della concorrenza della Repubblica Ceca avevano avviato una procedura di accertamento su tale intesa, infliggendo ammende alle imprese coinvolte. Tuttavia, il procedimento e l’ammenda dell’Autorità Ceca garante della concorrenza erano intervenuti in un momento successivo al procedimento avviato e all’ammenda inflitta dalla Commissione europea. In particolare, la Commissione UE  aveva analizzato gli effetti anticoncorrenziali dell’intesa sul mercato dell’Unione, applicando le regole di concorrenza previste dal diritto comunitario, mentre l’autorità ceca garante della concorrenza si era concentrata soltanto sugli effetti dell’intesa nel territorio ceco, applicando invece il diritto nazionale interno della concorrenza.

La Toshiba e le altre società partecipanti all’intesa hanno presentato ricorso contro la decisione dell’autorità ceca garante della concorrenza dinanzi agli organi giurisdizionali della Repubblica Ceca, ritenendo tale decisione contraria alle norme europee sulla concorrenza (regolamento n. 1/2003), secondo cui le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri perdono automaticamente la competenza se la Commissione avvia un procedimento per violazione delle regole di concorrenza. Le ricorrenti lamentavano il fatto che l’intesa sarebbe cessata dopo l’adesione della Repubblica ceca all’UE, e che dunque, il provvedimento sanzionatorio emesso dalla Commissione riguarderebbe anche gli effetti dell’intesa nel territorio ceco. Pertanto, a causa del doppio procedimento avviato nei loro confronti, quello della Commissione e quello della autorità ceca, le società sarebbero state sanzionate due volte.

Il Tribunale della Repubblica Ceca ha quindi adito la Corte di Giustizia, chiedendo se nel momento in cui lo Stato avesse aderito all’UE, fosse venuta meno la competenza dell’autorità ceca garante della concorrenza a esaminare e sanzionare gli effetti prodotti prima di tale adesione.

La Corte ricorda anzitutto che il diritto dell’Unione vincola la Repubblica ceca dalla sua adesione, in base alle condizioni previste dai Trattati e dall’Atto di adesione. Tuttavia né i Trattati né l’Atto di adesione della Repubblica Ceca contengono indicazioni a favore di un’applicazione retroattiva delle regole di concorrenza dell’Unione agli effetti anticoncorrenziali prodottisi in tale paese prima della sua adesione. Pertanto, in assenza di un’indicazione espressa di questo tipo, la Corte afferma che le regole di concorrenza del diritto dell’Unione non sono applicabili agli effetti anticoncorrenziali di tale intesa, dato che questi ultimi si sono prodotti nel territorio della Repubblica ceca prima della sua adesione all’Unione.

La Corte precisa inoltre che, ai sensi del regolamento n. 1/2003, la competenza ad applicare le regole di concorrenza dell’Unione è ripartita tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri; queste ultime perdono tuttavia la loro competenza nel caso in cui la Commissione avvia un procedimento diretto all’irrogazione di un’ammenda. E non solo. In tal caso le autorità nazionali perdono anche la possibilità di applicare le disposizioni di diritto nazionale che vietano le intese.

Tuttavia, la Corte osserva che le regole di concorrenza dell’Unione non prevedono che l’avvio di un procedimento da parte della Commissione comporti la perdita, permanente e definitiva, in capo alle autorità nazionali garanti della concorrenza, della loro competenza ad applicare la normativa nazionale in materia di concorrenza. Al contrario, la competenza delle autorità nazionali è ripristinata una volta terminato il procedimento avviato dalla Commissione, poiché il diritto dell’Unione e il diritto nazionale in materia di concorrenza si applicano parallelamente.

Di conseguenza, la Corte dichiara che l’autorità ceca garante della concorrenza può pronunciarsi sugli effetti anticoncorrenziali prodotti dall’intesa nella Repubblica ceca prima della sua adesione.

Qui il testo integrale della sentenza della Corte di Giustizia 14 febbraio 2012

 


Pubblicato da il 14 febbraio 2012 alle 18:02 in Comunitario
Tags: , ,


Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*


*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Articoli dello stesso autore

Flash 17 maggio 2012, 00:06

Decreto “commissioni bancarie”, votata la fiducia

La Camera, con 447 voti favorevoli e 73 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge, [...]

Tributario 16 maggio 2012, 21:10

Respinta class action contro il “caro commissioni bancarie”

Si tratta della prima class action intentata in Italia. Era stata proposta da Codacons contro Unicredit

Amministrativo 16 maggio 2012, 11:39

Consiglio di Stato: l’ente potrà scegliere l’avvocato senza gara

La scelta dell’avvocato che difenderà l’Ente pubblico in una singola causa non va effettuata mediante un’apposita gara d’appalto in quanto il singolo incarico di patrocinio legale, integrando un contratto d’opera intellettuale, può essere oggetto di un incarico diretto

Flash 16 maggio 2012, 10:08

Falso in bilancio e ddl corruzione, caos alla Camera

Il Ministro Severino: un errore da cancellare in fretta

Flash 16 maggio 2012, 09:44

Riforma del welfare, più assistenza ai redditi bassi

Giro di vite sui redditi più alti del welfare


LeggiOggi.it

Ogni settimana il meglio di LeggiOggi.it nella tua E-mail



Ho letto l'informativa e acconsento al trattamento dei dati



NOTA INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI EX ART 13 D.LGS. 196/2003 E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO

Maggioli SpA, titolare del trattamento, si propone di gestire il servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Al proposito intende con questa nota, fornire a tutti gli utenti un'informativa sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003. I dati personali forniti dagli utenti verranno trattati elettronicamente e/o manualmente da Maggioli SpA, Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), titolare del trattamento, per tutte le finalità correlate alla prestazione del servizio. Inoltre, previo suo consenso, i suoi dati saranno trattati dalla nostra società e dalle società del Gruppo Maggioli per l'invio di materiale promozionale inerente i nostri prodotti o servizi o quelli di società clienti del Gruppo Maggioli. L'indicazione della email deve essere fatta con cura in quanto necessaria per ricevere il servizio, i dati a corredo vengono chiesti per targettizzare gli invii informativi. I suoi dati non saranno diffusi. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti, funzionali all'adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nostri clienti, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento secondo la definizione contenuta nel D.lgs 196/2003. Tali dati saranno trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: editoria elettronica, mailing, marketing, CED, servizi Internet, fiere e congressi. L'utente potrà esercitare ogni ulteriore diritto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 che di seguito integralmente si riporta: "1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di colori ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento di rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorchà pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. "Compilare il form con i propri dati con conseguente dichiarazione espressa di aver letto e accettato questa informativa, autorizza la Maggioli spa e le società del Gruppo Maggioli al trattamento dei suoi dati per le finalità correlate alla prestazione del servizio e per l'invio di materiale promozionale, anche da parte di soggetti terzi nostri clienti, secondo le modalità illustrate nell'informativa. L'utente potrà esercitare ogni diritto previsto dal citato art. 7 con la semplice risposta alla e-mail ricevuta.

Chiudi questa finestra
Torna Su